Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.335/2009
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2009
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_335/2009

Sentenza del 15 dicembre 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Raselli, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. Emanuele Stauffer,
ricorrente,

contro

Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900
Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto
detenzione preventiva,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 30 ottobre 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________ è stato arrestato a Lugano il 4 febbraio 2009 e nei suoi confronti
il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha promosso l'accusa per truffa
per mestiere, subordinatamente appropriazione indebita e amministrazione
infedele aggravata, nonché per riciclaggio di denaro aggravato e ripetuta
falsità in documenti.
L'accusato è sospettato di avere, in correità con B.________ e C.________,
arrestati lo stesso giorno, e con D.________, funzionario della Banca
X.________, distratto EUR 19 milioni dal conto di un ignaro cliente della
banca, trasferendoli su conti riconducibili a lui o a un correo presso due
banche di Lugano. Gli importi accreditati sarebbero in seguito stati prelevati
o ulteriormente trasferiti dagli indagati.

B.
Un'istanza di libertà provvisoria presentata da A.________ è stata respinta il
29 maggio 2009 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR). Questi, con
decisione del 3 agosto 2009, in accoglimento di un'istanza del PP, ha in
seguito prorogato il carcere preventivo cui è assoggettato l'accusato fino al 4
ottobre 2009.

C.
Con rispettive istanze del 22 settembre 2009, l'accusato ha nuovamente chiesto
di essere rimesso in libertà provvisoria, mentre il PP ha formulato
un'ulteriore proroga della carcerazione preventiva. Con giudizio del 1° ottobre
2009, il GIAR ha respinto la prima e accolto la seconda, prorogando la
detenzione fino al 4 febbraio 2010.

D.
Con sentenza del 30 ottobre 2009, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello (CRP) ha respinto un ricorso del detenuto contro la decisione del
GIAR. La Corte cantonale ha ritenuto la detenzione giustificata dal pericolo di
fuga e da un rischio di collusione. Ha in particolare considerato che la pena
concordata dall'accusato dinanzi al Giudice italiano per le indagini
preliminari (tre anni di reclusione e una multa di EUR 1'000), per fatti
parzialmente uguali a quelli oggetto del procedimento penale svizzero, non
fosse in corso di esecuzione ed ha quindi negato un caso di applicazione del
principio "ne bis in idem" previsto dall'art. 54 della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata il 19 giugno
1990 (CAS).

E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di essere immediatamente
scarcerato. Il ricorrente sostiene essenzialmente che la privazione della
libertà violerebbe il principio della proporzionalità, siccome non potrebbe più
essere condannato in Svizzera per i fatti oggetto della sentenza italiana.
Adduce inoltre che la Corte cantonale avrebbe ravvisato a torto un pericolo di
fuga e un rischio di collusione.

F.
La Corte cantonale e il GIAR si rimettono al giudizio del Tribunale federale,
mentre il PP postula la reiezione del gravame. Il ricorrente si è espresso il 7
dicembre 2009 sulle risposte delle autorità cantonali, producendo in
particolare una sua istanza del 27 novembre 2009 al Pubblico ministero italiano
volta a chiedere la concessione di una misura alternativa alla detenzione.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1).

1.2 Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione
emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa
a una domanda di scarcerazione è ammissibile, il rimedio è tempestivo (art. 100
cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF).
Si tratta di una decisione processuale incidentale riguardante un provvedimento
coattivo, che espone l'accusato mantenuto in detenzione a un pregiudizio
irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 134 IV 237 consid. 1.3
pag. 240). Secondo l'art. 107 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale, se accoglie un
ricorso e se non rinvia la causa all'autorità inferiore, può giudicare esso
stesso nel merito, motivo per cui la domanda di immediata scarcerazione è
ammissibile (DTF 133 I 270 consid. 1.1).

2.
2.1 Il carcere preventivo e la sua protrazione sono compatibili con la libertà
personale, garantita dall'art. 10 cpv. 2 Cost., solo se si fondano su una base
legale (art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost.; DTF 133 I 270 consid. 2.2):
questa è data in concreto dagli art. 95 segg. e dall'art. 103 CPP/TI. La
legittimità della detenzione va esaminata innanzitutto secondo le disposizioni
del diritto cantonale (DTF 114 Ia 281 consid. 3). Per l'interpretazione e
l'applicazione del diritto alla libertà personale il Tribunale federale
considera inoltre le garanzie minime contenute nell'art. 5 CEDU, in quanto esse
contribuiscano a concretizzarlo (DTF 115 Ia 293 consid. 4; 114 Ia 281 consid.
3). Infine, la privazione della libertà dev'essere giustificata dall'interesse
pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 2 e 3
Cost.; DTF 123 I 268 consid. 2c).

2.2 Giusta l'art. 95 cpv. 2 CPP/TI l'accusato può essere arrestato se esistono
a suo carico gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto
e in presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di
fuga, i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva. La giurisprudenza,
citata dalla CRP, ha ulteriormente definito nel solco di quella del Tribunale
federale questa disposizione.

2.3 Secondo l'art. 31 cpv. 1 Cost., il Tribunale federale rivede con libero
potere l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale di livello
legislativo e regolamentare; invece, le constatazioni di fatto dell'autorità
cantonale sono rivedute soltanto sotto il profilo dell'arbitrio, e l'esercizio
del potere di apprezzamento, che le compete, è pure sindacato nel ristretto
ambito dell'abuso o dell'eccesso di apprezzamento (DTF 135 I 71 consid. 2.5 e
rinvii).

2.4 Nel contesto di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio
essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF,
un'eccezione a questa regola è possibile soltanto se ne dà motivo la decisione
dell'autorità inferiore. Al riguardo spetta al ricorrente spiegare i motivi per
cui si giustificherebbe l'inoltro di nuove prove (DTF 133 III 393 consid. 3).
Questa disposizione non consente tuttavia di presentare nella procedura di
ricorso al Tribunale federale nuove allegazioni in senso proprio (cfr. DTF 133
IV 342 consid. 2.1; sentenza 2C_94/2009 del 16 giugno 20009 consid. 2.2).
Modifiche dei fatti e mezzi di prova successivi all'emanazione del giudizio
impugnato o all'ultimo termine possibile per essere presi in considerazione
dalla precedente istanza, sono di conseguenza inammissibili in questa sede
(cfr. ULRICH MEYER, in: Basler Kommentar BGG, n. 43 all'art. 99, in particolare
anche la nota al piede n. 69).
L'ordine di esecuzione per la carcerazione con la sua contestuale sospensione,
emanato dal Pubblico ministero italiano, è datato 30 ottobre 2009 ed è stato
trasmesso alla CRP il 2 novembre 2009 quindi dopo l'emanazione della sua
decisione. Il documento, su cui il ricorrente poggia essenzialmente la sua
argomentazione, costituisce pertanto un nuovo mezzo di prova in senso proprio
che non può essere preso in considerazione in questa sede. Né possono di
conseguenza essere qui esaminate le censure ricorsuali che si fondano
direttamente su tale atto. Gli aspetti nuovi e decisivi emersi dopo la sentenza
impugnata possono se del caso essere oggetto di una nuova istanza di libertà
provvisoria da parte dell'accusato (cfr. art. 107 seg. CPP/TI; sentenza 1P.78/
2003 del 7 marzo 2003 consid. 1.3).

3.
3.1 Il ricorrente non contesta la sussistenza di seri indizi di colpevolezza,
ma nega l'esistenza di un pericolo di fuga, sostenendo che non vi sarebbe
motivo per sottrarsi alla giustizia svizzera dal momento ch'egli rischierebbe
soltanto di vedersi infliggere una pena detentiva di due anni al massimo,
durata che permetterebbe una sospensione condizionale della stessa.

3.2 Con questa argomentazione, il ricorrente censura piuttosto una durata
eccessiva della detenzione preventiva, ritenendola in sostanza lesiva del
principio della proporzionalità. La critica si riallaccia quindi a quella
riguardante la portata del patteggiamento sul procedimento penale ticinese.
Premesso che il ricorrente si diparte da reati meno gravi di quelli
rimproveratigli dal PP, il rischio di fuga non deve comunque essere vagliato
unicamente alla luce della gravità della pena in cui potrebbe incorrere il
ricorrente, ma occorre prendere in considerazione l'insieme delle circostanze
concrete, segnatamente le sue condizioni personali, i legami famigliari, la
situazione professionale e finanziaria e i contatti con l'estero (DTF 125 I 60
consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a). Al riguardo, il ricorrente non si confronta
con gli accertamenti della Corte cantonale, che ha negato l'esistenza di legami
con la Svizzera, rilevando come tutte le sue relazioni personali e familiari si
trovassero in Italia, ove si svolgeva principalmente anche la sua attività.
Questi accertamenti sono di principio vincolanti per il Tribunale federale
(art. 105 cpv. 1 LTF) e al ricorrente sarebbe spettato dimostrare, con una
motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, ch'essi sarebbero
manifestamente inesatti o stabiliti in violazione del diritto (cfr. DTF 135 I
71 consid. 2.5).
In tali circostanze, i motivi su cui è fondata la detenzione non devono essere
ulteriormente approfonditi, non occorrendo in particolare esaminare se in
concreto sussista anche un rischio di collusione. Né è necessario addentrarsi
nella questione dell'avvenuta scarcerazione di un altro indagato (C.________).
Al proposito, il ricorrente non censura infatti esplicitamente una pretesa
violazione del diritto di essere sentito per il fatto che la CRP non avrebbe
trattato la critica, né fa valere una disparità di trattamento. In modo
inammissibile, egli si limita a riproporre testualmente l'argomentazione
addotta dinanzi alla precedente istanza, senza spiegare in che misura le due
situazioni sarebbero simili (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).

4.
4.1 Il ricorrente sostiene che la durata della detenzione preventiva violerebbe
il principio della proporzionalità, siccome, tenuto conto dei fatti oggetto
della sentenza italiana di patteggiamento, il procedimento penale dinanzi alle
autorità ticinesi si limiterebbe a un caso non grave di riciclaggio di denaro,
per il quale potrebbe essere pronunciata soltanto una pena complementare non
superiore ai due anni. Richiama al riguardo l'art. 54 CAS, disciplinante
l'applicazione del principio "ne bis in idem". Secondo questa disposizione, una
persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente
non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in
un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia
stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o,
secondo la legge dello Stato di condanna, non possa più essere eseguita. Il
ricorrente sostiene che, nel frattempo, la pena concordata in Italia sarebbe
"in corso di esecuzione" ai sensi dell'art. 54 CAS.

4.2 Una detenzione preventiva di durata eccessiva costituisce una restrizione
sproporzionata della libertà personale. Essa si realizza quando la durata del
provvedimento supera quella della presumibile pena privativa della libertà. Per
esaminare la proporzionalità della durata della detenzione preventiva occorre
in particolare prendere in considerazione la gravità dei reati oggetto delle
indagini. Il giudice della detenzione può prorogarla solo fintanto ch'essa non
si avvicini di molto alla durata concretamente presumibile della pena privativa
della libertà. La durata della detenzione può inoltre essere eccessiva quando
il procedimento non avanza con sufficiente speditezza, occorrendo al riguardo
tenere conto sia del comportamento dell'autorità sia di quello dell'accusato.
La questione di sapere se la durata della carcerazione sia eccessiva deve
essere valutata sulla base delle circostanze concrete del singolo caso (DTF 133
I 168 consid. 4.1; 132 I 21 consid. 4.1; 128 I 149 consid. 2.2; 126 I 172
consid. 5a; 124 I 208 consid. 6; 123 I 268 consid. 3a). In quest'ambito, la
possibilità che venga pronunciata una sospensione condizionale della pena non
deve di massima essere presa in considerazione (DTF 125 I 60 consid. 3d; 124 I
208 consid. 6).

4.3 Contestando la durata eccessiva della detenzione preventiva, il ricorrente
si diparte dal presupposto che la pena concordata in Italia sia in corso di
esecuzione. Al riguardo si basa essenzialmente sul citato ordine di esecuzione
per la carcerazione e sulla susseguente istanza per la concessione di una
misura alternativa. Come visto, quali fatti nuovi successivi alla sentenza
impugnata, essi sono però inammissibili. La censura risulta in tali circostanze
inconsistente, ritenuto come il ricorrente non dimostra che la CRP, negando il
requisito dell'esecuzione della pena estera sulla base degli atti allora
disponibili, sarebbe incorsa in una violazione del diritto.
D'altra parte, sostenendo che il procedimento penale ticinese potrebbe sfociare
unicamente in una condanna per riciclaggio di denaro e che tale reato non
sarebbe particolarmente grave, il ricorrente si scosta dagli accertamenti della
Corte cantonale, secondo cui i fatti perseguiti in Svizzera sono solo in parte
sovrapponibili a quelli oggetto del giudizio italiano. Disattende in
particolare, che il procedimento in Ticino concerne pure fatti che possono
costituire riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) e falsità in
documenti (art. 251 n. 1 CP): questi reati, per i quali la CRP ha ammesso
sufficienti indizi di colpevolezza, sono puniti con pene detentive fino a
cinque anni. Contrariamente all'opinione del ricorrente, ove si considerino
segnatamente le modalità con cui tali reati sarebbero stati perpetrati e
l'entità dei valori patrimoniali in oggetto, allo stadio attuale la loro
gravità non può essere oggettivamente negata. Tenendo conto della proroga
litigiosa (fino al 4 febbraio 2010), la detenzione preventiva raggiungerebbe la
durata di un anno e risulta tutto sommato ancora inferiore in modo apprezzabile
alla presumibile pena detentiva che potrebbe essere pronunciata anche solo
quale pena complementare a quella estera (cfr. art. 49 CP). Sotto il profilo
dell'esame della proporzionalità della carcerazione preventiva, come già visto,
un'eventuale sospensione condizionale della pena non è determinante.
Il ricorrente accenna infine a ritardi da parte dell'autorità italiana
nell'evasione di una rogatoria presentata dalla Svizzera. Sostiene che si
prospetterebbero tempi lunghi per la conclusione dell'inchiesta, ciò che
potrebbe prolungare sine die la carcerazione preventiva. Per il momento, la
questione non è tuttavia di rilievo, ritenuto che la contestazione oggetto del
presente litigio è limitata alla proroga della detenzione stabilita fino al 4
febbraio 2010, la quale è, come esposto, ancora rispettosa del principio della
proporzionalità.

5.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, al
Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 dicembre 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Gadoni