Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.218/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_218/2009

Sentenza del 28 luglio 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, Giudice presidente,
Kiss, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
patrocinata dall'avv. Manuela Rainoldi,
ricorrente,

contro

B.________,
C.________,
patrocinati dall'avv. Flaviana Biaggi-Fabio,
opponenti.

Oggetto
concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA),
società semplice,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 23 marzo 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Il 26 febbraio 2002 A.________, C.________ e B.________, che già collaboravano
presso il Centro di ergoterapia X.________, hanno stipulato un contratto di
società semplice avente per scopo "la proprietà in comune delle infrastrutture
mobili, l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione comuni del Centro".

In precedenza, il 26 giugno 2001, essi avevano acquistato in comproprietà il
fondo Y.________ per edificarvi uno stabile e istallarvi un nuovo istituto di
ergoterapia.

Il 6 maggio 2004 A.________ ha disdetto il contratto di società semplice del 26
febbraio 2002 e ha chiesto agli altri due soci di sottoporle un'offerta di
acquisto della sua quota del fondo Y.________. L'intesa non è stata raggiunta.

B.
Il 9 dicembre 2004 le parti hanno sottoscritto un compromesso arbitrale e
deferito all'arbitro unico avv. D.________ il "giudizio sul contenzioso sorto
tra B.________ e C.________ per una parte e A.________ per l'altra parte a
dipendenza degli oneri relativi alla progettazione per l'edificazione di uno
stabile destinato ad ospitare il Centro di ergoterapia X.________ al mappale
Y.________".
B.a Ne sono seguite due petizioni: l'una proposta il 13 gennaio 2005 da
A.________ e l'altra il 10 febbraio 2005 da C.________ e B.________. Le diverse
domande formulate dalle parti sono state precisate e parzialmente rettificate
con le rispettive conclusioni.

In definitiva, A.________ ha chiesto all'arbitro d'un canto di accertare che la
disdetta del 6 maggio 2004 era regolare e che Io scioglimento della società
semplice non era la conseguenza di tale disdetta bensì frutto della libera
decisione dei due soci restanti; dall'altro di suddividere tra i tre soci in
parti uguali le spese di progettazione delle parti comuni del nuovo centro
effettuate fino alla sua uscita dalla società.

C.________ e B.________ hanno invece postulato la condanna di A.________ al
rimborso di fr. 9'507.25 per le spese generate dalla fase progettuale e dalla
fase preparatoria alla costruzione, di fr. 39'482.-- per le spese di
progettazione degli spazi comuni e, infine, di fr. 20'653.80 per quelle
relative agli spazi destinati a B.________.
B.b Con lodo del 22 novembre 2007 l'arbitro ha respinto la petizione di
A.________ e l'ha condannata a pagare fr. 22'704.15 a C.________ e fr.
43'357.95 a B.________.

In sintesi, l'arbitro ha stabilito che le parti avevano stipulato due distinti
contratti di società semplice: l'uno di durata determinata, in forma orale e
retto dagli art. 530 segg. CO, avente per scopo l'edificazione del fondo
Y.________ acquistato il 26 giugno 2001; l'altro di durata indeterminata, in
forma scritta e disciplinato dall'atto firmato il 26 febbraio 2002, avente per
scopo "la proprietà in comune delle infrastrutture mobili, l'organizzazione, la
gestione e l'amministrazione comuni del Centro". Mediante la comunicazione del
6 maggio 2004 - ha spiegato l'arbitro - A.________ ha reso oggettivamente
impossibile il conseguimento dello scopo del contratto concluso in forma orale.
Non essendo ravvisabili motivi gravi suscettibili di giustificare, se del caso,
lo scioglimento della società in via giudiziaria prima della scadenza del
termine (cfr. art. 547 CO), l'arbitro ha imputato a A.________ una grave
violazione del suo dovere di fedeltà nei confronti degli altri soci, che ha
compromesso in modo irrimediabile non solo lo scopo ma anche l'esistenza stessa
della società, di cui ha provocato lo scioglimento, data l'impossibilità
oggettiva di perseguire lo scopo unanimamente convenuto, vale a dire
l'edificazione del fondo. Donde l'obbligo, giusta l'art. 538 cpv. 2 CO, di
risarcire il danno da lei cagionato agli altri soci, pari a parte delle spese
sostenute nella fase preparatoria alla costruzione (fr. 7'860.-- da suddividere
a metà tra le controparti), parte della fattura 16 novembre 2004 dello studio
di architettura (fr. 18'774.15 per ciascun socio) e ai costi sostenuti per la
progettazione della parte di edificio destinata all'uso esclusivo di B.________
(fr. 20'653.80 per quest'ultimo).
B.c Il ricorso per nullità fondato sull'art. 36 lett. f CIA (Concordato
intercantonale sull'arbitrato del 27 agosto 1969) interposto da A.________
contro il predetto lodo è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino il 23 marzo 2009.

