Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.266/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_266/2009

Decreto del 18 agosto 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
patrocinata dall'avv. Daniele Iuliucci,
ricorrente,

contro

B.________,
C.________,
entrambe patrocinate dall'avv. Dr. Franco Pedrazzini,
opponenti.

Oggetto
contratto di locazione, disdetta, sfratto,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 20 aprile 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.
Considerando:
che, statuendo il 25 agosto 2008, il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Città ha accertato l'efficacia della disdetta straordinaria notificata
da B.________ e C.________ a A.________ il 3 maggio 2007 e accolto l'istanza di
sfratto;
che il 20 aprile 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha confermato la pronunzia pretorile sia in merito alla validità della
disdetta sia in merito all'ordine di sfratto immediato;
che il 27 maggio 2009 A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale con un
ricorso in materia civile volto a ottenere - previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame - in via principale la modifica della sentenza impugnata
nel senso dell'accoglimento del suo appello e, di conseguenza,
dell'annullamento della disdetta straordinaria del 3 maggio 2007 e della
reiezione dell'istanza di sfratto, e, in via subordinata, il rinvio della causa
all'autorità cantonale;
che, in accoglimento della corrispondente domanda formulata dalla ricorrente,
con decreto del 16 giugno 2009 il termine per effettuare l'anticipo spese di
fr. 4'500.-- è stato prorogato fino al 1° luglio 2009;
che, essendo questo termine trascorso infruttuoso, il 9 luglio 2009 è stato
assegnato alla ricorrente un termine suppletorio non prorogabile scadente il 25
agosto 2009 per procedere al versamento dell'anticipo spese;
che la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo presentata
contestualmente al ricorso è stata respinta il 21 luglio 2009;
che con scritto del 29 luglio 2009 la ricorrente ha comunicato l'avvenuta
riconsegna dell'ente locato, "come d'accordo tra le parti";
che, ritenendo il ricorso divenuto privo d'oggetto, essa ha pure postulato lo
stralcio della causa dai ruoli "con preghiera di non voler assegnare
ripetibili, dato l'accordo tra le parti, né caricare la ricorrente di spese
giudiziarie";
che, invitata a esprimersi su tale richiesta, l'opponente, con scritto del 4
agosto 2009, dopo aver confermato l'avvenuta riconsegna dell'ente locato da
parte della conduttrice e precisato di non aver concluso nessun accordo in
merito a una rinuncia alle ripetibili, ha espresso l'opinione secondo cui il
comportamento della ricorrente configura un atto di desistenza e ha domandato
il versamento di fr. 4'000.-- a titolo d'indennità per ripetibili della sede
federale;
che l'osservazione dell'opponente in merito alla portata dell'agire della
ricorrente è pertinente;
che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente nello scritto del 29
luglio 2009, l'avvenuta liberazione dell'ente locato non rende privo d'oggetto
il ricorso, avendo essa semplicemente dato seguito all'ordine di sfratto
immediato pronunciato nei suoi confronti, così come doveva fare, visto il
rifiuto del Tribunale federale di concedere l'effetto sospensivo al gravame;
che, postulando lo stralcio della causa dai ruoli, la ricorrente ha desistito
dal ricorso inoltrato il 27 maggio 2009, teso a ottenere un giudizio del
Tribunale federale sulla legittimità della disdetta straordinaria del 3 maggio
2007 e della domanda di sfratto;
che la richiesta della ricorrente configura un ritiro del ricorso;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF il presidente della Corte, rispettivamente
il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle
cause ritirate e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5
cpv. 2 PC applicabile in forza del rinvio contenuto nell'art. 71 LTF);
che, in virtù del principio secondo cui le spese inutili sono pagate da chi le
ha cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF), la ricorrente è tenuta a sopportare le spese
giudiziarie, adeguatamente ridotte in considerazione del fatto che il ricorso
non è stato esaminato nel merito;
che, in virtù dello stesso principio (art. 68 cpv. 4 LTF e art. 8 cpv. 3 del
Regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente; RS
173.110.210.3), essa è tenuta a rifondere alla controparte, la quale ha
introdotto osservazioni sia sulla domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo sia sul merito della vertenza, un'adeguata indennità per ripetibili
della sede federale;

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.
La causa 4A_266/2009 è stralciata dai ruoli.

2.
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 2'000.-- sono poste a carico della
ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 4'000.-- per ripetibili
ridotte della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 agosto 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi