Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.192/2009
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_192/2009

Sentenza del 14 gennaio 2010
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly, Kiss,
Cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________AG,
patrocinata dall'avv. Andrea Ferrazzini,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di disoccupazione, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
contratto di lavoro, res iudicata,
surrogazione della cassa di disoccupazione;

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 27 febbraio 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
In accoglimento dell'azione di contestazione della disdetta del rapporto di
lavoro avviata il 12 aprile 1999 da B.________, il 29 gennaio 2002 il
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, ha
dichiarato nullo il licenziamento - siccome notificato durante la gravidanza
della lavoratrice (art. 336c cpv. 1 lett. c CO) - e ha stabilito che il
rapporto di lavoro con A.________AG non è terminato il 31 gennaio bensì il 25
ottobre 1999. Per il periodo tra il 1° febbraio e il 25 ottobre 1999 egli ha
quindi accertato il diritto della lavoratrice a un salario di complessivi fr.
20'307.85 netti.

Considerato tuttavia che, pendente causa - nel novembre 1999 - B.________ aveva
ricevuto fr. 18'643.50 dalla Cassa cantonale di disoccupazione, nel dispositivo
della sentenza l'azione è stata ammessa limitatamente a fr. 1'664.35, pari alla
differenza fra il salario riconosciutole e l'indennità di disoccupazione
percepita. Non impugnata, questa sentenza è passata in giudicato.

B.
B.a Cessionaria legale - in virtù dell'art. 29 cpv. 2 LADI - della pretesa di
fr. 18'643.50 originariamente spettante ad B.________, il 18 dicembre 2002 la
Cassa cantonale di disoccupazione (di seguito Cassa) ha convenuto A.________AG
dinanzi alla medesima Pretura onde riscuotere la citata somma.

A.________AG ha avversato tale pretesa eccependo l'autorità di cosa giudicata
acquisita dal dispositivo della sentenza pronunciata il 29 gennaio 2002,
vincolante anche nei confronti della Cassa siccome surrogata nei diritti di
B.________. L'ex datrice di lavoro ha a ogni modo ribadito anche le tesi già
sollevate nel quadro della precedente causa in merito all'avvenuta rescissione
consensuale del rapporto di lavoro e, in via subordinata, posto in
compensazione l'importo di fr. 2'453.75 (in via ancor più subordinata fr.
1'800.--), successivamente aumentato di ulteriori fr. 920.--.

L'istanza della Cassa è stata integralmente accolta il 15 febbraio 2008. In
breve, il Segretario assessore - premesso che la cessione delle pretese
salariali in virtù dell'art. 29 cpv. 2 LADI è avvenuta nel corso della
procedura che vedeva opposte B.________ e A.________AG e che la Cassa non è
intervenuta in quella lite - ha stabilito che gli effetti giuridici della
sentenza del 29 gennaio 2002 si estendono anche ad essa, trattandosi della
cessionaria del credito accertato in quella sentenza. Contrariamente a quanto
sostenuto dall'ex datrice di lavoro - ha proseguito il Segretario assessore -
tali effetti non sono limitati alla sola lettera del dispositivo. Questo va
infatti inteso e interpretato tenendo conto delle argomentazioni e delle
motivazioni giuridiche espresse nei considerandi che lo precedono, nelle quali
è stato accertato sia "il buon fondamento della pretesa corrispondente
all'anticipo versato dalla Cassa cantonale di Disoccupazione a B.________" sia
la titolarità del credito di 18'643.50, spettante alla Cassa a seguito
dell'intervenuta surrogazione ex art. 29 LADI. Donde la reiezione di tutte le
obiezioni mosse da A.________AG contro la pretesa avanzata dalla Cassa.
B.b L'impugnativa interposta dalla soccombente è stata respinta dalla II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 27 febbraio 2009.

La Corte suprema cantonale è giunta allo stesso risultato della prima istanza,
ma per altri motivi. I giudici del Tribunale d'appello hanno escluso di poter
riconoscere autorità di cosa giudicata alla sentenza emanata il 29 gennaio 2002
nei confronti della Cassa. In quel giudizio il Segretario assessore non si è
infatti "pronunciato nel merito delle spettanze della Cassa cantonale di
Disoccupazione, limitandosi a menzionare il pagamento delle prestazioni sociali
per determinare l'ammontare della pretesa della lavoratrice". Come nella
fattispecie giudicata nella DTF 125 III 8, hanno osservato i giudici ticinesi,
la situazione non si differenzia da quella in cui la lavoratrice si fosse
limitata a domandare l'importo escluso dalla cessione legale, proponendo così,
in sostanza, un'azione parziale, vincolante solamente con riferimento alla
parte del credito che è stata giudicata. Il Tribunale d'appello ha dipoi
esaminato gli argomenti sollevati dalla ex datrice di lavoro contro la pretesa
della Cassa, respingendoli integralmente.

C.
Prevalendosi della violazione dell'art. 29 LADI e del principio della res
iudicata, il 24 aprile 2009 A.________AG è insorta davanti al Tribunale
federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere, previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame, la modifica della sentenza cantonale nel
senso dell'accoglimento integrale del suo appello e, di conseguenza, della
reiezione dell'istanza 18 dicembre 2002.

In via subordinata ha postulato l'annullamento della pronunzia e il rinvio
degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio.

Al ricorso è stato riconosciuto effetto sospensivo con decreto del 25 maggio
2009.

Né l'opponente né il Tribunale d'appello si sono determinati sul ricorso,
seppur invitati a farlo.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF
135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario concernente una controversia
in materia di diritto del lavoro il cui valore litigioso supera fr. 15'000.--
(art. 72 e 74 cpv. 1 lett. a LTF), il ricorso risulta ricevibile.

2.
Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente assevera la violazione dell'art. 29
LADI e del principio della res iudicata.

2.1 Ambedue le censure sono proponibili siccome concernenti l'applicazione del
diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF. In particolare, secondo
costante giurisprudenza, l'autorità di cosa giudicata attiene al diritto
federale qualora la pretesa litigiosa si fondi su di esso (sentenza 4C.82/2006
del 27 giugno 2006 consid. 3.1 in AJP 2007 pag. 517 con rinvii), come nel caso
in rassegna (DTF 125 III 8 consid. 1).

2.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF). Non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dalle
considerazioni dell'autorità inferiore, può accogliere un ricorso per motivi
diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando
un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (cfr. DTF
134 II 235 consid. 4.3.4 pag. 241).
Ciononostante, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce
all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale
federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 134 III 102 consid.
1.1 pag. 104 seg.)

Le esigenze di motivazione quando viene fatta valere la violazione di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale sono più
rigorose. Il Tribunale federale tratta infatti queste censure solo se la parte
ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art.
106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2), il cui campo di applicazione
corrisponde a quello del precedente ricorso di diritto pubblico per violazione
dei diritti costituzionali (DTF 133 III 397 consid. 6 pag. 397, 638 consid. 2):
valgono pertanto le regole di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
(cfr. DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.). Ne discende che l'allegato
ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono
violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244
consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).

2.3 Nel suo ragionamento giuridico il Tribunale federale è di principio
vincolato all'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ovvero
arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella
sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre
che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una
fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza criticata il compito di
esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute
queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 286 consid. 6.2). Per il
resto, dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore
(art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 134 V 223 consid. 2.2.1 pag. 226; 133 III 393
consid. 3).

3.
Come anticipato, la ricorrente rimprovera ai giudici ticinesi di aver
misconosciuto sia i presupposti sia la portata della surrogazione di cui
all'art. 29 LADI; questo li ha condotti a respingere erroneamente l'eccezione
di cosa giudicata da lei sollevata contro l'istanza della Cassa.

La ricorrente contesta in primo luogo la decisione del Tribunale d'appello di
trattare il giudizio emanato il 29 gennaio 2002 alla stregua di un'azione
parziale e sostiene che dall'inesistenza di un'azione parziale discende la
fondatezza del suo gravame. La portata della surrogazione ex art. 29 LADI va
infatti giudicata sulla base del diritto processuale cantonale, in concreto
dunque dell'art. 110 CPC/TI, che al cpv. 1 recita: "Se l'oggetto litigioso è
alienato, il processo continua fra le parti in causa. La sentenza cresce in
giudicato anche nei confronti dell'acquirente [...]". Ciò conduce
inevitabilmente alla conclusione che "il dispositivo della sentenza del 29
gennaio 2002 è cresciuto in giudicato anche nei confronti della Cassa cantonale
di disoccupazione". Ma non solo. Secondo la ricorrente, dato che era a
conoscenza della causa giudiziaria che la vedeva opposta all'ex dipendente fin
dal dicembre 1999, la Cassa avrebbe potuto e dovuto intervenire in lite - così
come è d'uso in altri Cantoni - o, se del caso, pretendere l'impugnazione della
sentenza da parte dell'assicurata, onde veder riconosciuto nel dispositivo
anche l'importo a suo favore. Non lo ha fatto, con il risultato che ora non può
più far valere il credito di fr. 18'643.50, trattandosi delle stesse pretese
salariali già giudicate nella sentenza del 29 gennaio 2002, pronunciata in
esito a una procedura che vedeva coinvolte le medesime parti, visto che la
Cassa è il successore in diritto di B.________.

4.
Prima di confrontarsi con gli argomenti fatti valere nel gravame è necessario
rilevare che, limitandosi alla generica menzione dell'art. 110 CPC/TI, la
ricorrente non critica adeguatamente l'applicazione del diritto processuale
ticinese, che può essere rivisto solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio
(art. 9 Cost.) se censurato conformemente alle esigenze descritte al consid.
2.2 (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).

Su questo punto il gravame si avvera pertanto d'acchito inammissibile.

5.
A mente della ricorrente il dispositivo della sentenza del 29 gennaio 2002 ha
acquisito autorità di cosa giudicata anche nei confronti della Cassa.

5.1 Si dice che una sentenza ha acquisito autorità di cosa giudicata quando è
divenuta definitiva e vincolante, di modo che non può più venir rimessa in
discussione né dalle parti né dai tribunali (sentenza 4C.82/2006 del 27 giugno
2006 consid. 3.3 in AJP 2007 pag. 517).

Essa vieta segnatamente l'introduzione di un'azione identica, riguardante la
stessa pretesa e fondata sul medesimo complesso di fatti (limite oggettivo
dell'autorità di cosa giudicata), che vede coinvolte le medesime parti (limite
soggettivo dell'autorità di cosa giudicata; DTF 125 III 8 consid. 3; cfr. fra
tutti Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., 2006, n. 81 pag.
230).

5.2 Di principio sentenze di natura condannatoria, come quella pronunciata il
29 gennaio 2002, acquistano autorità di cosa giudicata solo fra le medesime
parti. Fanno eccezione unicamente i casi di sostituzione processuale e di
successione in diritto; un'eccezione imperfetta va invece ravvisata negli
effetti che un giudizio può avere sulle persone intervenute nel procedimento a
titolo di intervenienti o denunciati in lite (DTF 125 III 8 consid. 3a).

Nel caso di specie la Cassa non ha preso parte al precedente procedimento né in
qualità di interveniente né in quanto rappresentata dalla lavoratrice. Preso
atto della perdita della legittimazione attiva della lavoratrice nella misura
delle indennità ricevute dalla Cassa, la quale non è intervenuta al
procedimento, nel dispositivo della sentenza il giudice si è pronunciato
unicamente sulla pretesa personale di B.________ - così come peraltro da lei
richiesto - riconoscendole l'importo di fr. 1'664.35.

Queste circostanze depongono a favore della decisione dei giudici ticinesi di
respingere l'eccezione di res iudicata sollevata dalla ricorrente.

5.3 Questa sostiene tuttavia che, una volta surrogata nei diritti
dell'assicurata/lavoratrice, la Cassa avrebbe dovuto - in virtù dell'art. 29
cpv. 2 LADI - intervenire nel procedimento pendente e chiedere la condanna
dell'ex datrice di lavoro al pagamento dell'importo cedutole, pena la perdita
del suo diritto di pretendere rispettivamente ricevere tale importo. La
questione merita di essere approfondita.
5.3.1 L'art. 29 cpv. 2 LADI recita:
"2 Con il pagamento [dell'indennità di disoccupazione], le pretese
dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passa- no alla
cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata. La cassa non può
rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato
il fallimento abbia ordinato la sospensio- ne della procedura (art. 230 LEF).
L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa a rinunciare a far
valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente
ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate".
5.3.2 Come recentemente ricordato dalla I Corte di diritto sociale del
Tribunale federale, questa disposizione prevede una cessione legale, opponibile
ai terzi senza alcuna formalità e indipendentemente da qualsiasi manifestazione
di volontà del creditore originario, ai sensi dell'art. 166 CO, secondo cui il
debitore è liberato nei confronti del creditore/cedente, ma deve versare la
prestazione al terzo/cessionario che ha soddisfatto il creditore. In altre
parole, il lavoratore perde le pretese che avrebbe potuto far valere contro il
datore di lavoro nella misura delle prestazioni versategli dall'assicurazione
disoccupazione; la cassa diviene titolare di questo credito mentre il
lavoratore conserva i propri diritti in relazione alla parte non coperta
dall'indennità. Di conseguenza, qualora le pretese risultino fondate, il
lavoratore/assicurato non è tenuto a restituire le indennità di disoccupazione
percepite, bensì la Cassa dispone, quale contropartita, di un credito contro il
datore di lavoro (sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.2 con
rinvii giurisprudenziali e riferimenti dottrinali; cfr. anche le sentenze
4C.259/2003 del 2 aprile 2004 consid. 4 e 4C.82/1999 dell'11 giugno 1999
consid. 3).
5.3.3 Contrariamente a quanto pare ritenere la ricorrente, l'art. 29 cpv. 2
LADI non contiene nessuna regola procedurale. Esso sancisce l'obbligo, di
principio, della Cassa di far valere i suoi diritti nei confronti del datore di
lavoro, ma non le impone un momento preciso in cui farlo né stabilisce secondo
quali modalità (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, n. 451 a
pag. 2311).

È vero che, come osserva la ricorrente, in altri Cantoni la Cassa surrogata
parzialmente nei diritti del lavoratore pendente causa suole intervenire nel
procedimento (cfr., fra tutte, la recente sentenza 4D_99/2009 dell'11 settembre
2009, relativa a un processo nel Canton Friborgo, e la sentenza 4C.259/2003 del
2 aprile 2004, relativa a un processo nel Canton Ginevra). Così come è vero che
l'intervento della Cassa nel procedimento avviato dal lavoratore può apparire
auspicabile dal profilo dell'economia processuale - in quanto permette di
liquidare in maniera definitiva il rapporto di lavoro all'origine della
controversia, con effetto nei confronti di tutti gli eventuali interessati - e
trova un certo riscontro nel senso e nello scopo della surrogazione istituita
dall'art. 29 cpv. 2 LADI, per il quale l'assicurazione disoccupazione non
fornisce unicamente un reddito sostitutivo, ma si assume in vece del lavoratore
anche i rischi legati ai costi e all'incasso che un processo contro il datore
di lavoro comporta (sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.2 con
rinvii).
Queste considerazioni non permettono tuttavia di dedurre dalla citata normativa
federale un obbligo della Cassa di intervenire nel procedimento giudiziario
pendente fra lavoratore e datore di lavoro. Né si può ritenere che la
surrogazione ex art. 29 cpv. 2 LADI abbia per effetto, ipso iure, la
sostituzione immediata della parte nel procedimento (Parteiwechsel), come
accade in caso di decesso o di fallimento di una parte (Vogel/Spühler, op.
cit., pag. 153 seg.). Una simile interpretazione dell'art. 29 cpv. 2 LADI,
proposta da una parte della dottrina (Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. I,
2001, n. 667 pag. 131; la stessa, La subrogation de la caisse de chômage et ses
effets sur le procès civil, in Mélanges Poudret, 1999, pag. 79 segg., in
particolare pag. 90-96; in questo senso apparentemente anche Boris Rubin,
Assurance-chômage, 2a ed., 2006, pag. 574; mentre questa possibilità è solo
evocata da Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit
aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, pag. 210), non trova conforto nel
tenore letterale della norma - che come detto non contiene disposizioni di
procedura - né appare conforme al senso e allo scopo della stessa. In effetti,
se è vero che l'istituto della surrogazione mira (anche) a liberare il
lavoratore dai rischi legati ai costi e all'incasso che un processo contro il
datore di lavoro implica, non si vede per quale motivo esso dovrebbe comportare
un obbligo della Cassa d'intervenire nel procedimento giudiziario già pendente.
L'art. 29 cpv. 2 LADI vieta alla Cassa di rinunciare a far valere i suoi
diritti, ma non le impone l'adozione di specifici provvedimenti a tal scopo, in
particolare non le impone di farli valere giudizialmente. Il divieto non è
d'altro canto assoluto, bensì riguarda solo la rinuncia spontanea della Cassa,
la quale conserva la possibilità di ottenere l'autorizzazione a rinunciarvi "se
la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua
esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate" (art. 29 cpv. 2 LADI). Il
disposto federale non vieta dunque alla Cassa di attendere il giudizio sulla
causa intentata dal lavoratore, prima di determinarsi sull'opportunità di
avviare a sua volta una procedura giudiziaria contro il datore di lavoro, dal
profilo delle probabilità di esito favorevole di un simile procedimento (cfr.
DTF 125 III 8, commentata da Paul Hollenstein in AJP 1999 pag. 1153 segg., in
particolare pag. 1556), come anche dal profilo dei costi che ne potrebbero
derivare e, se del caso, delle reali possibilità d'incasso (Gerhard Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. III, n. 8-11 ad art. 29
LADI).
Da ultimo, non va dimenticato che vi possono essere casi nei quali la Cassa
surrogata non è nemmeno a conoscenza dell'esistenza della causa giudiziaria fra
lavoratore e datore di lavoro; in simili circostanze, opporle l'effetto di res
iudicata della sentenza pronunciata in esito a tale procedimento configurerebbe
una crassa violazione del suo diritto di esser sentito.

5.4 Tutto questo porta a concludere che, decidendo di negare alla sentenza
pronunciata il 29 gennaio 2002 carattere vincolante nei confronti della Cassa,
i giudici ticinesi non hanno violato né l'art. 29 LADI né il principio della
res iudicata.

6.
Dopo aver respinto l'eccezione di res iudicata il Tribunale d'appello si è
chinato sulle argomentazioni di merito sollevate dalla ricorrente contro la
pretesa della Cassa, respingendole.

Su questo punto la sentenza cantonale non è stata impugnata.

7.
Ne discende la reiezione del ricorso nella misura in cui è ammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF). Conformemente a quanto prescritto dall'art. 65 cpv. 4 lett. c
LTF, che su questo punto deroga all'art. 343 cpv. 3 CO, la procedura dinanzi al
Tribunale federale non è gratuita, nonostante verta su una controversia in
materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr.
30'000.--. Dato che il valore di causa non supera fr. 30'000.-- l'importo delle
spese giudiziarie è tuttavia ridotto (art. 65 cpv. 4 lett. c LTF).
All'opponente, che non si è determinata sul gravame, non spetta invece nessuna
indennità per ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'opponente e alla II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 gennaio 2010

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi