Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.53/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_53/2009

Sentenza del 2 aprile 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Raselli, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,

contro

B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Adriano A. Sala,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano,

Oggetto
procedimento penale (sospensione della procedura),

ricorso contro la decisione emanata il 28 gennaio 2009 dal Giudice
dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel 2002 nei confronti dell'avv. dott. A.________ è stato aperto un
procedimento penale per ipotesi di furto (art. 139 cifra 1 CP) e violazione di
domicilio (art. 186 CP). Il 28 ottobre 2002 è stata emanata una decisione di
non luogo a procedere, parzialmente annullata il 13 dicembre 2005 dalla Camera
dei ricorsi penali. Il 15 dicembre 2008, l'indagato ha chiesto al Procuratore
pubblico (PP) di richiamare dalla Pretura di Lugano un incarto concernente la
rivendicazione della proprietà dell'immobile in relazione al quale sarebbe
stato commesso l'ipotizzato reato e di sospendere la procedura penale in attesa
del giudizio civile: misure necessarie al suo dire per accertare l'avente
diritto ai sensi dell'art. 186 CP.

B.
Il 22 dicembre 2008 il PP ha respinto entrambe le richieste. Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR), adito dall'indagato,
rilevato che la richiesta di richiamare l'incarto civile è stata abbandonata,
ne ha respinto il reclamo con decisione del 28 gennaio 2009.

C.
Avverso questo giudizio A.________ presenta al Tribunale federale un ricorso
sussidiario in materia costituzionale, chiedendo di annullarlo.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1).

1.2 Il ricorrente ha inoltrato un ricorso sussidiario in materia penale (art.
113 segg. LTF). Egli non tenta tuttavia di spiegare perché tale rimedio sarebbe
ricevibile, ritenuto che, se del caso, sarebbe proponibile il ricorso in
materia penale (art. 78 segg. LTF; al riguardo vedi DTF 133 IV 335 consid. 2).
L'errata indicazione del rimedio nulla muta tuttavia alla sua ammissibilità
(DTF 133 II 409 consid. 1.1 in fine).

1.3 La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett.
b n. 1 LTF) e il ricorso tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).

1.4 La decisione impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce
pertanto una decisione incidentale. I ricorsi in materia penale contro siffatte
decisioni sono ammissibili soltanto, se non rientrano nella fattispecie
dell'art. 92 LTF se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se
l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa
(lett. b).
1.4.1 Il ricorrente non invoca quest'ultima condizione (al riguardo vedi DTF
133 IV 288 consid. 3.2-3.3; 133 III 629 consid. 2.4.2), limitandosi ad addurre
che la decisione incidentale comporterebbe un danno irreparabile, poiché lo
priverebbe, di fatto, della possibilità di poter usufruire nel procedimento
penale di prove fondamentali per la propria difesa. Al suo dire, non si
potrebbe infatti affermare ch'egli dovrebbe attendere una formale
incriminazione, con il conseguente pubblico dibattimento, per difendersi
dall'asserita ingiustificata accusa promossa nei suoi confronti, ritenuto che
il solo fatto di subire un procedimento penale, senza potersi avvalere delle
necessarie prove a discarico, costituirebbe un pregiudizio giuridico
irreparabile.
1.4.2 L'assunto è privo di ogni fondamento. In effetti, l'art. 93 cpv. 1 lett.
a LTF riprende, in materia penale, la regola dell'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 134 IV
43 consid. 2.1; 133 IV 288 consid. 3.1-3.3), fondata su motivi di economia
processuale e tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più
volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4). Secondo detta
giurisprudenza, con la quale il ricorrente non si confronta del tutto, un
pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di
natura giuridica che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe
di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici
pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente
maggior costo, danni peraltro non invocati dal ricorrente, non rappresentano un
siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1).
1.4.3 Secondo la costante prassi, la promozione dell'accusa e un'eventuale
decisione di rinvio a giudizio, come in generale il fatto di dover subire un
procedimento penale, non possono quindi essere impugnate immediatamente, poiché
i danni che ne derivano non rappresentano di massima pregiudizi irreparabili di
natura giuridica (DTF 133 IV 288 consid. 3.1, 139 consid. 4; ciò vale, di
massima, anche per un ricorso diretto contro un decreto di sospensione della
procedura, quando non sia invocata una violazione del principio della celerità,
DTF 134 IV 43 consid. 2; sentenza 1B_273/2007 del 6 febbraio 2008 consid.
1.2-1.4; sull'assunzione di prove cfr. DTF 134 III 188 consid. 2; sentenza
1C_149/2008 del 12 agosto 2008 consid. 2).
1.4.4 L'accenno di critica alla mancata acquisizione agli atti dell'incarto
civile, domanda che, come quella di sospendere la procedura può essere proposta
in sede di dibattimento, non era più stata addotta dinanzi al GIAR: essa esula
quindi dall'oggetto del litigio.

2.
Ne segue che il gravame, trattato come ricorso in materia penale, è
inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e al
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, Edy Meli.

Losanna, 2 aprile 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri