Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.232/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_232/2009

Sentenza del 30 novembre 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
B.________,
ricorrenti,

contro

C.________SA,
patrocinata dall'avv. Raffaele Bernasconi,
opponente.

Oggetto
mandato; responsabilità della banca,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 20 marzo 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
A.________ e B.________ detengono presso la succursale chiassese di
C.________SA una relazione bancaria, sulla quale tra il 1992 e il 1998 sono
state effettuate numerose operazioni speculative su divise, che hanno cagionato
ingenti perdite.

B.
Asserendo di aver autorizzato solo una parte di queste operazioni, il 20 giugno
2002 i titolari del conto hanno adito direttamente il Tribunale d'appello del
Cantone Ticino postulando la condanna dell'istituto bancario al risarcimento
del danno causato dalle operazioni eseguite senza il loro consenso, pari a fr.
1'278'120.--, oltre interessi. In sede di conclusioni questo importo è stato
ridotto a fr. 1'132'098.-- e così precisato: fr. 417'939.-- per le perdite
risultanti dalle operazioni a termine e opzioni su divise non ordinate né
approvate dai clienti; fr. 4'845.-- quale maggior interesse debitore sopportato
dai clienti per operazioni di trapasso non ordinate né autorizzate dai clienti;
fr. 22'902.-- a titolo di addebiti per interessi passivi e commissioni
cagionati da operazioni non ordinate né approvate dai clienti; fr. 298'986.--
quale perdita patrimoniale accertata dal perito di parte per il 1995; fr.
337'426.-- per margini indebitamente lucrati dalla banca sulle operazioni
contestate; fr. 50'000.-- per le spese di allestimento della perizia di parte.

La banca ha negato ogni responsabilità: d'un canto, perché essa non era stata
incaricata della gestione del conto e, dall'altro, perché tutte le operazioni
erano avvenute dietro precise istruzioni dei clienti, i quali peraltro
seguivano costantemente l'andamento degli investimenti e conoscevano quindi la
situazione.

Con sentenza del 20 marzo 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello ha
integralmente disatteso le pretese avanzate da A.________ e B.________. In
sintesi, pur ammettendo che buona parte delle operazioni contestate era
effettivamente avvenuta all'insaputa dei clienti, come da loro affermato, sulla
scorta delle risultanze istruttorie la Corte cantonale è giunta alla
conclusione che le operazioni irregolari non hanno comunque cagionato loro un
danno, donde la reiezione della petizione.

C.
Prevalendosi della violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), del
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), così come dell'errata
applicazione di varie norme del diritto privato federale, in particolare
dell'art. 398 CO, il 14 maggio 2009 A.________ e B.________ sono insorti
dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto a
ottenere, in via principale, la modifica della predetta sentenza nel senso
dell'accoglimento della petizione limitatamente a complessivi fr. 823'112.-- e,
in via subordinata, il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo
giudizio.

L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio presentata contestualmente al gravame è stata respinta il 13 luglio
2009.

Con successivo decreto del 25 agosto 2009 ai ricorrenti è stata concessa una
proroga unica del termine per il versamento dell'anticipo spese fino al 30
ottobre 2009. Avendo il loro legale nel frattempo comunicato al Tribunale
federale l'avvenuta rescissione del rapporto di patrocinio, nel medesimo atto
essi sono stati inoltre invitati a indicare, in virtù dell'art. 39 cpv. 3 LTF,
le generalità e l'indirizzo di una persona in Svizzera a cui notificare con
effetto vincolante gli atti giudiziari a loro destinati. Ambedue le richieste
sono state soddisfatte entro il termine assegnato.

Né la banca opponente né l'autorità cantonale sono state invitate a
determinarsi sul ricorso.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

2.
Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalle parti soccombenti in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera
fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), il ricorso è ricevibile.

3.
Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466). Le censure
sollevate nell'impugnativa, che riguardano l'applicazione del diritto privato
federale e del diritto costituzionale, sono quindi di per sé proponibili.

Considerato il tenore dell'impugnativa, prima di chinarsi su di esse appare
tuttavia opportuno rammentare le esigenze di motivazione poste dalla legge e
dalla giurisprudenza al ricorso in materia civile. La ricevibilità delle tesi
ricorsuali verrà poi esaminata contestualmente alle singole censure.

3.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e
motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza
conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il
Tribunale federale esamina di regola solo le critiche sollevate
nell'impugnativa (DTF 134 III 102 consid. 1.1).

Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando viene fatta valere la
violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e
intercantonale. II Tribunale federale vaglia infatti queste censure solo se la
parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto
dall'art. 106 cpv. 2 LTF, il cui campo di applicazione corrisponde a quello del
precedente ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti
costituzionali e valgono pertanto i requisiti di motivazione posti dall'art. 90
cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638 consid. 2). Ne discende che l'allegato
ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono
violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244
consid. 2.2). In particolare, quando viene fatta valere la violazione del
divieto dell'arbitrio, non ci si può limitare a criticare la decisione
impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di
cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella
dell'autorità cantonale, bensì occorre dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che la decisione impugnata è - e ciò non solo nella sua
motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con
rinvii).

3.2 In linea di massima il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art.
105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata
può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella
sentenza querelata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo
che la induce a ritenere adempiute le predette condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF;
DTF 133 IV 286 consid. 6.2). Se intende completare l'accertamento dei fatti per
ottenere una corretta applicazione del diritto, essa deve indicare segnatamente
di aver già allegato le circostanze di fatto addotte nel gravame in sede
cantonale, nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni procedurali
applicabili e di aver fornito i relativi mezzi di prova; deve inoltre fornire
l'evidenza che la decisione finale sarebbe stata diversa se i fatti fossero
stati accertati conformemente al diritto (Messaggio concernente la revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001
pag. 3894 e 3899). Se intende invece rimproverare all'autorità cantonale un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 Il
249 consid. 1.2.2 pag. 252), deve motivare la censura conformemente alle
esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. quanto appena esposto in coda al
consid. 3.1), tenendo ben presente che nell'ambito della valutazione delle
prove e dell'accertamento dei fatti il giudice dispone di un ampio margine di
apprezzamento. Per costante giurisprudenza egli incorre nell'arbitrio se
misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette
senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante,
suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un
fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in
modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

3.3 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti dinanzi al
Tribunale federale soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità
inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 133 III 393 consid. 3).

Nuove conclusioni sono inammissibili (art. 99 cpv. 2 LTF).

4.
Prima di procedere al vaglio del ricorso, occorre ancora determinare il diritto
applicabile.

Considerato il domicilio italiano dei ricorrenti, la controversia presenta
infatti un aspetto internazionale, che impone al Tribunale federale di
verificare d'ufficio e con pieno potere d'esame tale questione (DTF 132 III 626
consid. 2; 131 III 153 consid. 3 pag. 156; 130 III 417 consid. 2). Nella
fattispecie essa non pone alcun problema, posto come, stando a quanto accertato
nella sentenza cantonale - e non contestato in questa sede - le parti hanno
convenuto l'applicazione del diritto svizzero (art. 116 cpv. 1 LDIP).

5.
La controversia verte sulla responsabilità della banca per il danno che i
ricorrenti sostengono aver subito in seguito a una serie di operazioni
speculative su divise eseguite a loro insaputa. Essi hanno segnatamente
contestato l'esecuzione delle seguenti 94 operazioni speculative su divise:
- 51 operazioni su 52 eseguite nel 1992, con una perdita di
fr. 12'957.10 e fr. 62'040.--;
- 10 operazioni su 40 nel 1993, con un utile di fr. 20'329.74;
- 1 operazione su 46 nel 1994, con una perdita di fr. 76'363.--;
- 10 operazioni su 18 nel 1995, con una perdita di fr. 351'238.--;
- 6 operazioni su 6 nel 1996, con un utile di fr. 34'264.52;
- 7 operazioni su 23 nel 1997, con una perdita di fr. 30'905.35;
- 9 operazioni su 24 nel 1998, con un utile di fr. 60'971.26.

L'esecuzione degli ordini del cliente da parte della banca e la responsabilità
che può derivarne soggiacciono di principio alle regole del mandato (art. 394
segg. CO). Se non è stata esplicitamente concordata, l'estensione del mandato
viene determinata dalla natura dell'affare che ne forma l'oggetto (art. 396
cpv. 1 CO). In assenza di un mandato di gestione - con il quale viene
incaricata di gestire in maniera autonoma tutto o parte del patrimonio del
mandatario, nei limiti da lui stabiliti - la banca può eseguire una determinata
operazione sul conto del cliente solo dietro sua istruzione o con il suo
accordo. La banca che procede ad operazioni all'insaputa rispettivamente senza
l'accordo del cliente è tenuta a rispondere del danno cagionatogli, secondo le
regole della gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CO; cfr. sentenza
4A_262/2008 del 23 settembre 2008 consid. 2.1).

5.1 In concreto, all'opponente non era stato affidato un mandato di gestione
patrimoniale, su questo punto le parti concordano.

I ricorrenti sostengono di aver concluso, per atti concludenti, un contratto di
consulenza d'investimento (conseil en placements; su questa nozione cfr.
sentenza 4A_168/2008 dell'11 giugno 2008 consid. 2 in SJ 2009 I pag. 13). Non
risulta tuttavia ch'essi abbiano evocato l'esistenza di una simile relazione
contrattuale nel procedimento giudiziario cantonale. Ora, la presentazione in
sede federale di un nuovo argomento giuridico - qual è la qualifica di un
contratto - non è di per sé esclusa. Tale facoltà trova però il suo limite nel
vincolo del Tribunale federale ai fatti accertati dall'autorità cantonale (art.
99 cpv. 1 LTF); una nuova argomentazione giuridica viene pertanto ammessa
solamente se si basa su fatti regolarmente accertati dall'autorità cantonale
(DTF 134 III 643 consid. 5.3.2 pag. 641; Bernard Corboz, Commentaire de la LTF,
2009, n. 41, 42 e 44 ad art. 99 LTF). Questa eventualità non è realizzata nel
caso in rassegna, non trovandosi nel giudizio querelato, come detto, nessun
accenno all'asserito contratto di consulenza e, di conseguenza, nessun
accertamento in merito alla volontà delle parti di stipulare un simile accordo,
rispettivamente in merito a un loro comportamento suscettibile di essere
interpretato in tal senso. Gli argomenti addotti dai ricorrenti in relazione
all'asserito contratto di consulenza d'investimento si avverano quindi
irricevibili e non possono venir tenuti in nessuna considerazione ai fini del
presente giudizio.

5.2 Sia come sia, dinanzi al Tribunale d'appello l'opponente ha dichiarato di
aver sempre agito dietro istruzione dei ricorrenti, rispettivamente con il loro
accordo.

Esaminate le risultanze istruttorie, i giudici ticinesi hanno stabilito che
questa circostanza non è stata provata: le dichiarazioni rese in tal senso
dall'impiegato che all'epoca curava le relazioni con i ricorrenti non possono
infatti essere considerate disinteressate, essendosi egli nel 1998
autodenunciato per malversazioni compiute su vari conti (anche se non su quelli
dei ricorrenti), e la documentazione agli atti è risultata assai lacunosa.
Visto che la banca non è riuscita a dimostrare di aver sottoposto ai clienti
tutti i documenti relativi alle operazioni contestate, i giudici hanno respinto
anche la tesi dell'avvenuta ratifica di tutte le operazioni.

5.3 Il Tribunale d'appello ha poi comunque tenuto conto delle obiezioni
formulate dalla banca secondo cui alcune delle operazioni ritenute dal perito
di parte per quantificare il danno patito dai ricorrenti - e i cui calcoli sono
stati confermati dal perito giudiziario - erano in realtà da considerarsi
regolari e non potevano pertanto essere prese in considerazione.
5.3.1 Contrariamente a quanto asseverato nel gravame, l'esame degli argomenti
dell'opponente in merito alla regolarità di alcune e ben determinate operazioni
non è in contraddizione con quanto deciso dall'autorità ticinese nella prima
parte del proprio giudizio, qui riassunta al consid. 5.2. La Corte si è infatti
limitata a respingere la tesi secondo la quale la banca avrebbe sempre agito
dietro istruzione dei clienti, senza esaminare la regolarità delle singole
operazioni. Il fatto che l'opponente non possa prevalersi di un'autorizzazione
dei ricorrenti per l'apertura rispettivamente per la chiusura di ciascuna delle
operazioni contestate non significa ancora ch'esse debbano, tutte,
automaticamente essere considerate illecite.
5.3.2 Come verrà meglio esposto nei successivi considerandi, in accoglimento
degli argomenti dell'opponente, il Tribunale d'appello ha considerato come
autorizzate quattro operazioni su divise, avendo B.________ firmato i relativi
ordini di apertura rispettivamente di chiusura. Le perdite generate da queste
operazioni sono state pertanto dedotte dal calcolo effettuato dal perito.

I ricorrenti si oppongono a questa decisione e rimproverano all'autorità
cantonale di non aver tenuto conto del fatto che, in questi casi, la banca
aveva "raccolto un consenso condizionato da informazioni incomplete, errate,
confezionate per indurre i clienti a lanciarsi in operazioni speculative".
Sennonché il giudizio querelato non contiene il benché minimo accertamento in
merito alle informazioni che la banca ha fornito ai ricorrenti. Nel loro
allegato questi non pretendono il contrario, non sostengono di essersi prevalsi
di queste circostanze già in sede cantonale né affermano che la presentazione
dei nuovi fatti sia stata resa necessaria dalla sentenza impugnata (cfr. quanto
esposto al consid. 3.3). Gli argomenti da loro addotti a questo riguardo si
avverano quindi irricevibili e non possono venir tenuti in nessuna
considerazione ai fini del presente giudizio.

6.
Tenuto conto di tutte le operazioni irregolari - incluse quelle che hanno
generato un utile - il perito di parte ha quantificato la perdita complessiva
in fr. 417'938.88. Tale importo è stato reputato corretto dal perito
giudiziario, il quale però non si è espresso in merito alla regolarità delle
operazioni. Per questo motivo i giudici cantonali hanno esaminato le obiezioni
mosse dall'opponente contro alcune delle operazioni prese in considerazione dal
perito di parte, accogliendole.

6.1 La prima obiezione riguardava l'operazione aperta l'11 febbraio 1994 e
chiusa il successivo 13 maggio 1994 con una perdita di fr. 76'363.--.
6.1.1 Sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, la Corte
cantonale ha constatato che effettivamente, pur mancando l'ordine firmato dai
clienti per l'apertura dell'operazione, tre mesi più tardi B.________ ha
sottoscritto l'ordine di chiusura senza nulla eccepire. La mancata
contestazione immediata dell'operazione siccome non autorizzata ha portato la
Corte ticinese a concludere che, con il suo comportamento, la cliente ha
implicitamente riconosciuto la regolarità dell'operazione o quantomeno
ratificato l'agire della banca.
6.1.2 I ricorrenti rilevano a ragione che il documento su cui si basa il
giudizio, il doc. M42, non concerne l'operazione in questione. Questa
circostanza non è tuttavia suscettibile di mutare la conclusione dei magistrati
cantonali, giacché l'indicazione errata del documento è manifestamente il
risultato di una svista: in realtà la Corte ha basato il suo giudizio sul doc.
M100, come peraltro indicato nel gravame stesso. Contrariamente a quanto
preteso dai ricorrenti, la relazione fra questo documento e l'operazione aperta
l'11 febbraio 1994 emerge in maniera chiara dall'allegato n. 3 (pag. 1/2) della
perizia di parte (doc. K), intitolato "Operazioni speculative con divise valuta
1994", che al n. 41 espone l'operazione +USD/-DM aperta l'11 febbraio 1994 e
chiusa il 16 febbraio 1994: la somma investita, le date di apertura e chiusura,
il genere di operazione e il tasso di cambio corrispondono perfettamente a
quelli indicati nel doc. M100, ciò che esclude una valutazione arbitraria (art.
9 Cost.) di questo documento (cfr. quanto esposto al consid. 3.2).

Alla Corte cantonale non può venir rimproverata nemmeno la violazione del
principio dell'affidamento per aver considerato che la cliente avrebbe dovuto
contestare immediatamente l'operazione, qualora non l'avesse condivisa.
Quand'anche si volesse ammettere che nel doc. M100 il riferimento
all'operazione aperta l'11 febbraio 1994 non era immediatamente riconoscibile,
il fatto che apponendo la propria firma su tale documento B.________
autorizzava una deduzione di 1 milione di dollari dal conto intestato a lei e
al marito avrebbe perlomeno dovuto indurla a chiedere spiegazioni alla banca.

6.2 A mente dei ricorrenti la Corte ticinese sarebbe incorsa in un ulteriore
errore considerando ratificate tre operazioni - quella del 28 dicembre 1994,
quella del 29 dicembre e infine quella del 12 gennaio 1995 - che l'opponente ha
in realtà chiuso a loro insaputa il 19 giugno 1995, con una perdita complessiva
di fr. 361'951.--.
6.2.1 Dopo aver accertato che gli ordini di apertura di queste tre operazioni
erano stati regolarmente firmati da B.________, i giudici cantonali hanno
rammentato che le operazioni a termine su divise sono caratterizzate - come lo
indica la loro denominazione - dal fatto che hanno un termine di scadenza,
sicché non è di per sé necessario un nuovo ordine per procedere alla loro
chiusura; questo ordine è già insito nell'ordine iniziale.

In concreto, stando alle indicazioni fornite dal perito, se le tre operazioni
in questione fossero state chiuse alla data di scadenza prevista (il 30 giugno
1995) i ricorrenti avrebbero subito una perdita di complessivi fr. 322'706.--.
Il Tribunale d'appello ha comunque negato ai ricorrenti il diritto alla
differenza fra la perdita realizzatasi e quella che si sarebbe in ogni caso
verificata, pari a fr. 39'245.--. Considerato che le operazioni erano state da
loro ordinate, si deve infatti ritenere ch'essi ne abbiano poi seguito lo
svolgimento, di modo che la chiusura anticipata non può essere loro sfuggita;
anche in questo caso, la mancata contestazione immediata dell'agire della banca
va pertanto intesa quale ratifica del suo operato.
6.2.2 Per i ricorrenti l'ipotesi presa in considerazione ai fini della sentenza
impugnata configura un abuso di apprezzamento. La mancata contestazione della
chiusura anticipata va infatti ricondotta esclusivamente al fatto ch'essi non
sono mai stati informati di siffatta chiusura. I ricorrenti non comprendono
inoltre in base a quale principio giuridico possa venir loro rimproverato di
non aver vegliato affinché la banca non procedesse di sua sponte a operazioni
non autorizzate.

Come i precedenti, anche questi argomenti sono destinati all'insuccesso.
Nell'allegato ricorsuale non viene spiegato per quale motivo sarebbe arbitrario
ritenere che, dopo aver ordinato l'esecuzione di tre operazioni speculative
rischiose e concernenti importi di varie centinaia di milioni di franchi, i
ricorrenti ne abbiano seguito anche l'andamento indi per cui, omettendo di
contestare immediatamente la chiusura anticipata, essi l'hanno ratificata.

6.3 Non potendo la perdita generata dalle quattro operazioni appena descritte
essere imputata all'opponente, la Corte cantonale ha rielaborato il calcolo
effettuato dal perito in relazione alle operazioni non autorizzate, giungendo
alla conclusione ch'esse non hanno causato una perdita bensì un utile di fr.
43'196.02.
6.3.1 I ricorrenti rimproverano ai giudici cantonali di aver tenuto conto, nel
loro calcolo, anche di un'ulteriore operazione a termine su divise aperta con
il consenso di B.________ e chiusa anticipatamente dalla banca, ch'essi avevano
contestato e la banca aveva invece dichiarato essere regolare, così come quelle
già trattate al consid. 6.2. Omettendo di pronunciarsi sulla regolarità di tale
operazione, salvo poi considerarla autorizzata senza alcuna spiegazione, la
Corte ticinese avrebbe, secondo i ricorrenti, violato il diritto federale in
materia di onere della prova (art. 8 CC) e il diritto di essere sentito (art.
29 Cost.).

Questa censura si avvera d'acchito inammissibile siccome non motivata
conformemente alle esigenze descritte al consid. 3. L'argomentazione dei
ricorrenti è infatti formulata in maniera troppo generica: essi non fanno
riferimento ad alcun atto, non allegano di essersi richiamati all'operazione
ora evocata nei modi e nei tempi previsti dal diritto processuale cantonale né
tantomeno spiegano in che misura la decisione finale sarebbe stata diversa se i
giudici cantonali avessero proceduto come da loro auspicato.
6.3.2 Considerato l'utile di fr. 43'196.02 conseguito dai ricorrenti, la Corte
cantonale ha per finire respinto integralmente la loro domanda di risarcimento
in quanto basata sulle operazioni irregolari eseguite dalla banca, perché anche
qualora le ulteriori poste di danno avanzate in tale contesto - fr. 4'845.15 a
titolo di perdite per trapassi da conti correnti e fr. 22'901.60 per interessi
negativi e commissioni - fossero fondate, risulterebbe comunque ancora un
attivo a loro favore. Non avendo, come visto, i ricorrenti censurato
adeguatamente la determinazione dell'utile da loro conseguito, non v'è motivo
di rivedere la sentenza impugnata su questo punto.

7.
Fra i rimproveri mossi alla Corte cantonale vi è pure quello di non aver
esaminato la domanda dei ricorrenti tendente alla consegna dei margini
(commissioni) lucrati dalla banca sulle operazioni di cambio irregolari
eseguite tra il 1992 e il 1998, pari a fr. 337'400.--, in applicazione delle
norme sulla gestione d'affari senza mandato. Anche a questo riguardo essi fanno
valere la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), quella del
divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e, da ultimo, quella dell'art. 398 CO "per
quanto attiene alla quantificazione del danno".

7.1 In effetti la motivazione del giudizio impugnato su questa pretesa è assai
sommaria. La Corte cantonale si è limitata a osservare - di transenna e nel
quadro dell'esame della pretesa di rimborso delle spese di perizia - che lo
stesso perito di parte aveva già escluso di poterla considerare quale danno e
l'aveva poi abbandonata nel suo calcolo. Forse per questo motivo non l'ha poi
trattata più approfonditamente.

7.2 Sta di fatto che, come indicato nel gravame, i ricorrenti hanno
esplicitamente domandato il versamento di questa somma sia nella petizione che
nelle conclusioni di causa. Da questi atti, così come dalla sentenza impugnata,
risulta tuttavia ch'essa veniva menzionata fra le componenti del danno vantato
dai ricorrenti in relazione all'esecuzione irregolare delle operazioni su
divise, non invece quale richiesta di consegna dell'utile in applicazione delle
regole della gestione d'affari senza mandato, che non è stata mai evocata, né i
ricorrenti pretendono il contrario in questa sede.

Ora, in ingresso al considerando dedicato alla determinazione del danno, i
giudici ticinesi hanno pertinentemente ricordato che il danno si definisce -
nel senso giuridico del termine e pertanto applicabile anche quando la
richiesta si fonda su una gestione d'affare senza mandato - come una
diminuzione involontaria del patrimonio netto del danneggiato; corrisponde alla
differenza fra lo stato attuale del suo patrimonio e quello presumibile se
l'evento dannoso non si fosse prodotto (DTF 133 III 462 consid. 4.4.2 pag. 471
con rinvii).

Alla luce di questa definizione, la decisione dei giudici cantonali di non
tenere in considerazione l'importo asseritamente guadagnato dalla banca con le
operazioni irregolari, che peraltro non hanno cagionato un danno ai ricorrenti,
è perfettamente conforme al diritto federale.

7.3 In assenza di una corrispondente domanda, la Corte cantonale non ha
effettuato nessun accertamento in merito all'utile realizzato dalla banca
(margini, commissioni) mediante le operazioni eseguite senza l'autorizzazione
dei ricorrenti né tantomeno si è pronunciata su di un eventuale obbligo di
consegna dello stesso. Formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale
federale e fondata su fatti privi di riscontro nel giudizio criticato questa
conclusione si avvera pertanto inammissibile (art. 99 cpv. 2 e 3 LTF).

8.
Nell'ultima parte dell'allegato i ricorrenti si aggravano anche contro il
rifiuto di conceder loro il diritto al rimborso delle spese affrontate per la
perizia di parte. In particolare, reputano arbitraria l'affermazione della
Corte cantonale per cui tale referto non sarebbe stato a ben vedere di alcuna
utilità.

Non è necessario approfondire la questione dell'utilità del lavoro svolto dal
perito. Salvo eccezioni che in concreto non sono realizzate - ad esempio per la
prova del diritto straniero o per il chiarimento di aspetti tecnici nei
procedimenti che vertono su brevetti - i costi di una perizia privata non
rientrano infatti fra i costi processuali (Martin Sterchi, Gerichts-und
Parteikosten im Zivilprozess, in Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution,
unentgeltliche Prozessführung, 2001 pag. 16). Sia some sia, il rimborso di tali
spese presuppone che l'allestimento della perizia fosse una condizione
indispensabile per poter avviare la causa giudiziaria. Dinanzi al Tribunale
federale i ricorrenti evocano invero questa eventualità, ma non la sostanziano
adeguatamente. Dalla sentenza cantonale non emerge ch'essi fossero inesperti in
materia di operazioni speculative su divise e non basta affermare semplicemente
il contrario per rendere arbitrario il giudizio impugnato su questo punto (cfr.
quanto esposto al consid. 3.1). I ricorrenti non dimostrano nemmeno che
necessitavano di conoscenze specialistische per poter comprendere, sulla base
dei documenti considerati nella perizia, l'evoluzione del patrimonio da loro
depositato presso l'opponente. Ma anche se tale fosse stato il caso, essi
avrebbero potuto avviare la causa giudiziaria facendo valere una pretesa di
almeno fr. 100'000.-- - importo minimo richiesto per giustificare la competenza
diretta del Tribunale d'appello - e riservarsi la quantificazione precisa in
sede di conclusioni, una volta preso conoscenza del contenuto della perizia
giudiziaria (Bruno Cocchi/Francesco Trezzini, Codice di procedura civile
ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, 2005, n. 49 ad art. 78
CPC/TI).
Anche su questo punto il ricorso è pertanto destinato all'insuccesso.

9.
In conclusione, il ricorso dev'essere integralmente respinto nella misura in
cui è ammissibile.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dei
ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Alla controparte, che non è
stata invitata a determinarsi sull'impugnativa non spetta alcuna indennità per
ripetibili della sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

3.
Comunicazione ai ricorrenti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 30 novembre 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi