Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.80/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2D_80/2009

Sentenza del 14 dicembre 2009
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Müller, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Dipartimento delle istituzioni del
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa 6500 Bellinzona.

Oggetto
Permesso di dimora per motivi di studio,

ricorso contro la decisione pronunciata il 22 ottobre 2009 dal Giudice delegato
del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Entrato in Svizzera nel mese di luglio 2002 A.________, cittadino pakistano, vi
ha beneficiato di permessi di dimora per motivi di studio, dapprima in Vallese
e poi a Ginevra. Trasferitosi in Ticino nel febbraio del 2009 egli si è visto
respingere, il 19 maggio 2009, l'istanza presentata alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, volta al rilascio di un nuovo permesso di dimora per motivi
di studio.
Il 18 agosto 2009 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, poiché
tardivo il ricorso esperito da A.________, precisando che la decisione di prima
istanza andava in ogni caso condivisa.

B.
Il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, al quale A.________
si è rivolto il 31 agosto 2009, ha respinto il gravame con sentenza del 22
ottobre 2009. Egli ha confermato sia la decisione d'irricevibilità, osservando
che ritardi nella consegna della posta rilevavano dei rapporti tra l'insorgente
e la persona abilitata a riceverla e non costituivano ragioni sufficienti per
concedere una restituzione dei termini, sia il giudizio nel merito rilevando
che il rifiuto del permesso di dimora sollecitato risultava immune da
violazioni di diritto.

C.
L'8 dicembre 2009 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso, redatto in inglese, con cui contesta la sentenza cantonale e domanda
che gli sia accordato un permesso di dimora valido fino al mese di giugno 2010
per potere portare a termine i suoi studi.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 135 III 1 consid. 1.1; 134 IV 36 consid. 1; 133
II 249 consid. 1.1 con riferimenti).

1.2 Sebbene il ricorso debba essere redatto in una lingua ufficiale (art. 42
cpv. 1 LTF) non si giustifica, visto l'esito della causa (cfr. consid. 2),
rinviare l'allegato ricorsuale all'insorgente affinché lo traduca.

2.
2.1 Il ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva
procedere. Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per lui,
se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso
effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2; 133 I 300 consid. 1.2
con rinvii). L'impugnativa è stata presentata contro una decisione di ultima
istanza cantonale in una causa di diritto pubblico; occorre quindi esaminare se
la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

2.2 Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133
I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1). Nel caso specifico il ricorrente non
pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in
virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il
suo paese d'origine. Non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto
pubblico.

2.3 Inoltre nella misura in cui l'impugnativa non soddisfa minimamente le
esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF in relazione con gli
art. 116 e 117 LTF per il ricorso sussidiario in materia costituzionale, non
avendo il ricorrente evocato la violazione di alcun diritto costituzionale (DTF
134 II 244 consid. 2.2), anche trattato come tale (cfr. art. 113 LTF) il
gravame è irricevibile.

3.
Visto quel che precede il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso
dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett.
a e b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della
migrazione (per informazione).

Losanna, 14 dicembre 2009

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:

Müller Ieronimo Perroud