Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.358/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_358/2009

Sentenza del 29 dicembre 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Raselli, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Parti
B.________,
patrocinato dall'avv. Rossano Pinna,
ricorrente,

contro

Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900
Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto
detenzione preventiva,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 2 novembre 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
B.________ è stato arrestato il 4 febbraio 2009 e nei suoi confronti il
Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha promosso l'accusa per truffa
per mestiere, subordinatamente appropriazione indebita e amministrazione
infedele aggravata, nonché per riciclaggio di denaro aggravato e falsità in
documenti.
L'accusato è sospettato di avere, in correità con A.________ e C.________,
arrestati lo stesso giorno, e con D.________, funzionario della Banca
X.________, distratto EUR 19 milioni dal conto di un ignaro cliente della
banca, trasferendoli su conti riconducibili a lui o a un correo presso due
banche di Lugano. Gli importi accreditati sarebbero in seguito stati prelevati
o ulteriormente trasferiti dagli indagati.

B.
Un'istanza di libertà provvisoria presentata da B.________ è stata respinta il
2 giugno 2009 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR). Questi, con
decisione del 3 agosto 2009, in accoglimento di un'istanza del PP, ha in
seguito prorogato il carcere preventivo cui è assoggettato l'accusato fino al 4
ottobre 2009.

C.
Con decisione del 2 ottobre 2009, il GIAR ha accolto un'ulteriore istanza di
proroga della carcerazione preventiva presentata dal PP, prorogando il
provvedimento fino al 4 febbraio 2010. Con una decisione dell'8 ottobre 2009 lo
stesso GIAR ha quindi respinto un'istanza di libertà provvisoria dell'accusato.

D.
B.________ si è aggravato contro entrambe le decisioni del GIAR con un unico
gravame alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP), che lo ha
respinto con sentenza del 2 novembre 2009. La Corte cantonale ha ritenuto la
detenzione giustificata dal pericolo di fuga e da un rischio di collusione. Ha
in particolare considerato che la pena concordata dall'accusato dinanzi al
Giudice italiano per le indagini preliminari (tre anni di reclusione e una
multa di EUR 400.--), per fatti parzialmente uguali a quelli oggetto del
procedimento penale svizzero, non fosse in corso di esecuzione ed ha quindi
negato un caso di applicazione del principio "ne bis in idem" previsto
dall'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14
giugno 1985, firmata il 19 giugno 1990 (CAS).

E.
B.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di essere immediatamente
scarcerato. In via subordinata, chiede di ordinare alla CRP la fissazione al PP
di un termine di cinque giorni entro il quale indicare i fatti da perseguire
residui per rapporto al procedimento italiano. In via ulteriormente
subordinata, postula che sia imposto alla CRP di obbligare il PP a chiedere
all'Autorità italiana le informazioni rilevanti concernenti il procedimento
estero. Il ricorrente adduce in sostanza che il procedimento penale pendente in
Ticino riguarderebbe gli stessi fatti oggetto del patteggiamento in Italia.

F.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il GIAR si
conferma nelle sue decisioni, rimettendosi per il resto pure al giudizio di
questa Corte. Il PP postula la reiezione del gravame. Il ricorrente si è
espresso il 22 dicembre 2009 sulle osservazioni delle autorità cantonali.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1).

1.2 Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione
emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa
a una domanda di scarcerazione è ammissibile, il rimedio è tempestivo (art. 100
cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF).
Si tratta di una decisione processuale incidentale riguardante un provvedimento
coattivo, che espone l'accusato mantenuto in detenzione a un pregiudizio
irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 134 IV 237 consid. 1.3
pag. 240). Secondo l'art. 107 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale, se accoglie un
ricorso e se non rinvia la causa all'autorità inferiore, può giudicare esso
stesso nel merito, motivo per cui la domanda di immediata scarcerazione è
ammissibile (DTF 133 I 270 consid. 1.1).

2.
2.1 Il carcere preventivo e la sua protrazione sono compatibili con la libertà
personale, garantita dall'art. 10 cpv. 2 Cost., solo se si fondano su una base
legale (art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost.; DTF 133 I 270 consid. 2.2):
questa è data in concreto dagli art. 95 segg. e dall'art. 103 CPP/TI. La
legittimità della detenzione va esaminata innanzitutto secondo le disposizioni
del diritto cantonale (DTF 114 Ia 281 consid. 3). Per l'interpretazione e
l'applicazione del diritto alla libertà personale il Tribunale federale
considera inoltre le garanzie minime contenute nell'art. 5 CEDU, in quanto esse
contribuiscano a concretizzarlo (DTF 115 Ia 293 consid. 4; 114 Ia 281 consid.
3). Infine, la privazione della libertà dev'essere giustificata dall'interesse
pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 2 e 3
Cost.; DTF 123 I 268 consid. 2c).

2.2 Giusta l'art. 95 cpv. 2 CPP/TI l'accusato può essere arrestato se esistono
a suo carico gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto
e in presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di
fuga, i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva. La giurisprudenza,
citata dalla CRP, ha ulteriormente definito nel solco di quella del Tribunale
federale questa disposizione.

2.3 Secondo l'art. 31 cpv. 1 Cost., il Tribunale federale rivede con libero
potere l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale di livello
legislativo e regolamentare; invece, le constatazioni di fatto dell'autorità
cantonale sono rivedute soltanto sotto il profilo dell'arbitrio, e l'esercizio
del potere di apprezzamento, che le compete, è pure sindacato nel ristretto
ambito dell'abuso o dell'eccesso di apprezzamento (DTF 135 I 71 consid. 2.5 e
rinvii).

2.4 Come riconosce il ricorrente, gli sviluppi riguardanti le modalità di
esecuzione della pena concordata in Italia, successivi all'emanazione della
sentenza impugnata, costituiscono fatti nuovi e non possono quindi essere presi
in considerazione in questa sede (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 342 consid.
2.1). Dandosene il caso, egli potrà formulare una nuova istanza di libertà
provvisoria sulla base di aspetti nuovi e decisivi emersi nel prosieguo della
procedura (cfr. art. 107 seg. CPP/TI; sentenza 1P.78/2003 del 7 marzo 2003
consid. 1.3). Risulta del resto che il ricorrente ha già seguito questa via: i
documenti prodotti agli atti della presente causa relativi a detto nuovo
procedimento seguono le sorti testé ricordate.

3.
3.1 Il ricorrente non contesta la sussistenza di seri indizi di colpevolezza,
né si esprime sul pericolo di fuga e sul rischio di collusione ammessi in
concreto dalla Corte cantonale. Richiama il principio "ne bis in idem" sancito
dall'art. 54 CAS, secondo cui una persona che sia stata giudicata con sentenza
definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento
penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in
caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di
esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato di condanna, non possa
più essere eseguita. Il ricorrente sostiene che i fatti perseguiti in Svizzera
sarebbero, sotto il profilo materiale, del tutto identici a quelli oggetto del
patteggiamento in Italia. Rimprovera alla CRP di avere ravvisato una
sovrapponibilità soltanto parziale dei fatti fondandosi a torto sulle
imputazioni diverse nei due procedimenti. Secondo il ricorrente, la circostanza
che il PP proceda formalmente nei suoi confronti anche per le accuse di
riciclaggio di denaro e di falsità in documenti sarebbe irrilevante, non
essendo specificati i fatti cui tali accuse si riferirebbero, né essendo dato
di vedere in che misura tali fatti non siano già compresi nella decisione sul
patteggiamento.

3.2 Come visto, laddove è questione di mero accertamento dei fatti e di
esercizio del potere di apprezzamento, il Tribunale federale interviene
solamente quando l'accertamento dei fatti da parte della precedente istanza sia
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 95 LTF (art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 105 cpv. 1 e 2
LTF; cfr. anche DTF 135 I 71 consid. 3.5). Per essere manifestamente inesatto,
e quindi arbitrario, il criticato accertamento deve risultare chiaramente
insostenibile, in evidente contrasto con la fattispecie, fondato su una svista
manifesta o contraddire in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità
(DTF 132 III 209 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii).
Il ricorrente deve dimostrare ciò con una motivazione conforme alle esigenze
dell'art. 106 cpv. 2 LTF, analogamente alla prassi previgente in materia di
ricorso di diritto pubblico (DTF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid.
1.4.2).

3.3 Contrariamente al parere del ricorrente, riconoscendo una sovrapposizione
solo parziale dei fatti incriminati, la Corte cantonale ha esplicitamente
affermato che le qualifiche giuridiche nei due ordinamenti legislativi
considerati non erano determinanti. Richiamando i reati di riciclaggio di
denaro e di falsità in documenti, oggetto del procedimento penale in Svizzera,
i giudici cantonali si sono in effetti riferiti ai fatti relativi a tali
imputazioni, successivi al trasferimento degli importi indebitamente prelevati
dai conti di clienti della Banca X.________. Dall'esposizione dei fatti in sede
cantonale risultano infatti operazioni sospette, eseguite in Svizzera dopo il
trasferimento iniziale dei fondi in due banche luganesi, suscettibili di
adempiere gli estremi dei citati reati oggetto di indagine da parte del PP. Il
ricorrente accenna genericamente al fatto che la decisione del Giudice italiano
per le indagini preliminari relativa al patteggiamento fa espressamente
riferimento sia al trasferimento degli importi malversati su conti presso due
banche svizzere sia al possibile coinvolgimento di società collegate ad una
fiduciaria ticinese. Non adduce tuttavia specifici fatti, risultanti dalla
decisione italiana, che concernerebbero ulteriori trasferimenti ed operazioni
successive volti a vanificare l'accertamento o il ritrovamento di tali importi.
La descrizione contenuta nella decisione italiana riguardante il patteggiamento
è d'altra parte sommaria e riguarda essenzialmente gli importi indebitamente
trasferiti dai conti presso la Banca X.________, ma non espone, tantomeno in
modo chiaro e preciso, le concrete modalità di esecuzione dei reati, né indica
specificatamente determinate operazioni eseguite dagli indagati con i fondi
sottratti. Allo stadio attuale della procedura, gli atti disponibili non
permettono pertanto di concludere che i fatti su cui verte l'inchiesta del PP,
riguardante pure comportamenti successivi al trasferimento dei fondi in Ticino,
corrispondano a quelli oggetto del procedimento penale italiano. Ne segue che
la Corte cantonale non è incorsa nell'arbitrio né ha abusato del proprio potere
di apprezzamento ritenendo che i fatti perseguiti in Ticino erano solo in parte
uguali a quelli oggetto del patteggiamento.
La questione della portata del giudizio italiano, in particolare per quanto
riguarda i fatti alla base dello stesso, potrà se del caso ancora essere
chiarita nel prosieguo della procedura, spettando al PP assumere le
informazioni rilevanti al riguardo. In questa fase, non occorre quindi
esaminare se egli abbia disatteso un obbligo in tal senso, che il ricorrente
deriva dall'art. 57 CAS.

3.4 Il ricorrente non fa valere che la durata della detenzione preventiva
violerebbe il principio della proporzionalità siccome supererebbe quella della
presumibile pena detentiva che potrebbe essere pronunciata tenendo conto che
una parte dei fatti sarebbe già oggetto della sentenza italiana di
patteggiamento (cfr. sentenza 1B_335/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 4).
Sostiene unicamente che la CRP avrebbe negato, a torto, che la pena concordata
in Italia sarebbe "in corso di esecuzione" giusta l'art. 54 CAS. Al riguardo,
si limita però ad affermare che il richiamo nel giudizio impugnato della
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 luglio 2007 C-288/
05 Kretzinger (in particolare i punti n. 42-44) non sarebbe pertinente, poiché
il rischio ch'egli rimanga impunito sarebbe da escludere, avendo più volte
manifestato la propria intenzione di espiare la pena. Il ricorrente non adduce
tuttavia alcunché riguardo alle concrete modalità di esecuzione della pena
concordata in Italia, né sostiene che la stessa sarebbe sospesa
condizionalmente. In sostanza, non sono quindi addotti elementi per ritenere
che la CRP abbia ecceduto nel proprio potere di apprezzamento ritenendo che, a
quello stadio, la pena non era in corso di esecuzione. Sollevata nei termini
esposti, la censura non è quindi sufficientemente motivata ed è di conseguenza
inammissibile.

4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, al
Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 dicembre 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Gadoni