Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.166/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_166/2009

Sentenza del 29 giugno 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.A.________,
patrocinato dall'avv. Carlo Brusatori,
ricorrente,

contro

B.________SA,
opponente.

Oggetto
azione di disconoscimento di debito,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 19 febbraio 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Il 10 marzo 2003 la B.________SA ha concesso all'avvocato A.A.________ un
credito in conto corrente di fr. 400'000.--.

La relazione fra le parti è proseguita in modo travagliato, sinché, il 13
febbraio 2006, la banca ha definitivamente disdetto il contratto e, il 22 marzo
seguente, ha fatto notificare a A.A.________ un precetto esecutivo per fr.
353'461.15 oltre interessi. L'opposizione dichiarata dall'escusso è stata
rigettata in via provvisoria il 23 febbraio 2007, in considerazione della firma
da lui apposta sull'estratto bancario del 2 giugno 2006, con la quale si era
riconosciuto debitore del saldo ivi indicato.

B.
Il 20 marzo 2007 A.A.________ ha adito la Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, con un'azione tendente all'accertamento dell'inesistenza del debito.
In breve, egli ha spiegato che, con l'apertura del credito in conto corrente
nel 2003, era subentrato personalmente nella posizione debitoria di una società
del gruppo A.________, la C.________SA, nei confronti della B.________SA dietro
promessa, da parte di quest'ultima, di cedergli i diritti di regresso contro
D.A.________ e E.________, che insieme a lui avevano precedentemente garantito
i debiti della società per mezzo di un avallo su vaglia cambiario. Questa
condizione non si è però poi realizzata, perché la banca, contravvenendo agli
accordi presi, ha svincolato i due co-avallanti.

La banca si è opposta all'azione invocando, in sostanza, il riconoscimento di
debito del 2 giugno 2006 e, aderendo a questa argomentazione, il 19 febbraio
2008 il Pretore ha respinto la petizione.

C.
L'impugnativa presentata da A.A.________ contro la pronunzia pretorile è stata
respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il
19 febbraio 2009.

D.
Prevalendosi della violazione del diritto privato federale e del diritto
costituzionale, il 2 aprile 2009 A.A.________ è insorto dinanzi al Tribunale
federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere, in via principale,
l'accertamento dell'inesistenza del debito, la conferma definitiva
dell'opposizione al precetto esecutivo, l'annullamento dell'esecuzione e, di
conseguenza, la modifica dei vari giudizi su spese e ripetibili delle istanze
cantonali; in via subordinata ha invece postulato l'annullamento della sentenza
d'appello e il rinvio degli atti all'autorità ticinese per nuovo giudizio,
previa l'assunzione di due testimoni e il richiamo dalla Pretura di Bellinzona
dell'originale della cambiale.
Nelle osservazioni del 23 aprile 2009 la banca propone di respingere il
ricorso, mentre la Corte cantonale ha rinunciato a determinarsi.

La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al gravame formulata
contestualmente al ricorso è stata accolta con decreto presidenziale del 5
maggio 2009.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF
135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera
fr. 30'000.-- (art. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF) il ricorso è ricevibile e può
essere esaminato nel merito, perlomeno nella misura in cui è motivato
conformemente alle esigenze di legge (art. 42 e 106 LTF), esposte qui di
seguito.

2.
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente censura l'applicazione del diritto
privato federale, in particolare dell'art. 8 CC e dell'art. 151 segg. CO, e
quella del diritto costituzionale, segnatamente degli art. 8, 9 e 29 Cost.

2.1 Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include i diritti costituzionali
dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1), per cui è proponibile anche la
censura di arbitrio (art. 9 Cost.) nell'applicazione del diritto cantonale (DTF
133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).
2.1.1 Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e
motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza
conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il
Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 134 III 102
consid. 1.1 pag. 104 seg.).

Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la
violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste
censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate,
come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2), il cui
campo di applicazione corrisponde a quello del precedente ricorso di diritto
pubblico per violazione dei diritti costituzionali e valgono pertanto le regole
di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638 consid.
2). Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti
che si pretendono violati e precisare altresì in che consista tale violazione;
critiche appellatorie non sono ammissibili. In particolare, qualora sia
lamentata la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), non ci si può
limitare a criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la
propria opinione, come in una procedura d'appello, ma occorre dimostrare, con
un'argomentazione chiara e dettagliata, ch'essa è manifestamente insostenibile
(DTF 134 Il 244 consid. 2.2; 133 III 638).
2.1.2 In ogni caso, le censure devono essere motivate in maniera completa
nell'allegato inoltrato al Tribunale federale (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Il
rinvio che in concreto ambedue le parti fanno agli argomenti esposti negli
scritti presentati dinanzi alle istanze inferiori è pertanto inammissibile (DTF
133 II 396 consid. 3.2 pag. 400).

2.2 In linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti effettuato dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).

L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una fattispecie
diversa da quella contenuta nella sentenza criticata esporre in maniera
circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste condizioni
(art. 97 cpv. 1 LTF).
Dato che la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di
arbitrario (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura dunque a sua
volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36
consid. 1.4.1 pag. 39), valgono le esigenze di motivazione poste dall'art. 106
cpv. 2 LTF.

2.3 Infine, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto
se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr.
DTF 133 III 393 consid. 3).

3.
Nella sentenza impugnata è stato preliminarmente rammentato che nell'azione di
disconoscimento giusta l'art. 83 cpv. 2 LEF l'inversione dei ruoli processuali
non influisce sull'onere della prova: il creditore-convenuto deve sostanziare e
provare il fondamento del suo credito e il debitore-attore deve fare
altrettanto per le eccezioni liberatorie che invoca.

In seguito i giudici cantonali - applicando l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che
vieta l'adduzione di eccezioni, fatti e prove nuovi in sede di appello - hanno
dichiarato irricevibili sia le censure di errore (art. 23 CO), dolo (art. 28
CO) e lesione (art. 21 CO), sia il richiamo del vaglia cambiario dalla Pretura
di Bellinzona, siccome proposti dal qui ricorrente per la prima volta in
appello.

Indi, il Tribunale d'appello ha affrontato l'argomento secondo cui il Pretore
avrebbe violato il diritto di essere sentito del ricorrente rifiutando, per
apprezzamento anticipato, di assumere le prove testimoniali a suo dire
rilevanti. La motivazione della pronunzia cantonale su questo punto, centrale,
è suddivisa in tre parti.

3.1 Nella parte introduttiva la Corte cantonale si è diffusa sul diritto alla
prova derivante dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che è temperato dalla facoltà del
giudice di rifiutare le prove che si rivelassero manifestamente inefficaci o
irrilevanti sulla base di una valutazione anticipata. Il rifiuto
ingiustificato, sempre secondo la Corte ticinese, lede gli art. 8 CC e 8 Cost.,
con la conseguenza che la sentenza che Io pronuncia è annullabile o nulla per
diritto federale e in forza degli art. 142 lett. b nonché 143 e 184 CPC/TI.

Posti questi principi, l'autorità cantonale ha osservato che, contrariamente a
quanto asserito dal ricorrente, in concreto il Pretore ha motivato il rifiuto
delle prove testimoniali nel corso dell'udienza preliminare svoltasi 20
settembre 2007: D.A.________ non poteva essere interrogato perché fratello
dell'attore; F.________ e E.________, invece, perché le loro audizioni non
erano parse pertinenti né rilevanti, avuto riguardo alle tesi sostenute negli
allegati introduttivi. La Corte ticinese ha condiviso entrambe le esclusioni:
la prima in forza dell'art. 228 n. 2 CPC/TI; la seconda in considerazione delle
allegazioni preliminari e d'appello del ricorrente.

3.2 I giudici d'appello hanno in seguito stabilito che il 10 marzo 2003
l'opponente aveva concesso al ricorrente un credito in conto corrente di fr.
400'000.-- in sostituzione di quello precedente, aperto l'11 luglio 2001, con
il quale egli aveva ripreso la posizione debitoria della C.________SA in
liquidazione. Essi hanno inoltre accertato che il 2 giugno 2006, dopo l'avvio
della procedura esecutiva che ha dato origine all'attuale causa, egli aveva
riconosciuto il debito in conto corrente "sino a concorrenza di fr. 354'071.--,
confermando di avere ricevuto e visionato la documentazione bancaria, nonché di
aver ricevuto e capito le informazioni e le spiegazioni per poter giudicare
l'operato della B.________SA risultante dalla presente situazione patrimoniale,
dando scarico alla banca sino al momento del riconoscimento".

Questo riconoscimento del saldo in conto corrente, ha proseguito l'autorità
cantonale citando prassi e dottrina, ha comportato novazione, con la
conseguenza che il debitore ha perso la possibilità di avvalersi delle
obiezioni e delle eccezioni che gli erano note e può fare valere soltanto
l'errore, sulla base di fatti scoperti successivamente. In siffatte
circostanze, hanno osservato i giudici ticinesi, la deposizione di F.________
non avrebbe potuto mutare l'esito della causa nemmeno se il teste avesse
confermato le asserzioni del ricorrente.

3.3 Nella parte finale del giudizio la Corte ticinese ha ritenuto infondata la
tesi secondo la quale il ricorrente era convinto in buona fede di potere
esercitare il regresso verso i due co-avallanti.

A questo proposito ha accertato che "l'attore al più tardi all'inizio del mese
di febbraio 2003 sapeva con certezza che egli non avrebbe più potuto esercitare
il suo diritto di regresso nei confronti degli altri due condebitori (art. 1046
CO) che avevano garantito per avallo". In effetti, in una sentenza del 28
gennaio 2003, la Camera di esecuzione e fallimenti aveva stabilito ch'egli
aveva prima assunto (art. 176 cpv. 1 CO) e poi estinto il debito della
C.________SA; di conseguenza, non subentrando egli per legge nei diritti della
banca, non poteva beneficiare delle garanzie costituite a favore del primo
creditore. In verità, ha soggiunto la Corte ticinese, avendo il ricorrente
pagato il debito della C.________SA con valuta 30 giugno 2001, già la
convenzione del 10 marzo 2003 aveva avuto effetto novatorio per rispetto a
quella precedente del luglio 2001; il ricorrente era peraltro pienamente
consapevole della propria situazione, tant'è che inizialmente aveva considerato
responsabile il suo patrocinatore dell'epoca, il quale aveva notificato il suo
errore all'assicuratore di responsabilità civile.

3.4 Alla luce di queste considerazioni, i giudici ticinesi hanno concluso che
il 2 giugno 2006 il ricorrente non poteva essere in errore ed aveva anzi
espresso il riconoscimento di debito senza condizioni, escludendo
esplicitamente di prevalersi di eventuali inadempimenti della banca.

4.
Dinanzi al Tribunale federale iI ricorrente si propone di dimostrare che la
Corte ticinese ha leso gli art. 8 CC e varie norme del CO nonché gli art. 8, 9
e 29 Cost. In breve, egli sostiene che le assicurazioni fornite dall'opponente
- in merito alla cessione dei diritti di regresso nei confronti dei due
co-avallanti - al momento in cui egli aveva accettato di subentrare nella
posizione debitoria della C.________SA equivalevano a una condizione (art. 151
CO), che non si è avverata per volontà della stessa banca, la quale si è
arricchita indebitamente e dovrebbe quindi rispondere per inadempienza (art. 97
segg. CO), per dolo (art. 28 CO) e anche secondo le norme della rappresentanza
(art. 402 CO).

Tutte le argomentazioni di merito presuppongono l'esistenza degli accordi
verbali dei quali il ricorrente si era prevalso nelle sedi cantonali. Di tali
fatti non vi è però traccia nella sentenza impugnata, perché l'assunzione dei
mezzi di prova che, secondo il ricorrente, erano suscettibili di dimostrarli -
ovvero le testimonianze di E.________ e F.________ - non è stata ammessa.
L'unica questione che può porsi davanti al Tribunale federale riguarda pertanto
la legittimità del rifiuto, contestata dal ricorrente, per il quale tali prove
sarebbero determinanti ai fini del giudizio. Egli chiede che le stesse vengano
assunte in sede federale, in applicazione degli art. 55, 97 e 105 LTF.

L'esame va quindi circoscritto a questo tema, con l'eccezione che segue.

5.
Il ricorrente sostiene che l'opponente non ha contestato le sue allegazioni di
prima istanza, secondo le quali il contratto del 10 marzo 2003 era accompagnato
da accordi verbali; tali fatti andavano di conseguenza ammessi in forza
dell'art. 170 cpv. 2 CPC, per cui la Corte cantonale, ignorandoli, è caduta
nell'arbitrio.

La censura, già proposta con l'appello (senza che fosse menzionato l'art. 170
cpv. 2 CPC), non è stata affrontata nella sentenza impugnata. Essa si fonda
quindi su di un fatto procedurale - la mancata contestazione di un'allegazione
da parte della controparte - che, benché addotto, non è stato tenuto in
considerazione dall'autorità cantonale. Un fatto simile è nuovo nel senso
dell'art. 99 cpv. 1 LTF e l'argomentazione giuridica che si fonda su di esso è
pertanto irricevibile (cfr. BERNARD CORBOZ in Commentaire de la LTF, 2009, n.
13 e 45 art. 99 LTF). Il ricorrente avrebbe semmai dovuto censurare il mancato
esame dell'eccezione fondata sull'art. 170 cpv. 2 CPC da parte dei giudici
d'appello.

6.
Tornando alle prove, il ricorrente rimprovera all'autorità cantonale, sotto il
profilo formale, di non avere motivato il giudizio di conferma del rifiuto del
Pretore di sentire i testimoni e di non avervi rimediato assumendo le prove in
sede di appello; menziona, in modo sparso, gli art. 94, 95, 96, 285 lett. e) e
322 CPC.

Egli non sembra avvedersi che la sentenza d'appello è praticamente tutta tesa a
dimostrare l'inutilità delle prove in discussione: a mente della Corte
ticinese, infatti, i testimoni non avrebbero in nessun caso potuto influire
sull'esito della causa, sia perché il riconoscimento di debito del 2 giugno
2006 ha sostituito per novazione i rapporti giuridici anteriori, sia perché il
ricorrente sapeva comunque fin dal febbraio 2003 di non potere esercitare il
regresso contro gli altri due avallanti. La censura di carenza di motivazione
della pronunzia impugnata si avvera pertanto manifestamente infondata, senza
che sia necessario approfondire se le argomentazioni ricorsuali, così come
formulate, rispettino le esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. quanto
esposto al consid. 2.1).

7.
Le considerazioni iniziali della sentenza impugnata riguardanti il diritto di
essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., nella forma del diritto di
ottenere l'assunzione delle prove offerte e la facoltà del giudice civile di
procedere alla cosiddetta valutazione anticipata delle prove - qui riassunte al
consid. 3.1 - non sono di per sé contestate. Basti aggiungere che, nell'ambito
di tale valutazione, all'autorità competente spetta un vasto margine di
apprezzamento e che il suo rifiuto di assumere un mezzo di prova viola il
diritto di essere sentito solamente qualora l'apprezzamento anticipato della
rilevanza di tale mezzo di prova risulti arbitrario (DTF 131 I 153 consid. 3
pag. 157 con rinvii).

In questo caso la censura di violazione del diritto di essere sentito coincide
di conseguenza con quella di apprezzamento arbitrario delle prove.

7.1 Di nuovo ci si può esimere dal verificare puntualmente se il lungo esposto
ricorsuale, nel suo insieme, adempia i requisiti di una motivazione in questo
senso, sia cioè atta a dimostrare l'arbitrarietà dell'apprezzamento anticipato
per mezzo del quale le prove testimoniali sono state rifiutate. È infatti
palese che, quand'anche fosse motivata correttamente, la censura sarebbe in
ogni caso infondata.

7.2 Secondo giurisprudenza invalsa, infatti, l'arbitrio non si realizza già
qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o
addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale
annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il
giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua
motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag.
589).

Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e
l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un
ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

7.3 In concreto, la Corte ticinese ha accertato che fin dal febbraio 2003 il
ricorrente sapeva con certezza che non avrebbe più potuto esercitare il suo
diritto di regresso nei confronti degli altri due condebitori avallanti e,
soprattutto, che il 2 giugno 2006 egli aveva riconosciuto il debito nei
confronti dell'opponente, la quale aveva già avviato la procedura esecutiva,
dandole scarico dopo essere stato informato e avere esaminato la documentazione
bancaria.
A fronte di questi fatti - vincolanti per il Tribunale federale, siccome non
contestati (cfr. quanto esposto al consid. 2.2) - non è certamente arbitrario
ritenere che i testimoni rifiutati non avrebbero potuto essere di alcun
rilievo. In altre parole: non è insostenibile considerare che, di fronte al
riconoscimento esplicito, consapevole e incondizionato espresso dal ricorrente
nel 2006, quando il contenzioso con la banca era in corso, le deposizioni da
lui auspicate - anche qualora i testimoni avessero confermato l'esistenza di
accordi verbali risalenti agli anni 2001 o 2003, dei quali egli si è prevalso
in causa - sarebbero state prive d'influsso sull'esito del giudizio.

8.
Il ricorrente si duole anche del mancato richiamo dalla Pretura di Bellinzona
della cambiale originale.

L'argomento è irricevibile, perché non si confronta con la motivazione del
giudizio impugnato che non ha accettato la domanda in applicazione dell'art.
321 cpv. 1 lett. b CPC, siccome presentata per la prima volta in appello (cfr.
quanto esposto al consid. 3).

9.
Non essendo ravvisabile arbitrio nell'appezzamento (anticipato) delle prove, il
Tribunale federale deve porre a fondamento del proprio giudizio Io stato di
fatto risultante dalla sentenza impugnata.

9.1 L'assunzione di prove nella sede federale, auspicata dal ricorrente in base
all'art. 55 LTF, è esclusa. Si tratta di una possibilità del tutto eccezionale,
che potrebbe entrare in considerazione soltanto qualora fosse necessario
completare gli accertamenti di fatto secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF
(JEAN-MAURICE FRÉSARD in Commentaire de la LTF, 2009, n. 9 ad art. 99 LTF;
Philipp Gelzer in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 2 ad art.
55).

Questa eventualità non si realizza nel caso in rassegna.

9.2 S'è detto che, secondo gli accertamenti vincolanti contenuti nella sentenza
impugnata, il 2 giugno 2006 il ricorrente ha riconosciuto il saldo del debito
in conto corrente di fr. 354'071.--. Egli sostiene invero che l'accettazione si
riferiva solo al saldo contabile e che mai avrebbe dichiarato di rinunciare al
diritto di farsi cedere le azioni di regresso contro terzi". Dimentica tuttavia
che il riconoscimento del saldo comportava di per sé la rinuncia a prevalersi
delle obiezioni e delle eccezioni note a quel momento, a meno che non fosse
stata posta una riserva espressa (sentenza 4A_46/2009 del 1° aprile 2009
consid. 2.2; sentenza 4C.175/2006 del 4 agosto 2006 consid. 2.1).

In concreto il ricorrente non solo non ha formulato riserve, ma, stando a
quanto accertato in sede cantonale, ha dato "scarico alla banca sino al momento
del riconoscimento".

9.3 In presenza di un tale riconoscimento, pronunciato da un debitore non
sprovveduto, trattandosi di un avvocato, allorquando già correva la procedura
esecutiva promossa dalla banca, la Corte ticinese ha applicato correttamente il
diritto federale, concludendo che il 2 giugno 2006 vi è stata novazione secondo
l'art. 117 cpv. 2 CO (cfr. DTF 130 III 694 consid. 2.2.2).

In simili circostanze, è superfluo esaminare se questo effetto fosse
intervenuto già con la convenzione del 10 marzo 2003, come rilevato nella
sentenza cantonale.

10.
Per le considerazioni che precedono il ricorso, nella misura limitata in cui è
ammissibile, va respinto.

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). All'opponente, che
davanti al Tribunale federale non è stata rappresentata da un avvocato, non
sono assegnate ripetibili (DTF 133 III 439 consid. 4a pag. 446).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 giugno 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi