Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.32/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
_

{T 0/2}
4A_32/2009

Sentenza del 7 ottobre 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch,
Cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. Luca Airoldi,
ricorrente,

contro

B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Giovanni Kobler,
opponente.

Oggetto
contratto d'architetto; onorario,

ricorso ordinario simultaneo in materia civile e
in materia costituzionale contro la sentenza emanata
il 1° dicembre 2008 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:

A.
Nel febbraio 1990 l'impresa B.________ SA, attiva nel settore dell'industria
grafica e cartotecnica, ha affidato all'architetto A.________ i lavori di
progettazione e direzione lavori per la realizzazione del suo nuovo
insediamento industriale.
A.a Il 28 aprile 1990 l'architetto ha inoltrato la domanda di costruzione, con
allegato un progetto 1:200, sfociata nella licenza edilizia del 12 settembre
1990.

Nelle more della suddetta procedura si è deciso di abbandonare rispettivamente
modificare il primo progetto a favore di un secondo, per il quale, il 24
settembre 1990, è stata pure avviata la procedura tendente al rilascio della
licenza edilizia, ottenuta il 29 gennaio 1991.
A.b Frattanto, il 14 settembre 1990, le parti hanno formalizzato per iscritto i
loro accordi.

Nel contratto, concernente il "mandato per la progettazione e la direzione
lavori inerente al nuovo insediamento" e sottoposto al Regolamento SIA 102 per
le prestazioni e gli onorari nell'architettura, si legge, al punto 2 -
intitolato "documenti contrattuali e condizioni" -, ch'esso si riferiva al
"progetto 1:200 della domanda di costruzione, data 28.04.1990" e che il
committente si impegnava "ad assicurare per tempo all'architetto un programma
con tutti i dati sui propri fabbisogni tecnici e logistici necessari alla
progettazione del futuro edificio industriale, di affiancargli nella
progettazione dei consulenti tecnici interlocutori e garanti sulle varie
impiantistiche e movimentazioni di fabbrica". Al punto 3 - "estensione del
mandato" - è stato specificato che il mandato comprendeva delle "prestazioni di
base", corrispondenti al 100% delle prestazioni previste dall'art. 3.6 del
Regolamento SIA 102 (3.1), e delle "prestazioni supplementari e le altre
prestazioni", con l'indicazione che sarebbero state considerate come tali le
modifiche rilevanti del progetto definitivo (accettate da entrambe le parti sia
come disegni sia come preventivi), i cui costi erano stati presentati
preventivamente e accettati dal committente (3.2). Al punto 4 - "calcolo
onorario" - le parti hanno convenuto un importo globale di fr. 250'000.-- a
titolo di onorario (comprensivo dell'onorario relativo allo studio della
sistemazione interna degli edifici), da adeguarsi al rincaro. Al punto 5 -
"spese" - esse hanno infine precisato che le spese non erano comprese
nell'onorario e sarebbero state rimborsate a parte.
A.c L'insediamento è poi stato realizzato sulla base del secondo progetto,
quello oggetto della domanda di costruzione presentata il 24 settembre 1990.
A.d Al termine dei lavori, nel 1992, sono sorti dei dissensi in merito
all'ammontare dell'onorario spettante all'architetto. Donde la presente causa.

B.
Il 13 ottobre 1993 A.________ ha convenuto B.________ SA dinanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano con un'azione volta all'incasso di fr. 248'127.15,
oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1992, nonché al rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'impresa contro il precetto esecutivo fatto
spiccare nei suoi confronti.

In sintesi, l'architetto sosteneva che il contratto firmato il 14 settembre
1990, nel quale era stata pattuita una mercede di fr. 250'000.--, si riferiva
solo alla domanda di costruzione del 28 aprile 1990, ovvero al primo progetto;
il secondo progetto costituiva invece una prestazione supplementare ai sensi
del punto 3.2 del contratto, da retribuirsi separatamente. Tenuto conto che i
lavori di progettazione erano risultati più importanti di quanto inizialmente
previsto, soprattutto a causa dei frequenti ripensamenti e delle nuove
richieste ed esigenze della committente, la quale peraltro non aveva fornito
gli aiuti specialistici promessi nel contratto obbligandolo a sopperirvi di
persona, egli ha quantificato le proprie pretese di onorario per la prima
domanda di costruzione in fr. 78'595.-- e quelle relative alla seconda in fr.
425'731.--, per un totale di fr. 504'326.--. Da questa somma ha poi dedotto fr.
3'461.-- per le prestazioni da lui non ultimate e fr. 255'471.40 per gli
acconti ricevuti, giungendo a un onorario residuo arrotondato di fr.
245'000.--, a cui ha per finire aggiunto le spese di fr. 3'127.15.

Avversate le pretese dell'architetto, in particolare perché - contrariamente a
quanto da lui preteso - l'onorario concordato di fr. 250'000.-- valeva per la
realizzazione del complesso industriale nella sua totalità (e non per un
progetto in particolare), di cui egli non si era peraltro nemmeno occupato in
maniera completa, in via riconvenzionale B.________ SA ha chiesto il versamento
di fr. 500'000.--, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno
cagionato dal ritardo nella consegna dell'opera, dall'ingiustificato sorpasso
dei preventivi, dagli errori di progettazione e dalla direzione lavori non
eseguita.

Aderendo agli argomenti dell'architetto, il 16 agosto 2007 il Pretore ha
riconosciuto in linea di principio le sue pretese, riducendo tuttavia a fr.
386'072.-- l'onorario complessivo. Considerate le varie deduzioni da lui stesso
effettuate, il giudice ha per finire accolto la petizione limitatamente a fr.
139'738.15, oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1992. L'azione riconvenzionale
è stata per contro integralmente respinta.

C.
Con sentenza del 1° dicembre 2008, la II Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, in parziale accoglimento dell'impugnativa presentata
dall'impresa, ha riformato la pronunzia pretorile sull'azione principale,
riducendo a fr. 88'845.75, oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1992, l'importo
a favore dell'architetto. Le conclusioni del Pretore in merito all'azione
riconvenzionale sono state invece avallate.

Diversamente dal giudice di primo grado, la massima istanza cantonale ha
interpretato gli accordi intervenuti fra le parti nel senso che l'onorario di
fr. 250'000.-- si riferiva all'elaborazione di entrambi i progetti, mentre ha
confermato che le prestazioni supplementari, diverse e specialistiche da lui
fornite andavano remunerate separatamente. Ciò posto, esaminate le singole
censure mosse dall'appellante contro il calcolo dell'onorario eseguito dal
Pretore, ha ammesso un onorario complessivo di fr. 339'651.--. Dedotti fr.
3'461.-- per le prestazioni non ultimate dall'architetto nonché fr. 250'471.40
per gli acconti realmente ricevuti, e aggiunte le spese di fr. 3'127.15, la
Corte d'appello ha infine quantificato in fr. 88'845.75 l'importo ancora dovuto
dall'impresa. Gli interessi di mora sono stati fatti decorrere dal 5 novembre
1992, così come richiesto dallo stesso architetto negli allegati di causa.

D.
Prevalendosi della violazione dell'art. 18 CO e dell'art. 9 Cost., il 19
gennaio 2009 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso
ordinario simultaneo in materia civile e in materia costituzionale, volto a
ottenere la modifica della sentenza cantonale nel senso dell'accoglimento
parziale dell'appello e, di conseguenza, dell'accoglimento della petizione
limitatamente a fr. 135'266.35, oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1992,
nonché al rigetto definitivo dell'opposizione per il medesimo importo.

Nella risposta del 3 marzo 2009 B.________ SA ha proposto di respingere il
gravame, mentre la Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del gravame (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF
135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

1.1 Preliminarmente va osservato che il ricorrente ha introdotto i due ricorsi
simultaneamente nell'errata convinzione che la via del rimedio ordinario (il
ricorso in materia civile) sia aperta solo per censurare la violazione del
diritto privato federale e che l'applicazione del diritto costituzionale possa
essere criticata unicamente con il ricorso sussidiario in materia
costituzionale. Non è così.

Con il ricorso in materia civile può infatti essere fatta valere la violazione
del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include pure i diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1), per cui è
proponibile anche la censura di violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9
Cost.) nell'applicazione del diritto cantonale (DTF 133 III 462 consid. 2.3
pag. 466). Solo se il ricorso in materia civile non è ammissibile entra in
linea di conto il ricorso - sussidiario, appunto - in materia costituzionale
(art. 113 LTF) per violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF).

1.2 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte parzialmente
soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione
finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art.
75 cpv. 1 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore
litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 let. a LTF; per la
determinazione del valore litigioso cfr. art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), il
ricorso in materia civile risulta ricevibile.

1.3 Dalla proponibilità del ricorso in materia civile discende
l'inammissibilità, d'acchito, del ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 LTF; DTF 133 III 545 consid. 5 pag. 552).

2.
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente si prevale della violazione
dell'art. 18 CO nel quadro dell'interpretazione del contratto secondo il
principio dell'affidamento e della violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9
Cost.) nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti.

Come anticipato al consid. 1.1, entrambe le censure sono proponibili. Prima di
esaminarle, vale tuttavia la pena di rammentare brevemente i principi che
reggono il ricorso in materia civile.

2.1 Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF). Non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso
né dalle considerazioni dell'autorità inferiore, può accogliere un ricorso per
motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo
adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato
(cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.4 pag. 241). Ciononostante, tenuto conto
dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la
cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv.
1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina di regola solo le censure
sollevate (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104 seg.).

Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la
violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale vaglia queste censure
solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come
prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2), il cui campo
di applicazione corrisponde a quello del precedente ricorso di diritto pubblico
per violazione dei diritti costituzionali; valgono pertanto i requisiti di
motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638 consid. 2).

2.2 Il Tribunale federale fonda di regola il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazio-ne del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105
cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può
essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una fattispecie
diversa da quella contenuta nella sentenza criticata il compito di esporre in
maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste
condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 286 consid. 6.2).
2.2.1 Dato che la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella
di arbitrario (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252), un accertamento dei
fatti manifestamente inesatto configura a sua volta una violazione di un
diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39); la
relativa censura deve pertanto essere motivata conformemente alle esigenze
poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. (cfr. quanto appena esposto al consid. 2.1).
Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'accertamento dei fatti non può dunque limitarsi a criticare la decisione
impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di
cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella
dell'autorità cantonale, bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che la decisione impugnata si fonda su un apprezzamento
delle prove manifestamente insostenibile (DTF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589;
130 I 258 consid. 1.3 p. 262). Per giurisprudenza invalsa, infatti, l'arbitrio
non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire
sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale
federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo
se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo
nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in
aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di
un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con
il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con
rinvii). Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e
l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un
ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2.2 Giovi infine ricordare che nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono
essere addotti dinanzi al Tribunale federale soltanto se ne dà motivo la
decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 393 consid.
3).

3.
3.1 Nella sentenza impugnata, premesso che le parti hanno stipulato un
contratto di architetto globale e pattuito un onorario forfettario ai sensi
dell'art. 373 cpv. 1 CO, i giudici del Tribunale d'appello hanno specificato la
necessità, in concreto, di stabilire se, come ritenuto dall'architetto e dal
Pretore, l'onorario globale di fr. 250'000.-- concordato al punto 4 del
contratto firmato il 14 settembre 1990 concernesse solo il progetto presentato
con la domanda di costruzione del 28 aprile 1990, con la conseguenza che il
secondo progetto andava remunerato a parte, oppure se lo stesso includesse
anche il secondo progetto, oggetto della domanda di costruzione del 24
settembre 1990, oppure ancora se l'onorario comprendesse tutte le prestazioni
eseguite dall'architetto in relazione all'edificazione del nuovo complesso
industriale.

Non avendo l'istruttoria permesso di accertare la reale e concorde volontà
delle parti a questo riguardo, i giudici cantonali hanno proceduto
all'interpretazione del contratto secondo il principio dell'affidamento,
giungendo alla conclusione che, malgrado l'esplicito riferimento al progetto
1:200 che aveva fatto oggetto della domanda di costruzione del 28 aprile 1990
contenuto nell'accordo, dalle circostanze che hanno accompagnato la
stipulazione dell'accordo e dal comportamento delle parti si evince "che
l'onorario di fr. 250'000.-- si riferiva alle prestazioni per la realizzazione
del primo progetto, poi rielaborato con il secondo, fermo restando che le
prestazioni supplementari originariamente non previste o prevedibili in quei
progetti (segnatamente le varianti dovute a nuove esigenze del committente) e
le altre prestazioni che nulla avevano a che fare con la progettazione o la
direzione lavori, sarebbero state remunerate a parte, sempre che fossero state
rilevanti".

3.2 Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente non mette in discussione la
qualifica del contratto (sulla nozione di contratto d'architetto globale cfr.
DTF 127 III 543 consid. 2a pag. 545) né l'avvenuta pattuizione di un onorario
forfettario giusta l'art. 373 CO (cfr. Anton Egli, Das Architektenhonorar, in
Le droit de l'architecte, 3a ed. 1995, n. 897 segg. pag. 299 segg.). La sua
contestazione verte sulla decisione del Tribunale d'appello di ritenere che
l'onorario di fr. 250'000.-- inglobasse l'allestimento di entrambi i progetti.
Con la sottoscrizione del contratto il 14 settembre 1990 - spiega il ricorrente
- le parti hanno formalizzato accordi verbali intervenuti già in precedenza,
fra cui quello dell'8 giugno 1990 sull'ammontare dell'onorario, riferiti (solo)
al progetto che ha fatto oggetto della domanda di costruzione presentata il 28
aprile 1990, come risulta anche dal tenore del punto 2 dell'accordo.
Il contratto non conteneva alcuna riserva ed eccezione in merito all'esecuzione
di altre varianti comprese nell'importo di fr. 250'000.--, ma anzi specificava
espressamente che prestazioni supplementari che avessero comportato un lavoro
supplementare per l'architetto sarebbero state retribuite a parte ("modifiche
rilevanti del progetto definitivo accettate da entrambe le parti sia come
disegni sia come preventivi"). Secondo il ricorrente l'allestimento del secondo
progetto configura manifestamente una prestazione supplementare in questo
senso, da remunerarsi separatamente, come giudicato dal Pretore.

4.
Qualora vi sia litigio sulle prestazioni coperte dalla mercede forfettaria, si
procede all'interpretazione del contratto (Gauch/Carron, Le contrat
d'entreprise, 1999, n. 905 pag 266 e n. 908, pag. 268; Anton Egli, op. cit., n.
900 a pag. 300).

4.1 Il contenuto di un contratto va stabilito in primo luogo mediante
interpretazione soggettiva, ossia secondo la vera e concorde volontà delle
parti contraenti (art. 18 cpv. 1 CO); qualora ciò non sia possibile occorre
ricercare la loro volontà presunta applicando il principio dell'affidamento
(DTF 133 III 675 consid. 3.3 pag. 678).

In concreto, il ricorrente non si duole del mancato ossequio della regola di
diritto federale, dedotta dall'art. 18 CO, della priorità dell'interpretazione
soggettiva rispetto a quella oggettiva (DTF 132 III 268 consid. 2.3.2 pag.
274). Egli accetta la decisione della Corte cantonale su questo punto, ma
sostiene che l'interpretazione in base al principio dell'affidamento è stata
fatta in modo errato.
Prima di confrontarsi con gli argomenti da lui sollevati vale la pena di
ricordare la giurisprudenza a questo proposito.

4.2 Nel quadro dell'interpretazione di un contratto secondo il principio
dell'affidamento il giudice è tenuto a ricercare il senso che ogni contraente
poteva e doveva ragionevolmente attribuire all'accordo nella situazione
concreta (cosiddetta interpretazione oggettiva). Il principio dell'affidamento
permette d'imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o
del suo comportamento, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà
(DTF 133 III 61 consid. 2.2.1 pag. 67 con rinvii).

L'applicazione del principio dell'affidamento è una questione che concerne
l'applicazione del diritto e può pertanto essere riesaminata liberamente dal
Tribunale federale (cfr. quanto esposto al consid. 2.1). Per giudicare tale
questione di diritto è tuttavia necessario basarsi sul contenuto delle
dichiarazioni di volontà delle parti e sulle circostanze che hanno preceduto o
accompagnato la stipulazione del contratto, le quali attengono ai fatti (DTF
citata con rinvii) e possono dunque essere riviste alle condizioni esposte al
consid. 2.2.

In concreto, è opportuno ricordare che la presenza di un testo chiaro non
esclude d'acchito la possibilità di ricorrere ad altri criteri
d'interpretazione. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare a
prima vista chiaro, dalle altre condizioni menzionate dal contratto, dallo
scopo perseguito dalle parti oppure ancora da altre circostanze può infatti
risultare che il testo della menzionata clausola non restituisce con esattezza
il senso dell'accordo. Ciononostante, non ci si scosterà dal testo chiaro
adottato dagli interessati quando non v'è nessun serio motivo che induca a
ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (DTF citata con rinvii).

5.
Nella fattispecie in rassegna il Tribunale d'appello ha ammesso l'esistenza di
motivi seri, suscettibili di giustificare un'interpretazione dell'accordo che
si scosta dal suo tenore letterale. Considerate le circostanze che hanno
preceduto e accompagnato la stipulazione del contratto firmato il 14 settembre
1990 e il comportamento delle parti, i giudici cantonali hanno escluso di poter
ritenere che il contratto - nonostante l'esplicito riferimento al progetto
1:200, che aveva fatto oggetto della domanda di costruzione del 28 aprile 1990
- riguardasse solo il primo progetto. Essi hanno pertanto negato al ricorrente
il diritto di pretendere due remunerazioni separate per i due progetti.

5.1 Ai fini della determinazione del senso che le parti potevano e dovevano
ragionevolmente attribuire al contratto del 14 settembre 1990, la Corte
cantonale ha dapprima rilevato come l'istruttoria abbia permesso di appurare
che per l'impresa era fondamentale che l'onorario dell'architetto non superasse
l'importo globale di fr. 250'000.--. L'8 giugno 1990, le parti si erano infatti
incontrate e avevano convenuto la riduzione dell'onorario da fr. 350'000.-- a
fr. 250'000.--, dietro la minaccia dell'impresa di rivolgersi a un altro
professionista.

Venendo alle circostanze che hanno preceduto e accompagnato la stipulazione del
contratto, la Corte ha accertato che il primo progetto era stato abbandonato il
26 luglio 1990, quando si era deciso di dare avvio al secondo progetto, per cui
la pattuizione, il 14 settembre 1990, di un onorario per la realizzazione dello
stesso, ormai divenuta impossibile, appariva priva di senso. Dalle tavole
processuali è pure emerso che l'onorario di fr. 250'000.-- era stato ribadito
dall'architetto medesimo nel preventivo di massima relativo al secondo
progetto, sottoposto alla committente il 3 settembre 1990. Inoltre, pur sapendo
di aver già svolto tutta una serie di prestazioni in merito al primo progetto,
che doveva reputare importanti visto che le ha in seguito quantificate in fr.
78'595.--, hanno osservato i giudici ticinesi, nel contratto del 14 settembre
l'architetto non ha preteso un onorario di fr. 328'595.-- né ha lasciato
intendere che la somma concordata in quel momento in fr. 250'000.-- andava
comunque integrata in base alle prestazioni relative al primo progetto. In tali
circostanze, il Tribunale d'appello ha concluso che l'impresa poteva senz'altro
ritenere in buona fede che l'architetto stesso reputasse l'importo di fr.
250'000.-- sufficiente a remunerare la sua attività sia per il primo progetto,
nel frattempo abbandonato, che per il secondo.

La Corte cantonale ha proseguito la propria valutazione rilevando che,
oltretutto, il secondo progetto non costituiva un vero e proprio nuovo
progetto, bensì una semplice variante del primo; anche il perito giudiziario ha
confermato che, a parte lo spostamento dell'entrata principale e degli uffici,
l'impostazione generale e i contenuti del progetto erano rimasti immutati.
Dalla perizia giudiziaria emerge pure che, nonostante un lieve aumento della
cubatura, il secondo progetto risultava semplificato nell'impostazione
costruttiva rispetto al primo e non comportava un aumento dei costi di
costruzione. Tenuto conto di questi elementi, i giudici ticinesi hanno reputato
comprensibile la decisione dell'architetto di non esporre nel preventivo del 3
settembre 1990 né nel contratto del 14 settembre 1990 un maggior onorario per
la sua ulteriore prestazione. Trattandosi in definitiva di una semplice
variante, il secondo progetto non andava distinto da quello che aveva fatto
oggetto della domanda di costruzione del 28 aprile 1990 e che in base al
contratto del 14 settembre 1990 giustificava l'onorario forfettario, come
peraltro ammesso anche dall'architetto in sede di replica, laddove ha affermato
che "l'onorario venne offerto [il 3 settembre 1990], in analogia al contratto
14.9.1990 basato sul progetto 28.4.1990, per l'elaborazione del progetto
24.9.1990". La Corte ticinese ha concluso soggiungendo che, stando a quanto
rivelato dall'istruttoria, al momento della firma del contratto nemmeno si
pensava che il nuovo progetto dovesse nuovamente essere oggetto di una domanda
di costruzione, che in effetti è stata inoltrata all'autorità cantonale solo
dopo aver preso atto del fatto che l'ufficio tecnico comunale lo riteneva
necessario.

5.2 Le obiezioni che il ricorrente muove contro le considerazioni della
sentenza impugnata sono destinate all'insuccesso giacché, per confutare con
successo l'interpretazione eseguita dalla Corte cantonale, egli dovrebbe prima
provare che i fatti su cui essa si basa sono stati accertati in modo arbitrario
(cfr. quanto esposto al consid. 4.2; sulla nozione di arbitrio e sui requisiti
di motivazione della censura di arbitrio cfr. quanto esposto al consid. 2.2.1).

Ora, nel suo allegato il ricorrente censura siccome arbitrari alcuni degli
accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, ma senza proporre argomenti
suscettibili di dimostrarne il carattere arbitrario.
5.2.1 Egli non contesta, per esempio, di essere stato consapevole del fatto che
per l'opponente era fondamentale che il suo onorario non superasse fr.
250'000.--.

Adduce piuttosto che il consenso da lui espresso l'8 giugno 1990 alla riduzione
dell'onorario da fr. 350'000.-- a fr. 250'000.-- era sottoposto alla condizione
che il progetto allegato alla domanda di costruzione del 28 aprile 1990 non
subisse alcuna ulteriore modifica, ma questa sua affermazione non trova nessun
riscontro nella sentenza impugnata, indi per cui - trattandosi di un fatto
nuovo - non può essere tenuta in considerazione ai fini dell'attuale giudizio
(cfr. quanto esposto al consid. 2.2.2).
5.2.2 Il ricorrente contesta poi recisamente che il primo progetto sia stato
abbandonato a far tempo dal 26 luglio 1990. Sostiene che in tale data l'impresa
gli aveva semplicemente chiesto di preparare una variante, senza tuttavia
manifestare l'intenzione di abbandonare definitivamente il progetto già
elaborato, prova ne sia ch'essa non ha ritirato la domanda di costruzione
pendente, sfociata nella licenza di costruzione del 12 settembre 1990. In
queste circostanze, conclude il ricorrente, il contratto sottoscritto due
giorni dopo, il 14 settembre 1990, poteva riferirsi solamente al primo
progetto.

La lettura delle risultanze probatorie proposta dal ricorrente è parziale e
appellatoria, inidonea a dimostrare il carattere arbitrario di quella assai
diversa eseguita in sede cantonale (cfr. quanto esposto al consid. 2.2.1).
Dinanzi al Tribunale federale egli stesso dichiara a più riprese di aver
ricevuto l'incarico di sviluppare una variante perché le esigenze della
committente erano mutate e già questo depone a favore della volontà
dell'impresa di rinunciare alla realizzazione dell'insediamento sulla base del
progetto allegato alla domanda di costruzione del 28 aprile 1990. Che tale
volontà fosse definitiva lo prova l'allestimento, da parte del ricorrente, di
un nuovo preventivo di massima basato sul nuovo progetto, il 3 settembre 1990.
Il fatto che, in simili circostanze, l'opponente non abbia ritirato la prima
domanda di costruzione trova infine una chiara spiegazione nella sentenza
impugnata, laddove viene evidenziato che il secondo progetto era una semplice
variante del primo e che, al momento della firma del contratto, le parti non
immaginavano che sarebbe stata necessaria una seconda domanda di costruzione.

5.3 Diversamente da quanto preteso nel gravame, tali circostanze sono
tutt'altro che irrilevanti ai fini dell'interpretazione del contratto secondo
il principio dell'affidamento. E limitandosi a ricordare che il perito
giudiziario aveva ammesso esservi una sostanziale differenza fra i due progetti
e ritenuto corretta la fatturazione del primo (calcolata come variante di
progetto non realizzata ai sensi della norma SIA 102), egli non contrasta
efficacemente l'accertamento contrario e dettagliatamente motivato dei giudici
d'appello, anch'esso, peraltro, basato sulla perizia giudiziaria (cfr. quanto
esposto al consid. 5.1).

Considerato che il secondo progetto non andava distinto dal primo, che aveva
fatto oggetto della domanda di costruzione del 28 aprile 1990 e che all'epoca
della sottoscrizione del contratto le parti non immaginavano che si sarebbe
resa necessaria una seconda domanda di costruzione, l'interpretazione del
contratto sottoscritto il 14 settembre 1990 eseguita dall'autorità cantonale
può senz'altro essere condivisa. In siffatte circostanze l'opponente - per la
quale era fondamentale che l'onorario del ricorrente non superasse fr.
250'000.-- - poteva infatti ragionevolmente ritenere che l'onorario forfettario
pattuito nel contratto in relazione "al progetto 1:200, che aveva fatto oggetto
della domanda di costruzione del 28 aprile 1990" inglobasse anche la sua
rielaborazione, tanto più che ancora pochi giorni prima della firma
dell'accordo, il 3 settembre - quando per entrambe le parti era ormai chiaro
che la realizzazione del progetto così come indicato nella domanda di
costruzione del 28 aprile non sarebbe avvenuta - l'architetto le aveva
sottoposto un nuovo preventivo dei costi di massima nel quale l'importo
dell'onorario era stato quantificato in fr. 250'000.--, senza nessuna riserva
in merito alla variante non realizzata.

5.4 Donde la reiezione del gravame su questo punto e la conferma della
decisione della Corte cantonale di negare al ricorrente il diritto al
versamento di due onorari separati per i due progetti.

6.
Come esposto al consid. 3.1, il Tribunale d'appello ha per contro riconosciuto
al ricorrente il diritto alla remunerazione separata delle prestazioni
supplementari originariamente non previste o prevedibili nei progetti
(segnatamente le varianti dovute a nuove esigenze del committente) e delle
altre prestazioni che nulla avevano a che fare con la progettazione o la
direzione lavori, se rilevanti.

6.1 In relazione all'allestimento del primo progetto gli ha segnatamente
riconosciuto il diritto al versamento di fr. 3'564.-- per gli studi di un nuovo
raccordo ferroviario al nuovo magazzino, effettuato tra il 27 aprile e il 20
giugno 1990, e di fr. 4'419.-- per le prestazioni da lui svolte per le
attrezzature di esercizio, la cui esecuzione è stata confermata peritalmente.

In relazione al secondo progetto, quello poi effettivamente eseguito, gli ha
concesso il diritto a: fr. 1'584.-- per le prestazioni relative alla modifica
dei piani esecutivi e dei lavori in cantiere in merito all'allargamento della
porta U.S. nella torre nord; fr. 1'188.-- per la modifica dei servizi WC al
pian terreno; fr. 1'584.-- in merito alla richiesta di nuove varianti per la
sistemazione esterna degli uffici e dell'ingresso principale; fr. 7'745.-- per
il rilievo degli edifici esistenti e del terreno; fr. 792.-- per l'allestimento
di una prova a futura memoria; fr. 720.-- per le prestazioni relative alla
risistemazione della strada di accesso ai posteggi; fr. 396.-- per prestazioni
a favore di un affittuario; fr. 5'148.-- per le prestazioni in merito alla
richiesta supplementare di climatizzazione degli edifici per scambio calorico
con l'acqua di falda; infine, fr. 36'460.-- per prestazioni per attrezzature
d'esercizio di base; fr. 1'306.-- e fr. 1'305.-- per prestazioni supplementari
inerenti le varianti ai reparti rotocalco, fustellatura e legatoria e ai
rilievi dei macchinari esistenti, nonché fr. 12'795.-- per prestazioni per gli
impianti sanitario/riscaldamento/ventilazione, la cui esecuzione è stata
confermata peritalmente.

6.2 L'autorità ticinese ha per contro respinto la richiesta tendente al
pagamento di: fr. 950.-- per la modifica della posizione dei posteggi esterni
effettuata tra il 17 e il 21 maggio 1990 a seguito dell'opposizione del vicino;
fr. 3'664.-- per prestazioni per gli impianti sanitario/riscaldamento/
ventilazione in relazione al primo progetto; fr. 3'300.-- quale aggiornamento
onorario per aumento del volume dell'opera.

7.
A mente del ricorrente, la decisione del Tribunale d'appello di negare le sue
pretese in relazione a queste ultime tre posizioni sarebbe arbitraria, oltre
che lesiva del diritto privato federale.

7.1 Il rifiuto della Corte cantonale di remunerare l'architetto per la modifica
dei disegni relativi ai posteggi esterni dell'insediamento industriale poggia
su due motivi: innanzitutto sul fatto che il perito giudiziario ha stabilito
che la collocazione iniziale di quei posteggi, che risultavano accessibili
unicamente dal terreno confinante, costituiva un evidente errore d'impostazione
del progetto, sicché la sua correzione non andava retribuita; secondariamente
perché tale prestazione è stata svolta non solo prima della firma del contratto
ma anche prima dell'incontro dell'8 giugno 1990, nel quale l'architetto aveva
consentito a un onorario forfettario di fr. 250'000.-- e, non avendo egli a
quel momento formulato una riserva per la modifica dei parcheggi, si deve
ritenere che quella prestazione fosse pure compresa in quell'importo.

Il ricorrente critica ambedue le motivazioni. Egli taccia di arbitraria la
decisione dei giudici ticinesi di attribuire a lui la responsabilità
dell'errore di progettazione, allorquando il perito non si era espresso al
proposito e precisa che, in ogni caso, la discussa scelta progettuale era stata
voluta dalla controparte. Sotto il profilo dell'applicazione del diritto
federale (art. 18, 363 e 394 cpv. 3 CO) contesta poi la decisione di ritenere
tale prestazione inclusa nell'onorario forfettario di fr. 250'000.--, tanto più
che il perito aveva chiaramente specificato che si trattava di una prestazione
supplementare, richiesta da fattori esterni al rapporto fra committente e
architetto, "da fatturare al 100%".

La valutazione dei giudici cantonali può essere confermata. L'affermazione del
perito richiamata nel gravame non muta infatti l'accertamento - non contestato
dal ricorrente - secondo cui in occasione dell'incontro svoltosi l'8 giugno
1990 egli ha acconsentito a un onorario forfettario di fr. 250'000.--, importo
massimo che la committente era disposta ad assumere (cfr. quanto esposto ai
consid. 5.1 e 5.2.1), senza formulare precisazioni o riserve in merito alla già
avvenuta modifica dei disegni dei parcheggi. In queste circostanze l'opponente
poteva in buona fede ritenere che tale prestazione fosse inclusa nell'importo
accettato dal ricorrente.
Dato che una delle due motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata
resiste alla critica, l'esame della seconda è superfluo (DTF 132 I 13 consid.
6).

7.2 La richiesta di fr. 3'664.-- per prestazioni per gli impianti sanitario/
riscaldamento/ventilazione in relazione al primo progetto è stata respinta
sulla scorta delle dichiarazioni del perito giudiziario, per il quale tali
prestazioni, aventi in sostanza per oggetto le richieste di offerte a diverse
ditte, non testimoniavano un impegno particolare dell'architetto, suscettibile
di giustificare rivendicazioni supplementari.

Il ricorrente rimprovera ai giudici ticinesi di aver basato il loro giudizio
unicamente sulla valutazione peritale, senza tenere conto degli altri riscontri
probatori, segnatamente della deposizione di Danilo Pezzani, che aveva indotto
il Pretore a riconoscergli la pretesa avanzata a questo titolo.

La critica è infondata poiché i magistrati cantonali hanno evocato la
deposizione di Danilo Pezzani, specificando di non ritenere le dichiarazioni da
lui rilasciate sufficienti a smentire il diverso e approfondito assunto del
perito giudiziario, tanto più che il teste "nemmeno aveva preteso che le
prestazioni [...] si riferissero al primo progetto". In siffatte circostanze -
sulle quali il ricorrente non si pronuncia - la decisione impugnata non appare
manifestamente insostenibile.

7.3 Da ultimo, il Tribunale d'appello ha respinto anche la pretesa di fr.
3'300.-- avanzata dal ricorrente quale aggiornamento onorario per aumento del
volume dell'opera. Nonostante l'aumento di volume dell'opera, di 1'835 mc, sia
dovuto a nuove richieste della committente, formulate nell'ottobre 1990, cioè
dopo la firma del contratto e l'inoltro della seconda domanda di costruzione
con relativo progetto, il perito giudiziario ha infatti stabilito che ciò non
ha imposto all'architetto modifiche di piani, ritenuto che i piani esecutivi
non erano ancora stati allestiti. In definitiva, la perizia ha attestato che la
modifica della volumetria non ha comportato un particolare aumento delle
prestazioni dell'architetto rispetto a quanto previsto nel secondo progetto.
Tenuto conto di questi elementi, i giudici ticinesi hanno reputato irrilevante
il fatto che in sede di complemento peritale l'esperto abbia poi parzialmente
rettificato il proprio assunto, precisando che il lavoro dell'architetto non
comportava l'aumento delle prestazioni rivendicate dall'attore nel doc. CB, che
andava così ridotto da fr. 11'362.-- fr. 3'300.--, tanto più che il perito non
ha spiegato le ragioni di questa sua rettifica.
A mente del ricorrente la decisione dei giudici ticinesi su questo punto è
doppiamente arbitraria: non solo hanno travisato il senso dell'affermazione del
perito, visto ch'egli aveva dichiarato di ritenere la fatturazione esposta
dall'architetto per l'aumento di volumetria "non completamente giustificata"
(perizia 30 agosto 1999 risposta 5.1 pag. 8 in fine), ma si sono anche
discostati senza ragione dalle indicazioni da questi fornite in sede di
delucidazione, quando ha rettificato la fattura dell'architetto in fr. 3'300.--
(delucidazione 28 marzo 2001 risposta ad 5.1, pos. 2.2a pag. 7). Negando valore
probatorio al parere del perito giudiziario senza dimostrare l'esistenza di
stringenti motivi per farlo, la Corte cantonale ha arbitrariamente ecceduto il
proprio potere di apprezzamento (art. 253 CPC/TI e art. 9 Cost.).

Pur non essendo priva di ogni pertinenza, la censura è destinata
all'insuccesso. È vero che la giurisprudenza (cantonale e federale) impone al
giudice che intende scostarsi dalle risultanze peritali di motivare tale
decisione, vietandogli di semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a
quello del perito (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 253). Nella
fattispecie in esame occorre tuttavia evidenziare che, contrariamente a quanto
asseverato nell'impugnativa, nella delucidazione il perito giudiziario non ha
"argomentato in modo chiaro che l'aumento della volumetria dell'edificio, pur
non richiedendo il rifacimento dei piani esecutivi, ha comportato un
supplemento di lavoro per l'architetto, non nella misura rivendicata
dall'attore, ma in misura minore, che quantifica, con un calcolo preciso". In
particolare, l'esperto non si è espresso nei termini indicati dal ricorrente in
merito all'asserito supplemento di lavoro derivante dall'aumento di volumetria.
Egli ha infatti asseverato che "il lavoro dell'architetto [...] non ha
comportato l'aumento delle prestazioni" da lui rivendicate, salvo poi
riconoscergli un onorario di fr. 3'300.-- in relazione all'aumento di volume.
Le dichiarazioni del perito su questo punto non sono dunque limpide. Sta di
fatto che, come rilevato dalla Corte cantonale, egli non ha indicato per quale
motivo, pur negando che l'aumento della volumetria abbia comportato una
modifica dei piani rispettivamente un aumento delle prestazioni dell'architetto
(perizia 30 agosto 1999 risposta 5.1 pag. 8 in fine), abbia per finire reputato
opportuno ammettere un aggiornamento dell'onorario pattuito contrattualmente.
Nelle circostanze appena desunte non si può affermare, come fa il ricorrente,
che la Corte cantonale si sia scostata senza giustificazione da una chiara
valutazione del perito, ch'essa abbia semplicemente sostituito la propria
valutazione a quella del perito senza motivi concludenti, in maniera
arbitraria. Anche su questo punto il ricorso si avvera pertanto infondato.

1.
In conclusione, il ricorso sussidiario in materia costituzionale dev'essere
dichiarato inammissibile, mentre il ricorso in materia civile viene
integralmente respinto.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

1.
Il ricorso in materia civile è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente, il
quale rifonderà all'opponente fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 ottobre 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi