Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.343/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_343/2009

Sentenza del 10 dicembre 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Reeb, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

Oggetto
procedimento penale (sospensione della procedura e accesso agli atti),

ricorso contro la decisione emanata il 26 ottobre 2009 dal Giudice
dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Secondo l'esposizione dei fatti illustrata dalla ricorrente, nel quadro di un
procedimento penale, l'8 settembre 2009 B.________ ha presentato un'istanza di
non luogo a procedere. Con decisione del 9 ottobre seguente, il Procuratore
pubblico del Cantone Ticino (PP) ha assegnato alla A.________, che nel
procedimento si è costituita parte civile, un termine per esprimersi
sull'istanza, respingendo tuttavia la richiesta di accesso agli atti del
procedimento e la domanda volta a ottenere copia del verbale d'interrogatorio
dell'indagato sulla base del quale egli avrebbe motivato la sua istanza,
facendo segnatamente valere l'intervenuta prescrizione dell'azione penale.

B.
Contro questa decisione, il 22 ottobre 2009 la A.________ ha inoltrato un
reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR).
Questi, con decisione del 26 ottobre 2009, come già ritenuto in ordinanze del 6
e del 23 ottobre 2009, ha ribadito che in primo luogo doveva essere risolto,
peraltro d'ufficio, il quesito della prescrizione, quale condizione per
l'esercizio dell'azione pubblica, questione preliminare al vaglio del Ministero
pubblico. Ha aggiunto, che i diritti di eventuali parti dipendono dalla
possibilità di esercitarla, per cui ha considerato inopportuno e contrario
all'economia di giudizio esaminare nel merito il reclamo, che non concerne un
accertamento di fatto finalizzato al chiarimento della prescrizione. Ha quindi
deciso di sospendere la procedura di reclamo fino alla determinazione
dell'esistenza dei presupposti dell'azione penale: ha altresì sospeso la sua
richiesta di osservazioni, invitando da un lato le parti a non presentarle per
il momento e dall'altro il PP a non produrre alcun incarto, precisando che la
procedura verrà ripresa o stralciata a richiesta di una delle parti.

C.
Avverso questa decisione la A.________ propone un ricorso in materia penale al
Tribunale federale. Chiede di ordinare al GIAR di riattivare la procedura e di
evadere il reclamo.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1).

1.2 Come rilevato dalla ricorrente, la decisione impugnata non pone fine al
procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale. I ricorsi
in materia penale (al riguardo vedi DTF 133 IV 335 consid. 2) contro decisioni
incidentali sono ammissibili soltanto a determinate condizioni (art. 78 cpv. 1
in relazione con l'art. 93 cpv. 1 LTF). La legittimazione della ricorrente, che
si è costituita parte civile e ha partecipato alla procedura, è data (art. 81
cpv. 1 lett. a LTF) e il ricorso tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).

2.
2.1 Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, contro le decisioni pregiudiziali e
incidentali notificate separatamente, che non rientrano nella fattispecie
dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile soltanto se possono causare un
pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).

2.2 L'adempimento della condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF in materia
penale dev'essere interpretato restrittivamente. In questo campo, detta norma
riprende la regola dell'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 133 IV
288 consid. 3.1-3.3), fondata su motivi di economia processuale e tendente a
evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima
procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4). Secondo la citata giurisprudenza, un
pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di
natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe
di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici
pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente
maggior costo, nocumento quest'ultimo peraltro non invocato dalla ricorrente,
non rappresentano un siffatto danno (DTF 134 IV 43 consid. 2; 133 IV 288
consid. 3.2).

2.3 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata comporterebbe un
pregiudizio irreparabile, poiché le impedirebbe di ottenere un controllo della
decisione del PP, che le nega, sebbene parte civile, l'accesso agli atti fino
alla definitiva determinazione dell'esistenza dei presupposti dell'azione
penale. Ciò rappresenterebbe una violazione del suo diritto di essere sentita,
vizio che nemmeno il Tribunale federale potrebbe sanare. L'assunto
manifestamente non regge. Essa potrà infatti esercitare i suoi diritti,
segnatamente l'accesso ad atti decisivi per il procedimento, nel prosieguo
della procedura, se del caso impugnando la decisione di merito del PP. Del
resto, di massima, né le decisioni incidentali che riguardano l'assunzione di
prove (sentenza 1P.418/2006 del 24 luglio 2006 consid. 1.5-1.7) né un rifiuto
di concedere l'effetto sospensivo (sentenza 1P.172/2003 del 2 aprile 2003
consid. 1.2-1.3) arrecano all'interessato un pregiudizio irreparabile, poiché
egli potrà richiedere l'assunzione di eventuali prove al più tardi ancora in
sede di dibattimento (DTF 133 IV 288 consid. 3.2, 139 consid. 4 in fine) o
adottando i rimedi ammissibili contro la decisione inerente a un'eventuale
prescrizione.
2.4
La ricorrente sostiene nondimeno che nell'ipotesi in cui fosse definitivamente
stabilita la non sussistenza dei presupposti dell'azione penale, essa, come
parte civile, potrebbe essere confrontata con un decreto di non luogo a
procedere, per cui le sue pretese civili sarebbero respinte ed essa dovrebbe
far capo a una procedura probatoria complessa e defatigante, che l'accoglimento
del ricorso in esame potrebbe evitare.
2.4.1 Al riguardo occorre ricordare che il Tribunale federale deve esprimersi
soltanto su questioni concrete e non su semplici ipotesi, come quelle
prospettate dalla ricorrente. Per di più essa, in tale ambito, richiama
semplicemente la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, che riprende la
disciplina prevista dal previgente art. 50 cpv. 1 OG e che il Tribunale
federale esamina liberamente (DTF 134 II 142 consid. 1.2.3; 133 II 409 consid.
1.2). Ora, se dalla decisione impugnata o dalla natura della causa è manifesto
che il proseguimento della procedura esigerà un lasso di tempo considerevole e
implicherà spese significative, si può rinunciare a una lunga dimostrazione
dell'assolvimento della citata condizione d'ammissibilità. Per contro, se, come
nella fattispecie, ciò non è il caso, la parte ricorrente deve indicare in
maniera dettagliata quali questioni di fatto sono ancora litigiose e quali
sarebbero le prove dispendiose e costose che dovrebbero ancora essere assunte
(DTF 133 III 629 consid. 2.4.2; 133 IV 288 consid. 3.3). In concreto, la
ricorrente neppure tenta di dimostrare l'adempimento di dette condizioni,
rilevato peraltro che l'accoglimento del ricorso in esame non comporterebbe
comunque immediatamente una decisione finale, ma semmai il proseguimento del
procedimento penale.
2.4.2 Per di più, il Tribunale federale ha sottolineato che in ambito penale
l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF dev'essere interpretato in maniera particolarmente
restrittiva, poiché altrimenti occorrerebbe riconoscere l'ammissibilità di
ricorsi diretti contro le differenti decisioni determinanti la procedura,
decisioni che secondo la prassi non possono essere impugnate immediatamente,
non da ultimo proprio per non rallentare eccessivamente il procedimento (DTF
133 IV 288 consid. 3.2, 139 consid. 4 pag. 141; sentenza 6B_782/2008 del 12
maggio 2009).
2.4.3 Inoltre, quando un ricorso è diretto contro un decreto di sospensione
della procedura e l'insorgente non invochi, come nella fattispecie, una
violazione del principio della celerità (diniego di giustizia formale o rifiuto
di decidere), ma la violazione di altre garanzie costituzionali relative
all'applicazione del diritto di procedura penale, dev'essere adempiuta la
condizione di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, vale a dire la
possibilità di causare un pregiudizio irreparabile (DTF 134 IV 43 consid. 2),
requisito, come si è visto, che non è adempiuto in concreto.

La ricorrente si limita a richiamare l'art. 282 cpv. 2 CPP/TI, secondo cui il
GIAR decide sollecitamente con sentenza succintamente motivata, senza tuttavia
censurare ch'egli non avrebbe deciso entro un termine ragionevole (art. 29 cpv.
1 Cost.). Essa non insiste infatti tanto su un diniego di giustizia formale o
il rifiuto di decidere, visto che il GIAR ha deciso, ma sulla tesi secondo cui
il CPP/TI non prevederebbe la possibilità di sospendere d'ufficio un reclamo
inoltrato contro l'operato del PP. Il ricorso è quindi inammissibile anche
sotto questo profilo (DTF 134 IV 43 consid. 2.3-26).

3.
Ne segue, che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art.
66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e al
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.

Losanna, 10 dicembre 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri