Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.308/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_308/2009

Sentenza del 17 novembre 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kolly, Ramelli, giudice supplente,
Cancelliere Hurni.

Parti
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Corrado Moretti,
ricorrente,

contro

1. B.________,
2. C.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Francesca Nicora,
opponenti.

Oggetto
contratto d'appalto,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
l'8 maggio 2009 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Nella primavera 2003 B.________ e C.________ hanno appaltato alla A.________SA,
sulla base di diverse offerte e modifiche scritte e verbali, le opere da
capomastro per la ristrutturazione della loro casa sulla part. xxx di Gordola.
Al termine dei lavori l'impresa appaltatrice ha emesso una fattura per un
totale di fr. 132'752.30; dedotti gli acconti di fr. 50'000.-- rimaneva un
saldo a suo favore di fr. 82'752.30. I committenti non l'hanno pagato.

B.
Con petizione del 9 settembre 2004 la A.________SA ha convenuto in giudizio
B.________ e C.________ davanti al Pretore di Locarno-Campagna, chiedendo in
via principale che fossero condannati solidalmente a pagarle fr. 82'752.30, in
via subordinata fr. 41'376.15 ciascuno.
I convenuti hanno risposto di respingere interamente la petizione: obiettavano
che la fatturazione andava eseguita sulla base di un'offerta diversa da quella
considerata dall'attrice, che tra i lavori esposti a regia alcuni non erano
stati ordinati e altri andavano fatturati a corpo e anche che l'opera fosse
difettosa.

C.
Il Pretore ha accolto parzialmente la petizione con sentenza del 21 gennaio
2008, condannando solidalmente i convenuti a pagare all'attrice fr. 48'564.--.
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello ticinese, adita dai convenuti,
ha praticamente sovvertito il giudizio del Pretore, riducendo il loro debito
verso l'attrice a soli fr. 3'791.15 e riformando di conseguenza anche il
giudizio su spese e ripetibili.

D.
L'attrice insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile
del 13 giugno 2009. Chiede in via principale la conferma della condanna
pronunciata dal Pretore, in via subordinata che la causa sia rinviata al
Tribunale d'appello per nuovo giudizio nei sensi dei considerandi.

I convenuti hanno chiesto di respingere il ricorso e di confermare la sentenza
del Tribunale d'appello con osservazioni del 10 settembre 2009. Questa autorità
non ha presentato osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF
135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

1.1 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera
fr. 30'000.-- (art. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF), il ricorso è ricevibile.

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF), tenuto però conto dell'obbligo minimo di allegazione e motivazione di
cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104). Le
esigenze sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale. Il
Tribunale federale esamina infatti queste censure solo se la parte ricorrente
le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2
LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).

1.3 In linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti effettuato dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una fattispecie
diversa da quella contenuta nella sentenza criticata esporre in maniera
circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste condizioni
(art. 97 cpv. 1 LTF). Dato che la definizione di "manifestamente inesatto"
corrisponde a quella di arbitrario (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e
configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9
Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39), valgono le esigenze di motivazione
poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono
essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore
(art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 133 III 393 consid. 3).

1.4 Qualora sia lamentata la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.)
non ci si può limitare a criticare la decisione impugnata opponendovi
semplicemente la propria opinione, come in una procedura d'appello, ma occorre
dimostrare che essa è manifestamente insostenibile con un'argomentazione chiara
e dettagliata (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246). Per di più, trattandosi
dell'apprezzamento delle prove o dell'accertamento dei fatti in genere, il
giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale. Chi invoca
l'arbitrio deve pertanto dimostrare che la sentenza impugnata ha misconosciuto
il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza ragioni valide di
tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della
lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli
atti di causa o interpretando questi in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid.
2.1 pag. 9 e rif.).

2.
Davanti al Tribunale federale la lite è circoscritta alla quantificazione della
mercede dovuta per le opere eseguite a regia, non previste nelle offerte, che
il perito giudiziario ha determinato in fr. 44'916.80.-- alla posizione H della
tabella riassuntiva (al netto dello sconto) e che è stata riconosciuta dal
Pretore per questo importo.
La Corte cantonale ha rilevato che il perito ha in sostanza accettato i
conteggi presentati dall'attrice, dei quali ha dichiarato di non essere stato
in grado di valutare l'esattezza, senza eseguire un accertamento tecnico
oggettivo o scientifico né pretendere di avere espresso una valutazione sulla
base degli atti e della sua esperienza, contrariamente a quanto ha fatto per
altre opere. Di conseguenza i giudici cantonali hanno stabilito che la mercede
dovuta per queste opere non è stata provata.

3.
Dal profilo formale l'attrice censura a più riprese la violazione del diritto
di essere sentiti dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Asserisce d'un canto che il
Tribunale d'appello non ha motivato il proprio giudizio e non ha valutato tutte
le prove; dall'altro ch'esso "ha stralciato una sua pretesa senza dargli la
possibilità di esprimersi in merito alla valutazione da lei data al referto
peritale". Entrambe le censure sono infondate.

3.1 L'art. 29 cpv. 2 Cost. offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al
diritto processuale cantonale. Essa esige che l'autorità giudicante indichi le
considerazioni che l'hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un
altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della
decisione e di proporre i rimedi adeguati con conoscenza di causa. Il giudice
non deve necessariamente pronunciarsi su tutte le questioni e le prove che le
parti propongono; è sufficiente che esamini i temi rilevanti per il giudizio
(DTF 133 III 439 consid 3.3 pag. 445 con rinvii).
È indubbio che la Corte ticinese abbia rispettato queste esigenze minime (la
ricorrente non menziona disposizioni più severe del diritto cantonale). I
motivi per i quali il referto peritale non è stato tenuto in considerazione
sono infatti chiari e comprensibili (cfr. consid. 2 e 4.1 della nostra
sentenza) e hanno permesso all'attrice di presentare un ricorso articolato al
Tribunale federale.

3.2 La ricorrente ha peraltro avuto l'opportunità di pronunciarsi sulla perizia
giudiziaria, prima davanti al Pretore con il memoriale conclusivo del 24
ottobre 2007, poi con le osservazioni all'appello del 21 aprile 2008. Dall'art.
29 cpv. 2 Cost. non è certamente deducibile l'obbligo del giudice di
preannunciare alle parti l'apprezzamento di una prova che si propone di
effettuare né, tantomeno, di dare loro la possibilità di esprimersi a tale
riguardo prima di pronunciare il giudizio. La ricorrente non pretende nemmeno
che un obbligo simile sia imposto dalla procedura civile ticinese.

4.
Nel merito il ricorso verte essenzialmente sulla valutazione della perizia da
parte del Tribunale cantonale, al quale la ricorrente, riferendosi agli art. 97
cpv. 1 e 95 LTF, rimprovera di essere caduto nell'arbitrio ledendo l'art. 9
Cost.
In primo luogo afferma che i giudici cantonali hanno ignorato la premessa del
perito, il quale ha avvertito che a causa dell'insufficienza degli atti non gli
è stato possibile esprimersi "con assoluta attendibilità" sulle opere effettive
eseguite, sulle ore impiegate e quindi sui costi, e che "si è dunque basato,
per rispondere con la maggior attendibilità possibile, sulla sua esperienza,
sulla logica e sui riferimenti che ha potuto trovare nei documenti agli atti".
Posta tale premessa, la ricorrente ravvisa una contraddizione arbitraria
nell'argomentazione secondo cui il perito non avrebbe applicato questo metodo
anche per la valutazione delle opere della posizione H. Tanto più che, alla
risposta n. 13 del complemento peritale, egli ha precisato che "tutti i
quantitativi ritenuti discordanti o ingiustificati sono stati corretti".

4.1 La ricorrente omette di considerare il senso preciso della motivazione del
giudizio impugnato e per buona parte di confrontarsi con essa. Vi si legge che
per le posizioni B-C-D-E-E*-F-G "il perito giudiziario, dopo esame degli atti e
in base alla sua esperienza, nella risposta peritale n. 5 è stato in grado di
fornire una quantificazione e con ciò di indicare la relativa mercede"; e che
invece, per le opere della posizione H, egli non ha affermato di avere eseguito
una valutazione simile, ma si è limitato a osservare che "accetta queste
posizioni e le ore conteggiate non potendo, a posteriori, giudicare l'esattezza
dei conteggi!!". In altre parole, secondo i giudici cantonali, per le posizioni
del primo gruppo il referto peritale evidenzia il ricorso a valutazioni fondate
sugli atti e sull'esperienza, mentre per le opere litigiose il perito si è
limitato a dare per giusti i costi esposti dall'attrice.

4.2 Di fronte a una situazione del genere non è affatto arbitrario scostarsi
dalle conclusioni del perito giudiziario. Non è insostenibile ritenere
preponderante la dichiarazione esplicita e puntuale riguardante l'impossibilità
di giudicare l'esattezza dei conteggi della posizione H rispetto alla premessa
generale sulle difficoltà di eseguire degli accertamenti indiscutibili e sulla
conseguente necessità di procedere a valutazioni secondo l'esperienza. Che nel
complemento l'esperto abbia precisato di avere corretto "tutti i quantitativi
ritenuti discordanti o ingiustificati" nulla muta, poiché egli ha dichiarato
anche di non avere potuto controllare proprio quelli relativi alla posizione H.

5.
In secondo luogo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è arbitraria
anche perché la Corte ticinese, accortasi che la perizia giudiziaria era
discutibile su punti essenziali, avrebbe dovuto raccogliere prove supplementari
e chiarire con il perito se la mercede litigiosa fosse stata quantificata
"sulla scorta della sua esperienza o basandosi supinamente sulla liquidazione
agli atti". Aggiunge che è stato inoltre leso l'art. 8 CC, perché è stata data
per non provata una circostanza che lo è senza che lei avesse avuto modo "di
far valere il proprio diritto".

5.1 La ricorrente cita DTF 118 Ia 144 consid. 1c ripresa anche nella sentenza
4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3. In queste sentenze il Tribunale
federale ha ribadito il principio secondo cui il giudice, pur non essendo
vincolato ai risultati di una perizia giudiziaria, per non cadere nell'arbitrio
può scostarsene, motivando, soltanto in presenza di circostanze chiare e
determinanti. Invece, qualora un referto gli sembri dubbio su dei punti
essenziali, deve raccogliere delle prove complementari, perché, se si fondasse
su di una perizia non concludente, potrebbe commettere arbitrio
nell'apprezzamento delle prove (cfr. anche la sentenza 4P.9/2005 del 10 maggio
2005, consid. 2.1).

5.2 S'è visto che la Corte cantonale ha spiegato in modo chiaro il motivo per
il quale non ha tenuto conto dell'accertamento peritale concernente la
posizione H e che tale motivo non è arbitrario. A ben vedere il perito,
accettando semplicemente i quantitativi esposti nei conteggi dell'attrice,
senza eseguire accertamenti o valutazioni propri, non ha espletato un compito
peritale, ma ha compiuto un atto di apprezzamento delle prove. Dal canto suo la
Corte ticinese, non recependo la cifra proposta alla posizione H, non ha
rimediato a una conclusione peritale che le pareva dubbia e non ha sostituito
il proprio apprezzamento a quello dell'esperto; ha esercitato una prerogativa
sua. Nel processo civile la facoltà di apprezzare le prove compete infatti
esclusivamente al giudice, non al perito giudiziario.

5.3 Ne viene che nemmeno sotto questo punto di vista la sentenza impugnata è
arbitraria, né lede l'art. 8 CC, norma che non interferisce sull'apprezzamento
delle prove, ma regge la ripartizione dell'onere probatorio, in particolare le
conseguenze della mancata prova di un fatto (DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag.
323 e 127 III 519 consid. 2a pag. 522). Dal momento che l'onere di provare
l'ammontare della mercede dovuta secondo l'art. 374 CO incombe indubbiamente
sull'appaltatore, i giudici cantonali hanno fatto sopportare all'attrice le
conseguenze della prova fallita concernente la mercede della posizione H e
hanno applicato correttamente l'art. 8 CC.

6.
Infine la ricorrente invoca la violazione dell'art. 374 CO, in forza del quale
la mercede, vista l'assenza di una pattuizione, va calcolata secondo il valore
del lavoro e le spese sostenute. A suo dire occorreva quindi fondarsi sui costi
effettivi che un appaltatore diligente avrebbe dovuto affrontare per l'opera,
cosa che il perito avrebbe fatto correttamente effettuando un conteggio a regia
sulla base dei documenti agli atti, dei sopralluoghi e della sua esperienza.
Anche questa censura è infondata. Il Tribunale d'appello ha stabilito che la
mercede per le opere della posizione H del referto peritale andava calcolata a
regia, ossia secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore, in
conformità con la norma citata e come vuole la ricorrente. È la prova di questi
elementi essenziali per il giudizio che è venuta a mancare. In ciò non è
ravvisabile nessuna violazione dell'art. 374 CO.

7.
Le rimanenti argomentazioni con le quali la ricorrente si riferisce ad ampi
stralci degli atti istruttori, riproducendoli, non sono ammissibili. Esse
riguardano i fatti e non assurgono a censure formalmente corrette (cfr. consid.
1.3 ).

8.
In conclusione, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere
respinto.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza: esse sono pertanto
poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia civile, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà agli opponenti fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Seconda Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 novembre 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Hurni