Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.286/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_286/2009

Sentenza del 4 novembre 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.

Parti
A.________,
patrocinata dall'avv. Dario Item,
ricorrente,

contro

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
opponente.

Oggetto
diniego di giustizia,

ricorso in materia civile contro il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1.
Visto e considerando:
che il 13 febbraio 2009 C.________ ha chiesto al Pretore di Lugano, in via
cautelare e supercautelare, di bloccare tutti gli averi bancari della defunta
B.________ presso il Credit Suisse e di ordinare alla banca di consegnarle
entro 10 giorni e di conservare tutti i documenti concernenti tali averi;
che il Pretore ha accolto le domande di blocco degli averi bancari e di
conservazione dei documenti completi in originale con decreto supercautelare
del 16 febbraio 2009;
che il 20 maggio 2009, mentre correva l'istruttoria della procedura cautelare,
A.________ ha presentato un'istanza d'intervento accessorio in lite a sostegno
del Credit Suisse, chiedendo che il processo fosse sospeso fino alla decisione
del Pretore a tale riguardo e che fosse annullata l'udienza di audizione
testimoniale già prevista per il 26 maggio 2009;
che non avendo il Pretore dato riscontro a tali richieste, il 26 maggio 2009
A.________ ha inoltrato un'istanza di ricusa, chiedendo ancora ch'egli
sospendesse la procedura e che devolvesse la causa ad altro giudice;
che con raccomandata al Pretore del 29 maggio 2009 A.________ ha rinnovato la
domanda di sospensione, postulando altresì che l'incarto fosse trasmesso al
Tribunale di appello entro il 3 giugno 2009 per l'evasione della domanda di
ricusa;
che, non avendo il Pretore dato seguito a tale ingiunzione, il 3 giugno 2009
A.________ è insorta davanti al Tribunale federale con ricorso in materia
civile per diniego di giustizia (art. 29 Cost.), chiedendo che sia ordinato al
Pretore di notificare immediatamente alle parti l'istanza di ricusa, di
trasmettere l'incarto al Tribunale di appello e di sospendere la procedura fino
alla decisione di quell'autorità superiore;
che con decreto presidenziale del 5 giugno 2009 è stata respinta una domanda
cautelare formulata dalla ricorrente per il motivo che il gravame pareva
destinato all'insuccesso nel merito;
che il 13 luglio 2009 il Pretore ha preso atto di un accordo stragiudiziale
concluso dalle parti e ha stralciato la causa in corso dai ruoli;

che A.________, invitata a esprimersi dopo lo stralcio della causa, con scritto
del 6 agosto 2009 ha dichiarato di mantenere il ricorso in materia civile,
asserendo ch'esso verte su una questione giuridica d'importanza fondamentale,
ovvero i diritti dell'aspirante interveniente in lite;
che il Pretore ha rinunciato a prendere posizione mentre le altre parti in
causa non sono state chiamate a esprimersi;
che il diritto di presentare ricorso in materia civile spetta a chi ha
partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore o è stato privato
della possibilità di farlo e ha un interesse giuridicamente protetto
all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 76 cpv. 1
LTF);
che la seconda di queste condizioni - cumulative - non è più adempiuta dopo che
il Pretore ha stralciato la causa cautelare dai ruoli;
che la fattispecie non consente alla ricorrente - la quale del resto non lo
pretende - di prevalersi dell'eccezione secondo la quale si può prescindere
dall'esistenza di un interesse attuale qualora la violazione del diritto
invocata sia suscettibile di riprodursi in ogni momento senza che il Tribunale
federale possa avere l'opportunità di esaminarla (cfr. DTF 129 I 113 consid.
1.7 pag. 119);
che sotto il profilo del diritto di ricorrere l'importanza dei temi giuridici
in discussione, alla quale allude la ricorrente nella comunicazione del 6
agosto 2009, non è di rilievo (cfr. invece l'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
che di conseguenza lo stralcio della procedura cantonale comporta anche la
decadenza dell'oggetto del ricorso proposto davanti al Tribunale federale;
che le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1
LTF), la quale non ha desistito benché le fosse stata data la possibilità di
ritirare il ricorso dopo lo stralcio della causa cantonale (e fosse peraltro
stata avvertita, con il decreto presidenziale del 5 giugno 2009, anche della
presumibile infondatezza del gravame);

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia civile è divenuto privo d'oggetto e la procedura 4A_286/
2009 è stralciata dai ruoli.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1.

Losanna, 4 novembre 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Klett Hurni