Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.33/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2D_33/2009

Sentenza del 26 giugno 2009
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Müller, Presidente,
Karlen e Donzallaz,
Cancelliere Bianchi.

Parti
Stato del Cantone Ticino,
ricorrente, rappresentato dal Consiglio di Stato
e patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli,

contro

A.________,
opponente, rappresentata da Sandro Gianella.

Oggetto
Art. 9 e 29 cpv. 1 Cost. (responsabilità dello Stato; stralcio di atti per
tardività),

ricorso sussidiario in materia costituzionale
contro la sentenza emanata il 23 marzo 2009
dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:

A.
Con petizione inoltrata alla Pretura del distretto di Bellinzona il 20 maggio
2008, la A.________ ha intentato una causa in responsabilità contro lo Stato
del Cantone Ticino, chiedendo un risarcimento di fr. 600'000.-- per presunti
danni patiti in seguito al diniego dell'autorizzazione a gestire un esercizio
pubblico. Invitata a presentare la risposta, la parte convenuta ha lasciato
trascorrere infruttuoso il primo termine di 30 giorni assegnatole. Il 24 giugno
2008 il Pretore le ha perciò fissato un ultimo termine di 10 giorni. L'allegato
responsivo è infine stato inoltrato il 7 luglio 2008.

B.
Con istanza del 10 luglio 2008 l'A.________ ha chiesto al Pretore lo stralcio
dagli atti, per tardività, della risposta governativa e dei relativi documenti
annessi. A suo giudizio, la notifica allo Stato dell'ordinanza con la
fissazione del cosiddetto termine di grazia sarebbe infatti avvenuta già il 24
giugno, quando un funzionario della Pretura ha consegnato la raccomandata
interna ad un addetto della Messaggeria governativa, e non il giorno seguente,
quando l'atto processuale è stato distribuito dalla Messaggeria alla
Cancelleria dello Stato, competente ad occuparsene. Secondo l'istante il
termine sarebbe perciò scaduto venerdì 4 luglio 2008. Sentita la controparte,
con decreto dell'11 agosto 2008 il Pretore ha respinto l'istanza, ritenendo che
la Messaggeria abbia un ruolo equiparabile a quello di un ufficio postale
ordinario. L'A.________ è allora insorta dinanzi alla seconda Camera civile del
Tribunale d'appello, che il 23 marzo 2009 ha accolto l'impugnativa, aderendo
alla tesi dell'appellante.

C.
Il 2 giugno 2009 lo Stato del Cantone Ticino ha interposto un ricorso
sussidiario in materia costituzionale dinanzi al Tribunale federale. Oltre alla
concessione dell'effetto sospensivo al gravame, chiede che la sentenza della
seconda Camera civile del Tribunale d'appello sia riformata nel senso di
considerare l'appello respinto. Lamenta la violazione degli art. 9 e 29 cpv. 1
Cost.
Chiamata ad esprimersi, l'A.________ domanda che il ricorso venga dichiarato
inammissibile o, in via subordinata, sia respinto. La seconda Camera civile del
Tribunale d'appello ha invece comunicato di rinunciare alla presentazione di
osservazioni.
Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata resa nel quadro di una causa concernente una
pretesa d'indennizzo nei confronti del Cantone Ticino in virtù della legge
cantonale del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e
degli agenti pubblici (LResp; RL/TI 2.6.1.1). Benché l'autorità precedente
giudichi innanzitutto vertenze di diritto civile, la controversia è pertanto
fondata, nei determinanti aspetti di merito (cfr. sentenza 2C_619/2008 del 27
marzo 2009 consid. 1.1), sul diritto pubblico cantonale. Considerato che il
valore di causa supera la soglia di fr. 30'000.--, il rimedio giuridico di
principio esperibile è quindi il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr.
art. 85 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 135 IV 43 consid. 1.1.2). Competente per la sua
trattazione è la seconda Corte di diritto pubblico (art. 30 cpv. 1 lett. c n. 1
del regolamento del Tribunale federale, del 20 novembre 2006 [RTF; RS
173.110.131]).

1.2 Nei casi in cui è data la via del ricorso in materia di diritto pubblico
non v'è spazio per interporre un ricorso in materia costituzionale.
Quest'ultimo ha infatti natura sussidiaria (art. 113 LTF). Diversamente da
quanto sostiene l'insorgente, dal profilo della via di ricorso è peraltro
irrilevante che nell'impugnativa venga lamentata la violazione di garanzie di
rango costituzionale. In effetti, con il ricorso in materia di diritto pubblico
può tra l'altro venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95
lett. a LTF), nozione che comprende anche i diritti costituzionali dei
cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Nella misura in cui
l'allegato ricorsuale adempie le esigenze formali del tipo di ricorso di per sé
esperibile, l'errata denominazione del rimedio proposto non comporta comunque
alcun pregiudizio per la parte ricorrente (DTF 133 I 300 consid. 1.2; 133 II
396 consid. 3.1).

2.
2.1 La sentenza controversa è incontestabilmente una decisione incidentale
poiché non pone fine al procedimento, ma dirime unicamente un aspetto
procedurale nell'ambito di una causa tuttora pendente. In virtù dell'art. 93
cpv. 1 LTF, una simile decisione può essere impugnata a titolo indipendente
solo se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o
se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art.
93 cpv. 1 lett. b LTF). Nel caso di specie, questa seconda eventualità non
entra manifestamente in linea di conto. In effetti l'accoglimento del gravame,
garantendo anche al ricorrente il diritto di notificare e far esperire prove,
renderebbe semmai più lunga e più complessa la procedura istruttoria. Soltanto
l'esistenza di un pregiudizio irreparabile potrebbe quindi consentire di
entrare nel merito dell'impugnativa.

2.2 Con la nozione di pregiudizio irreparabile la giurisprudenza intende un
pregiudizio di natura giuridica a cui non possa venir posto rimedio
successivamente, in particolare mediante una decisione finale favorevole alla
parte ricorrente (DTF 134 I 83 consid. 3.1; 134 III 188 consid. 2.1; 134 IV 43
consid. 2.1). Inconvenienti meramente fattuali, come ad esempio l'allungamento
dei tempi della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa, non sono per
contro considerati danni irreparabili (DTF 133 V 477 consid. 5.2.1; 133 IV 139
consid. 4). Non è necessario che il pregiudizio venga soppresso già nella
procedura dinanzi all'autorità che ha emanato la pronuncia litigiosa mediante
una decisione finale favorevole alla parte interessata; è sufficiente che tale
conseguenza possa intervenire a seguito della successiva procedura ricorsuale
dinanzi al Tribunale federale (DTF 134 III 188 consid. 2.1; 133 IV 139 consid.
4). Questa regolamentazione è fondata su motivi di economia di procedura. In
effetti il Tribunale federale deve di norma occuparsi una sola volta di un
procedimento, valutandolo nel suo insieme quando vi è la certezza che il
ricorrente subisce effettivamente un danno definitivo. Solo laddove la
trattazione anticipata di alcuni aspetti costituisce un'esigenza imperativa e
la possibilità di ricorrere non appare un artificio procedurale fine a sé
stesso si giustifica di ammettere, se del caso, un procedimento incidentale
(DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 134 III 188 consid. 2.1; 133 III 629 consid. 2.1).
A meno che l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non dia manifestamente
adito a dubbi, incombe al ricorrente illustrare e dimostrare perché e in che
misura tale presupposto processuale risulta adempiuto (DTF 134 III 426 consid.
1.2; 133 IV 288 consid. 3.2; 133 III 629 consid. 2.3.1).

2.3 Nella fattispecie, la sentenza impugnata sancisce la tardività della
risposta di causa presentata dallo Stato del Canton Ticino. Le conseguenze di
tale situazione procedurale sono stabilite dall'art. 169 del codice di
procedura civile ticinese, del 17 febbraio 1971 (CPC; RL/TI 3.3.2.1). Secondo
detta norma, la mancata produzione della risposta entro il termine
supplementare di 10 giorni implica che la parte convenuta non è più ammessa a
contestare i fatti della petizione e che l'istruttoria avviene solo sulla base
delle prove addotte dall'attore (cpv. 1). Il convenuto ha comunque il diritto
di assistere all'istruttoria stessa e può proporre controdomande ai testi e ai
periti nonché fare rilievi in sede di sopralluogo e di ispezione (cpv. 2). In
base alla giurisprudenza cantonale, la preclusione del convenuto a presentare
la risposta non esonera inoltre l'attore dall'obbligo di provare le proprie
allegazioni di fatto, né comporta un alleggerimento dell'onere probatorio
(COCCHI/TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato,
2000, n. 1 ad art. 169 CPC). La parte preclusa conserva pure la facoltà di
appellare la sentenza pretorile. Nel gravame non può però contestare i fatti di
petizione, nella misura in cui sono stati accertati dal Pretore sulla base
delle prove offerte dalla parte attrice. Può invece sostenere che i fatti
allegati da quest'ultima non sono stati dimostrati (COCCHI/TREZZINI, op. cit.,
n. 6 ad art. 169 CPC).

2.4 Nei suoi effetti, la preclusione ai sensi dell'art. 169 CPC è pertanto
sostanzialmente comparabile ad una decisione incidentale con cui l'autorità
giudicante rifiuta di dar seguito ad un'offerta di prova. Essa generalizza
semplicemente tale diniego a tutti gli eventuali elementi probatori di cui
avrebbe potuto prevalersi la parte convenuta. Ora, secondo costante
giurisprudenza, il giudizio mediante il quale l'istanza precedente respinge la
richiesta di assumere una prova non è di principio atto a causare un
pregiudizio irreparabile, a meno che la prova stessa riguardi fatti rilevanti
non ancora accertati e arrischi di venir meno prima della fine del procedimento
(DTF 99 Ia 437 consid. 1; 98 Ib 282 consid. 4; sentenza 2C_688/2007 dell'11
febbraio 2008 consid. 1.2; sentenza 2A.267/2000 del 10 novembre 2000 consid. 1b
/aa; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n.
3338 segg.). La medesima regola vale, per analogia, nel caso concreto. Lo Stato
non subisce infatti un pregiudizio irreparabile poiché conserva la possibilità
di impugnare l'eventuale decisione finale a suo sfavore emanata dal Pretore
contestando tra l'altro, dinanzi al Tribunale federale, la legittimità della
preclusione. Qualora tale censura fosse ritenuta fondata, al ricorrente
verrebbe riconosciuta l'opportunità di contestare i fatti addotti dalla
controparte e di produrre prove. Il ricorrente stesso non fa valere, come gli
incombeva, che nel frattempo taluni elementi probatori decisivi andrebbero con
tutta probabilità persi e quindi che determinate prove non potrebbero più venir
esperite successivamente. Al di là dell'allungamento dei tempi della procedura,
non v'è quindi motivo di ritenere che la posizione processuale del Cantone e le
risultanze istruttorie risulterebbero in definitiva differenti rispetto alla
situazione esistente in caso di pronuncia immediata sulla preclusione.

3.
3.1 Ne discende che il ricorso interposto contro la decisione incidentale con
cui la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha ritenuto tardiva la
risposta di causa risulta inammissibile. Tale conclusione s'impone peraltro non
solo se il gravame viene trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico
(cfr. art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), ma anche se lo si considera quale ricorso
sussidiario in materia costituzionale (cfr. il rinvio dell'art. 117 LTF,
riferito tra l'altro anche all'art. 93 LTF). L'emanazione del presente giudizio
rende inoltre priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto
sospensivo.

3.2 Dal momento che la causa in responsabilità in cui si inserisce la vertenza
tocca gli interessi pecuniari dello Stato, quest'ultimo non va esonerato dal
pagamento delle spese giudiziarie (art. 65 e 66 cpv. 1 e 4 LTF). Non ricorrono
invece gli estremi per la concessione di ripetibili (art. 68 LTF), considerato
in particolare che l'opponente non è patrocinata da un avvocato.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al rappresentante dell'opponente
e alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 giugno 2009

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Müller Bianchi