Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.323/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_323/2009

Sentenza del 24 novembre 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Parti
C.________,
patrocinato dall'avv. Roberto Macconi,
ricorrente,

contro

B.________, patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati,
A.________, patrocinato dall'avv. Luca Marcellini,
Ministero pubblico del Cantone Ticino.

Oggetto
procedimento penale; istanza di promozione dell'accusa; completazione delle
informazioni preliminari,

ricorso contro la sentenza emanata il 13 ottobre 2009
dalla Camera dei ricorsi penali delTribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:

A.
In seguito a un incidente della circolazione stradale, il 9 maggio 2003
B.________ è stata ricoverata presso il reparto di chirurgia dell'Ospedale
X.________, dove le è stata riscontrata una frattura scomposta esposta del
piatto tibiale destro. Lo stesso giorno è stata sottoposta a una revisione
della ferita e alla posa di una trazione transcalcaneare, operazione effettuata
dal dott. med. A.________, capoclinica di chirurgia, con l'aiuto di un medico
assistente. Il giorno seguente, data la persistenza di dolori non
controllabili, con deficit di sensibilità al quarto e al quinto dito, il
medico, sospettando una sindrome delle loggia, ha effettuato un intervento di
fasciotomia, alfine di evitare che il rigonfiamento dei muscoli bloccasse la
circolazione. Dall'intervento è emerso che i tessuti muscolari erano ancora
vitali. La paziente lamentava nondimeno forti dolori. I parametri della
temperatura e del colore risultavano, ciò nonostante, normali.
Il 14 maggio 2003 la paziente è stata trasferita in ambulanza, su sua
richiesta, all'ospedale universitario di Zurigo, dove le è stata immediatamente
riscontrata una grave ischemia dell'arto inferiore destro e, una volta
sottoposta ad angiografia e all'esame doppler, accertata l'occlusione
dell'arteria poplitea. La paziente è stata sottoposta ad altri interventi. Il
19 maggio 2003 ha dovuto esserle amputata la gamba all'altezza
dell'articolazione del ginocchio destro.

B.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto d'ufficio un procedimento
nei confronti del dott. med. A.________, del dott. med. C.________, primario di
chirurgia presso detto ospedale di Lugano e di altri medici, per titolo di
lesioni colpose gravi. La paziente si è costituita parte civile. Ai fini
dell'indagine è stato nominato un collegio peritale, che ha elaborato e
consegnato il parere richiesto. Per quanto qui interessa, la paziente ha poi a
sua volta prodotto una perizia di parte. Il 27 febbraio 2008, il Procuratore
pubblico (PP) ha emanato un decreto di non luogo a procedere. Il 20 luglio
2008, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino
(CRP) ha parzialmente accolto un'istanza di promozione dell'accusa della
vittima, invitando quindi il PP a completare le informazioni preliminari. Con
decisione del 9 luglio 2009, il PP ha emanato un ulteriore decreto di non luogo
a procedere. Con decisione del 13 ottobre 2009, in accoglimento di un'ulteriore
istanza di promozione dell'accusa, la CRP l'ha annullato e invitato il PP a
completare le informazioni preliminari e a pronunciarsi sul seguito dell'azione
penale.

C.
Avverso questo giudizio il dott. med. C.________ presenta un ricorso in materia
penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo e di confermare il
decreto di non luogo a procedere.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1).

1.2 Come rettamente rilevato dal ricorrente, la decisione impugnata non pone
fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale. I
ricorsi in materia penale (al riguardo vedi DTF 133 IV 335 consid. 2) contro
decisioni incidentali sono ammissibili soltanto a determinate condizioni (art.
78 cpv. 1 in relazione con l'art. 93 cpv. 1 LTF). La legittimazione del
ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e il ricorso
tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).

2.
2.1 Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, contro le decisioni pregiudiziali e
incidentali notificate separatamente, che non rientrano nella fattispecie
dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile soltanto se possono causare un
pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).

2.2 L'adempimento della condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF in materia
penale dev'essere interpretato restrittivamente. In questo campo, detta norma
riprende la regola dell'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 133 IV
288 consid. 3.1-3.3), fondata su motivi di economia processuale e tendente a
evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima
procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4). Secondo la citata giurisprudenza, un
pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di
natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe
di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici
pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente
maggior costo, nocumenti peraltro non invocati dal ricorrente, non
rappresentano un siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1 pag. 59). La promozione
dell'accusa e un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, come in generale il
fatto di dover subire un procedimento penale, non possono quindi essere
impugnate immediatamente, poiché i danni che ne derivano non rappresentano di
massima pregiudizi irreparabili di natura giuridica (DTF 133 IV 288 consid. 3.2
e rinvii; cfr anche DTF 134 IV 43 consid. 2).

2.3 Il ricorrente sostiene che nella fattispecie queste considerazioni
sarebbero corrette solo in teoria. A suo dire, si sarebbe in presenza di un
pregiudizio irreparabile, poiché il termine di prescrizione di sette anni
dell'ipotizzato reato, concernente fatti avvenuti dal 9 al 14 maggio 2003,
scadrebbe il 14 maggio 2010. Ne deduce, che nei suoi confronti non vi sarebbe
il tempo necessario per procedere agli atti istruttori richiesti dalla CRP, per
ottenere in seguito un nuovo decreto di non luogo a procedere e, in presenza di
una nuova verosimile istanza di promozione dell'accusa della parte civile, per
farlo semmai confermare dalla CRP. Per il ricorrente l'esecuzione
dell'impugnata decisione comporterebbe quindi l'emanazione di un decreto di non
luogo a procedere non per motivi di fondo, perché riconosciuto estraneo a ogni
ipotesi di reato, ma per intervenuta prescrizione: in quest'ultima ipotesi,
egli non avrebbe alcuna possibilità di far riconoscere la sua estraneità al
prospettato reato. Una sentenza finale di assoluzione per intervenuta
prescrizione costituirebbe, a suo dire, un pregiudizio irreparabile, rispetto a
una di proscioglimento nel merito.

2.4 L'assunto non regge. Le completazioni delle informazioni preliminari
richieste con la sentenza impugnata, si limitano alla valutazione di
affermazioni del perito giudiziario in merito alla durata del viaggio in
ambulanza e al tempo intercorso tra il momento dell'occlusione e il danno
irreversibile dell'arto, nonché sul quesito di sapere se il dott. med.
A.________ abbia violato un suo dovere di prudenza, non dando specifiche
indicazioni al personale paramedico preposto al trasporto della paziente, uno
dei periti giudiziari non avendo infatti mai indicato se e con quale frequenza
sarebbe stato opportuno verificare il polso pedidio della paziente. Queste
informazioni possono essere assunte celermente, anche in forma scritta, come
precisato nella criticata decisione, e il PP potrà decidere poi con cognizione
di causa il seguito dell'azione penale. In siffatte circostanze, un eventuale
nuovo decreto di abbandono può senz'altro essere emanato in tempi brevi, come,
se del caso, una nuova decisione della CRP. La tesi ricorsuale misconosce poi
che all'asserito pregiudizio si contrappone l'evidente interesse della paziente
al chiarimento delle eventuali responsabilità penali. È d'altra parte manifesto
che non spetta al Tribunale federale, procedendo all'esame di merito del
criticato giudizio, pronunciarsi quale prima e ultima istanza su un'eventuale
(contestata) responsabilità del ricorrente, quale garante per l'agire
dell'altro medico, suo subalterno. Contrariamente all'assunto ricorsuale, le
ulteriori informazioni da assumere non appaiono del resto inidonee a chiarire
la fattispecie.

2.5 Il ricorrente accenna pure all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, che riprende la
disciplina prevista dal previgente art. 50 cpv. 1 OG: il Tribunale federale
esamina liberamente l'adempimento di questi presupposti (DTF 134 II 142 consid.
1.2.3; 133 II 409 consid. 1.2; sui requisiti di motivazione in tale ambito vedi
DTF 133 III 629 consid. 2.4.2). Come si è visto, in concreto non si è più in
presenza di una procedura probatoria defatigante o dispendiosa, né il
ricorrente dimostra che il PP, dopo aver completato le richieste informazioni
preliminari, non potrebbe concludere rapidamente il procedimento. Il ricorso è
quindi inammissibile anche sotto questo aspetto (DTF 133 IV 288 consid. 3.3;
133 III 629 consid. 2.4.2 pag. 634 in alto).

Per di più, il Tribunale federale ha precisato che in ambito penale l'art. 93
cpv. 1 lett. b LTF dev'essere interpretato in maniera ancora più restrittiva,
poiché altrimenti occorrerebbe riconoscere l'ammissibilità di ricorsi diretti,
come in concreto, contro le differenti decisioni prese nel corso della
procedura, in particolare contro la promozione dell'accusa o il rinvio a
giudizio, decisioni che secondo la prassi non possono essere impugnate
immediatamente (DTF 133 IV 288 consid. 3.2).
3. Ne segue, che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico, al Giudice
dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 novembre 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri