Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.14/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2D_14/2009

Sentenza del 2 aprile 2009
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Müller, presidente,
Karlen e Donzallaz,
cancelliere Bianchi.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento scienze aziendali e sociali
della Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana, 6928 Manno,
Direzione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana,
6928 Manno.

Oggetto
iscrizione al corso di laurea in lavoro sociale,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso
sussidiario in materia costituzionale contro
la decisione emanata il 19 gennaio 2009
dalla Commissione indipendente di ricorso
dell'USI e della SUPSI.

Fatti:

A.
Il 28 giugno 2008 A.________ ha presentato domanda di ammissione su dossier al
corso di laurea in lavoro sociale presso la Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana (SUPSI), scegliendo il curricolo parallelo all'attività
professionale. Le condizioni di ammissione prevedevano tra l'altro l'obbligo di
avere un impiego almeno al 50 % in ambito sociale e/o educativo sin dalla
preiscrizione e per l'intera durata della formazione. Il 28 agosto 2008 il
responsabile del corso di laurea gli ha perciò chiesto di indicare un operatore
sociale attivo nella sua stessa struttura professionale che si impegnasse a
fungere da responsabile pratico. Il 5 settembre il candidato ha trasmesso il
relativo contratto, in cui ha menzionato quale struttura l'Associazione
E.________ e quale responsabile pratico la Clinica B.________ del dr. med.
C.________.

B.
Il 9 settembre 2008 il Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS) della
SUPSI ha comunicato a A.________ che in mancanza di un responsabile pratico
idoneo l'iscrizione non poteva essere accettata. L'interessato si è opposto a
questa presa di posizione, precisando che il ruolo di responsabile sarebbe
stato assunto da tale D.________. Con decisione formale del 15 settembre 2008
il DSAS ha tuttavia ribadito il rifiuto dell'iscrizione. Su successivi ricorsi,
tale pronuncia è stata confermata dapprima dalla Direzione della SUPSI, il 22
ottobre 2008, e successivamente dalla Commissione indipendente di ricorso
dell'USI e della SUPSI, che ha respinto l'impugnativa, nella misura in cui l'ha
ritenuta ammissibile, con sentenza del 19 gennaio 2009.

C.
Il 18 febbraio 2009 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale mediante
un atto denominato ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario
in materia costituzionale. Chiede di annullare le decisioni della Commissione
indipendente di ricorso, della Direzione della SUPSI e del DSAS nonché di
ammettere la sua iscrizione e di predisporre il recupero delle lezioni a cui
non ha potuto partecipare. Domanda inoltre di essere posto al beneficio del
gratuito patrocinio.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso. Le autorità inferiori sono
comunque state invitate a produrre i loro incarti.

Diritto:

1.
Secondo l'art. 83 lett. t LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è
inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre
valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del
perfezionamento professionale e dell'esercizio della professione. In concreto
la controversia non si riferisce all'apprezzamento di una prova scolastica.
Essa riguarda però la questione di sapere se l'attività lavorativa svolta dal
ricorrente sia sufficientemente attinente alla formazione prescelta da poter
costituire parte integrante del curricolo di studi. In sostanza occorre quindi
valutare le capacità e le competenze che possono venir acquisite mediante la
pratica professionale. Ne discende che la fattispecie ricade comunque sotto
l'art. 83 lett. t LTF (cfr. sentenza 2C_438/2008 del 16 ottobre 2008 consid.
2.3). La via del ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è perciò
esclusa.

2.
2.1 Diretto contro una decisione cantonale di ultima istanza emanata da
un'autorità che presenta i requisiti di un tribunale superiore, il gravame è
per contro di principio ricevibile quale ricorso sussidiario in materia
costituzionale ai sensi degli art. 113 segg. LTF. Inammissibili sono tuttavia
la richiesta di annullare le decisioni delle istanze pronunciatesi prima della
Commissione indipendente di ricorso (cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.4), e la
produzione, con il ricorso al Tribunale federale, di documenti mai inoltrati in
precedenza (cfr. art. 117 e 99 cpv. 1 LTF).

2.2 Ci si potrebbe pure chiedere se l'insorgente sia legittimato a ricorrere
(art. 115 LTF). In effetti, in mancanza dei titoli di studio che consentono
normalmente l'iscrizione al corso di laurea, egli ha chiesto l'ammissione su
dossier. Questa possibilità lascia alla scuola ampio margine di apprezzamento
in merito all'accettazione o al rifiuto del candidato, in funzione delle
motivazioni addotte, della formazione conseguita e delle esperienze di lavoro
maturate. Di conseguenza, anche se l'attività professionale svolta
parallelamente agli studi risultasse attinente al curricolo formativo,
verosimilmente l'insorgente non potrebbe comunque vantare un diritto ad essere
iscritto al corso scolastico per il quale ha postulato e prevalersi così di un
interesse giuridicamente protetto (cfr. sentenza 2P.72/2005 del 1° luglio 2005
consid. 1.1; sentenza 2P.204/2000 del 10 novembre 2000 consid. 2c e 2d). Per le
ragioni che seguono, la questione può ad ogni modo rimanere indecisa.

2.3 È altresì assai dubbio che il ricorso adempia pienamente le rigorose
esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF in relazione alle uniche
censure proponibili nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia
costituzionale, ovvero la violazione di diritti costituzionali (cfr. art. 116
LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2). In effetti, ad
eccezione di un'aggiunta nella parte finale, l'atto di ricorso ricalca alla
lettera il testo dell'impugnativa presentata dinanzi all'autorità precedente.
Esso espone certo il punto di vista dell'insorgente, ma, in riferimento a
censure di natura costituzionale, si limita ad una semplice menzione di alcuni
principi e diritti. Non spiega quindi in modo preciso e dettagliato in che
misura la decisione impugnata risulterebbe non solo errata, ma pure lesiva
della Costituzione. Nemmeno su questo punto occorre comunque pronunciarsi in
maniera definitiva.

3.
Il ricorrente non contesta l'esigenza di avere un impiego in ambito sociale e/o
educativo per l'intera durata della formazione. Egli sostiene però che il suo
lavoro in seno all'Associazione E.________ soddisfi questi requisiti. Inoltre
lamenta l'assenza di base legale per imporre l'obbligo di un responsabile
pratico e ravvisa la violazione del principio della buona fede, poiché
l'inidoneità dell'attività svolta gli sarebbe stata comunicata tardivamente.

3.1 La prima censura comporterebbe una violazione della Costituzione se la
conclusione tratta dall'autorità cantonale fosse contraria al divieto
d'arbitrio (art. 9 Cost.), cioè manifestamente insostenibile (cfr. DTF 134 I
140 consid. 5.4). Ora, il contratto di lavoro agli atti assegna al ricorrente
il compito generico di consulente e la funzione, certo non propria al ruolo di
un operatore sociale, di impiegato di commercio. Inoltre secondo il suo scopo
sociale l'Associazione E.________ si prefigge essenzialmente di rappresentare
gli interessi dei consumatori nei confronti dei commercianti o delle autorità e
di informarli sui metodi di produzione e sulla qualità dei prodotti. Essa non
ha perciò quali obiettivi principali le finalità caratteristiche dell'azione di
un operatore sociale, rettamente individuate dalla sentenza impugnata ad
esempio nella promozione dell'integrazione dei diversi soggetti sociali o nel
sostegno all'autodeterminazione attraverso lo sviluppo delle risorse
individuali e collettive. Per di più, quand'anche gli intendimenti fossero di
più ampia portata, nulla è dato di sapere sull'attività che viene concretamente
svolta dall'associazione, iscritta a registro di commercio soltanto nel 2008,
in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna precisazione in particolare
sull'organizzazione, il numero di associati o il genere e la quantità di
incarti trattati. Non è quindi certamente arbitrario ritenere che non vi sia
sufficiente attinenza tra l'impiego del ricorrente e la formazione che vorrebbe
seguire.

3.2 In queste circostanze non è di per sé necessario esprimersi sulla mancanza
di base legale per richiedere la presenza di un responsabile pratico. Ad ogni
modo l'esigenza di legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.) non è un diritto fondamentale
individuale, ma un principio costituzionale la cui violazione, perlomeno
nell'ambito del rimedio esperito, può in pratica essere invocata soltanto in
relazione con il divieto d'arbitrio (cfr. DTF 134 I 322 consid. 2.1; cfr. pure
sentenza 2C_212/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 3.1). Si tratta quindi di
chiedersi se sia addirittura manifestamente insostenibile dedurre dall'obbligo
riconosciuto di avere un impiego in ambito sociale e/o educativo il dovere di
disporre all'interno della struttura lavorativa di un responsabile con profilo
di operatore sociale. Considerata l'importanza anche in termini di crediti
formativi attribuita alla pratica professionale, la risposta non può che essere
negativa. Non è infatti errato ritenere che lo studente possa completare la
propria formazione sul posto di lavoro solo se è costantemente seguito nella
sua attività da una persona già formata nel medesimo settore, che il
ricorrente, nell'ambito dell'Associazione E.________, non ha tuttavia potuto
indicare. Anche questa censura appare quindi infondata.

3.3 Affinché in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona
fede (art. 9 Cost.) si possa pretendere di ottenere un vantaggio di per sé
contrario alla disciplina usuale, occorre tra l'altro che in base alle
assicurazioni ricevute siano state prese disposizioni non più reversibili senza
subire un pregiudizio (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 129 II 361 consid. 7.1). In
concreto, non risulta che gli organi scolastici abbiano mai assicurato al
ricorrente che il suo impiego in seno all'Associazione E.________ poteva valere
quale attività riconosciuta in parallelo alla formazione. Anche volendo
ammettere che fossero a conoscenza di tale attività e che non l'abbiano reso
immediatamente attento al problema, l'insorgente comunque non sostiene che
confidando nella possibilità di frequentare il corso ha adottato provvedimenti
da cui, con il rifiuto dell'iscrizione, deriverebbe un pregiudizio. Nemmeno
sotto questo profilo è perciò ravvisabile una violazione della Costituzione.

4.
4.1 In base alle considerazioni che precedono - e rinviando per il resto alle
pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF) -
il gravame, nella misura in cui è ammissibile, si avvera manifestamente
infondato e può pertanto essere respinto secondo la procedura prevista
dall'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF.

4.2 Considerato che il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di
successo, anche la domanda di gratuito patrocinio, o meglio di assistenza
giudiziaria, deve essere respinta (art. 64 LTF). Secondo soccombenza, le spese
giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Non
si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso, da trattare quale ricorso
sussidiario in materia costituzionale, è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al ricorrente, alla Direzione e al Dipartimento scienze sociali e
aziendali della SUPSI nonché alla Commissione indipendente di ricorso dell'USI
e della SUPSI.

Losanna, 2 aprile 2009

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Müller Bianchi