C.
L'11 maggio 2009 A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale con un
ricorso in materia civile volto a ottenere, previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza cantonale e del lodo
dell'arbitro.

Nella risposta del 14 giugno 2009 C.________ e B.________ hanno proposto la
reiezione dell'impugnativa, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a una
presa di posizione.

Al ricorso è stato riconosciuto effetto sospensivo con decreto presidenziale
del 17 giugno 2009.

Diritto:

1.
II Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF
135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

1.1 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF in relazione con l'art. 3 lett. f CIA), in una causa civile di carattere
pecuniario il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 72 e 74 cpv. 1
lett. b LTF), il ricorso è - sotto questo profilo - ricevibile.

1.2 Asserendo l'inapplicabilità dell'art. 107 cpv. 2 LTF in materia di
arbitrato interno, la ricorrente postula, come anticipato, l'annullamento della
sentenza cantonale e del lodo dell'arbitro, "il quale dovrà decidere di nuovo,
riservato il diritto delle parti di chiederne la ricusa per aver partecipato al
primo procedimento o per altro motivo ai sensi dell'art. 40 cpv. 4 CIA". La
questione dell'ammissibilità di questa conclusione merita di essere brevemente
approfondita.

Il ricorso in materia civile ha principalmente effetto riformatorio; ciò
significa che il Tribunale federale può statuire esso stesso sulla causa (art.
107 cpv. 2 LTF), nello stesso modo in cui poteva farlo l'autorità cantonale.
Contrariamente a quanto asseverato nel gravame, questa regola vale anche
nell'ambito dell'arbitrato interno.
La particolarità di questa materia risiede piuttosto nel fatto che, chiamata a
statuire su di un ricorso per nullità contro un lodo pronunciato nel quadro di
un arbitrato interno, l'autorità cantonale può solo cassare il lodo impugnato,
salvo in alcuni casi eccezionali evidenziati nella DTF 133 III 634 consid.
1.1.2 e 1.1.3 pag. 636-637. Questo è pertanto il limite posto anche al potere
riformatorio del Tribunale federale: in caso di accoglimento del ricorso in
materia civile il Tribunale federale può, di principio, riformare la sentenza
impugnata soltanto mediante l'annullamento del lodo (cfr. Bernard Corboz in
Commentaire de la LTF, 2009, n. 13 ad art. 107).

Anche se fondata su di una tesi sbagliata la conclusione dell'insorgente, che
tende in sostanza alla modifica della sentenza cantonale nel senso
dell'annullamento del lodo è pertanto ammissibile; irricevibile è per contro la
richiesta di istruzioni da rivolgere all'arbitro.

2.
Il tenore dell'allegato ricorsuale rende necessario - prima di chinarsi sugli
argomenti ivi esposti - ricordare i principi che reggono il ricorso in materia
civile, in particolare con riferimento al potere d'esame del Tribunale federale
e alle esigenze di motivazione dell'impugnativa quando viene fatta valere la
violazione dell'art. 36 CIA.

2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce
all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale
federale vaglia di regola solo le censure sollevate (DTF 134 III 102 consid.
1.1 pag. 104 seg.; 133 III 545 consid. 2 pag. 550).

Le esigenze di motivazione quando viene fatta valere la violazione di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale sono più
rigorose. Il Tribunale federale tratta infatti queste censure solo se la parte
ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, così come prescritto
dall'art. 106 cpv. 2 LTF, il cui campo di applicazione corrisponde a quello del
precedente ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti
costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2 133 III 397 consid. 6 pag. 397, 638
consid. 2). Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i
diritti costituzionali e intercantonali che si pretendono violati, precisando
altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III
393 consid. 6).

2.2 In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); giusta l'art. 105 cpv. 2 LTF può scostarsene solo se è stato
svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo
manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag.
252). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza criticata può essere
impugnato alle stesse condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF); occorre inoltre che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una
fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata esporre in
maniera circostanziata i motivi per i quali ritiene adempiute queste condizioni
(art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 545 consid. 2.2).

Per il resto, l'allegazione di fatti e la produzione di mezzi di prova nuovi
davanti al Tribunale federale è di principio esclusa (art. 99 cpv. 1 LTF). Gli
opponenti contestano quindi con ragione la produzione del plico di documenti
(n. 5) unitamente all'atto di ricorso.

2.3 In concreto viene lamentata la violazione dell'art. 36 Iett. c e lett. f
CIA e dell'art. 9 Cost., nonché l'accertamento inesatto dei fatti ai sensi
dell'art. 97 cpv. 1 LTF. Si tratta di censure proponibili (art. 95 lett. a e
lett. e LTF); quelle che attengono agli art. 9 Cost. e 97 cpv. 1 LTF non hanno
tuttavia portata propria, ma sono assorbite dall'asserita lesione dell'art. 36
lett. f CIA.
2.3.1 Ora, anche se la nozione concordataria di arbitrio coincide di per sé con
quella fondata sull'art. 9 Cost., occorre tener presente che l'art. 36 lett. f
CIA non contempla la fattispecie dell'arbitrio in generale, bensì la
concretizza e limita a tre situazioni: un lodo è arbitrario ai sensi di questo
disposto quando (1) è fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto
con gli atti, (2) contiene una manifesta violazione del diritto o (3) dei
termini di equità (DTF 131 I 45 consid. 3.4 pag. 48). In materia di
accertamento dei fatti la nozione di arbitrio è quindi più restrittiva di
quella basata sull'art. 9 Cost., giacché il giudice non può rivedere
I'apprezzamento delle prove come tale bensì deve limitarsi a verificare che i
fatti considerati non siano manifestamente contrari agli atti (DTF 131 I 45
consid. 3.4-3.8 pag. 48-50).
2.3.2 Il Tribunale federale verifica liberamente l'interpretazione e
l'applicazione delle disposizioni concordatarie nella sentenza criticata.
In particolare, esamina con cognizione piena, ma nei limiti degli argomenti
proposti, se la Corte cantonale ha a ragione ammesso rispettivamente respinto
la censura di arbitrio ex art. 36 lett. f CIA rivolta contro il lodo (DTF 131 I
45 consid. 3.3; 119 II 380 consid. 3b pag. 382; 112 Ia 350 consid. 1).

Ad essere impugnata rimane però sempre e soltanto la sentenza cantonale di
ultima istanza, non la pronunzia arbitrale; le censure dirette contro
quest'ultima sono inammissibili (DTF 133 III 634 consid. 1.1.1). Dinanzi al
Tribunale federale la parte ricorrente deve pertanto dimostrare, con
un'argomentazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. consid. 2.1), che le
motivazioni addotte dall'autorità cantonale per ammettere rispettivamente
negare il carattere arbitrario del giudizio di primo grado sono sbagliate. Ciò
significa ch'essa non può limitarsi a ripetere quanto già esposto in sede
cantonale, bensì deve confrontarsi criticamente con la motivazione della
decisione impugnata, pena l'irricevibilità del gravame per motivazione carente
(sentenze 4A_288/2008 del 4 settembre 2008 consid. 1.3 e 4D_16/2008 del 20
maggio 2008 consid. 2.2).

In concreto, la ricorrente disattende a più riprese queste regole, come si
vedrà qui di seguito.

3.
Nel suo scritto essa invoca in primo luogo la nullità del Iodo in forza
dell'art. 36 lett. c CIA per il motivo che l'arbitro non si sarebbe pronunciato
sulle sue domande modificate in sede di conclusioni.

Visto quanto sopra esposto, tale argomento si avvera manifestamente
inammissibile, perché diretto contro il Iodo anziché contro la sentenza
cantonale; oltretutto esso è anche nuovo, in quanto addotto per la prima volta
davanti al Tribunale federale (cfr. consid. 2.2).

4.
Passando al merito della controversia la ricorrente non contesta più la tesi
portante dell'arbitro, giudicata non arbitraria dalla Corte cantonale, secondo
la quale i tre soci avevano stipulato due contratti di società semplice: uno
scritto, datato 26 febbraio 2002, di durata indeterminata e avente per oggetto
la gestione dello studio di ergoterapia; l'altro, orale, per l'edificazione del
nuovo centro, che sarebbe durato solo fino al compimento dei lavori di
costruzione.
Essa insiste piuttosto sul fatto che le due società erano comunque
interdipendenti, per cui l'arbitro avrebbe violato arbitrariamente l'art. 545
cpv. 1 n. 1 CO nonché gli art. 27 cpv. 2 e 19 cpv. 2 CC considerando che il
diritto di uscirne fosse stato regolato in modo differente, in particolare
ritenendo che l'uscita di un socio dalla società costituita per l'edificazione
del centro avesse comportato l'impossibilità di raggiungere Io scopo e quindi
Io scioglimento. La ricorrente ritiene quindi arbitrario addossare a lei la
responsabilità di tale scioglimento e condannarla a risarcire i danni secondo
l'art. 538 cpv. 2 CO.

4.1 Anche in questo caso, come in quello esposto al considerando precedente, le
critiche della ricorrente riguardano esclusivamente il lodo arbitrale. Essa
nemmeno allude alla sentenza qui impugnata, in particolare non prende in
considerazione i motivi che hanno condotto i giudici cantonali a respingere gli
argomenti proposti in quella sede e a ritenere non arbitraria la decisione
arbitrale. Censure simili non possono che venir dichiarate inammissibili.

4.2 La ricorrente menziona invero l'operato del Tribunale di appello, ma
soltanto per rimproverargli di non essersi espresso sullo scioglimento della
società semplice costituita per l'edificazione. Ne deduce un'ulteriore lesione
dell'art. 36 lett. c CIA, avendo ella sempre sostenuto che tale scioglimento
fosse da ricondurre a una decisione libera degli altri due soci, non alla sua
disdetta.

Questa censura è infondata. La ricorrente travisa il significato del termine
conclusioni dell'art. 36 lett. c CIA, che si riferisce alle domande di causa
("Rechtsbegehren", "chefs de la demande") e non ai motivi: la norma
concordataria - così come l'art. 190 cpv. 2 LDIP - non permette di fare valere
che l'arbitro non si è pronunciato su tutti gli aspetti giuridici della vicenda
(DTF 128 III 234 consid. 4a pag. 242; Pierre Jolidon, Commentaire du concordat
suisse sur l'arbitrage, 1984, n. 63 ad art. 36).

5.
Tenuto conto di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto nella limitata
misura in cui è ammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'500.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà agli opponenti fr. 4'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 luglio 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: La Cancelliera:

Corboz Gianinazzi