Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.309/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_309/2009

Sentenza del 3 dicembre 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
patrocinata dall'avv. Edy Grignola,
ricorrente,

contro

Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone
Ticino, 6900 Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6900 Lugano,
opponenti.

Oggetto
detenzione preventiva,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 ottobre 2009 dalla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________ è stata arrestata nell'ambito di un procedimento penale una prima
volta il 4 aprile 2007 ed è poi stata posta in libertà provvisoria il 21 giugno
2007. La procedura è sfociata in un atto d'accusa del 20 ottobre 2008, che l'ha
rinviata a processo per le imputazioni di truffa aggravata (da gennaio 2003 a
dicembre 2006) per un importo di fr. 1'111'404.-- e ripetuta falsità in
documenti. Il procedimento è pendente presso il Tribunale penale cantonale: il
dibattimento non è ancora stato aggiornato.

B.
Il Ministero pubblico, in seguito a una denuncia del 2 settembre 2009 della
fondazione B.________, ha aperto sempre nei confronti di A.________ un nuovo
procedimento penale, per titolo di appropriazione indebita, falsità in
documenti e subordinatamente truffa. Il 22 settembre 2009 il Procuratore
pubblico (PP) ha quindi emanato un ordine di arresto, confermato il giorno
successivo dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR). Il 30 settembre
seguente l'interessata ha chiesto di essere posta in libertà provvisoria. Il
perito psichiatrico intervenuto nel primo procedimento, nuovamente
interpellato, ha ribadito in sostanza quanto indicato nel primo referto. Il PP
ha preavvisato negativamente la domanda, ritenendo esistere seri indizi di
colpevolezza, bisogni dell'istruzione e un grave pericolo di recidiva. Il 9
ottobre seguente il GIAR ha respinto l'istanza di libertà, scartando, in
assenza di un progetto terapeutico concreto e dettagliato, l'adozione di
eventuali misure sostitutive. Con giudizio del 20 ottobre 2009 la Camera dei
ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il
ricorso introdotto dell'arrestata contro il giudizio del GIAR.

C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al
Tribunale federale. Chiede di annullarla e di concederle l'immediata libertà
provvisoria, assegnandole un termine di tre settimane entro il quale comunicare
al PP il nome del medico psichiatra che la curerà e, per il suo tramite, la
consegna al PP di un programma terapeutico.

D.
La CRP e il GIAR si rimettono al giudizio del Tribunale federale, il PP propone
la reiezione del gravame. Esprimendosi al riguardo, la ricorrente insiste sulla
violazione del principio della proporzionalità.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1).

1.2 Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione
emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa
a una domanda di scarcerazione è ammissibile, il rimedio è tempestivo (art. 100
cpv. 1 LTF) e la legittimazione della ricorrente pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF).
Si tratta di una decisione processuale incidentale riguardante un provvedimento
coattivo, che espone l'accusata mantenuta in detenzione a un pregiudizio
irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 134 IV 237 consid. 1.3
pag. 240). Secondo l'art. 107 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale, se accoglie un
ricorso e se non rinvia la causa all'autorità inferiore, può giudicare esso
stesso nel merito, motivo per cui la domanda di immediata scarcerazione è
ammissibile (DTF 133 I 270 consid. 1.1).

2.
2.1 Il carcere preventivo è compatibile con la libertà personale, garantita
dall'art. 10 cpv. 2 Cost., solo se si fonda su una base legale (art. 31 cpv. 1
e art. 36 cpv. 1 Cost.; DTF 133 I 270 consid. 2.2): questa è data in concreto
dagli art. 95 segg. CPP/TI. La legittimità della detenzione va esaminata
innanzitutto secondo le disposizioni del diritto cantonale (DTF 114 Ia 281
consid. 3). Per l'interpretazione e l'applicazione del diritto alla libertà
personale il Tribunale federale considera inoltre le garanzie minime contenute
nell'art. 5 CEDU, in quanto esse contribuiscano a concretizzarlo (DTF 115 Ia
293 consid. 4; 114 Ia 281 consid. 3). Infine, la privazione della libertà
dev'essere giustificata dall'interesse pubblico e rispettare il principio della
proporzionalità (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.; DTF 123 I 268 consid. 2c).

2.2 Giusta l'art. 95 cpv. 2 CPP/TI l'accusato può essere arrestato se esistono
a sua carico gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto
e in presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di
fuga, i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva. La giurisprudenza,
citata dalla CRP, ha ulteriormente definito nel solco di quella del Tribunale
federale questa disposizione.

2.3 Secondo la giurisprudenza, la detenzione preventiva fondata su un pericolo
di recidiva serve a impedire all'accusato di commettere altri reati e ha quindi
innanzitutto uno scopo di prevenzione speciale, ciò che è compatibile con la
Costituzione e l'art. 5 n. 1 lett. c CEDU (DTF 133 I 270 consid. 2.1). Essa può
anche perseguire lo scopo processuale di accelerare la procedura, impedendo che
il procedimento si complichi e si prolunghi in seguito alla commissione di
nuovi reati (DTF 135 I 71 consid. 2.2 e rinvii).

2.4 Essa è rispettosa del principio della proporzionalità, se la prognosi di
una ricaduta è molto sfavorevole e si prospettano reati gravi. La possibilità
soltanto ipotetica che l'accusato possa commettere altri reati o la probabilità
che si prospettino reati solo lievi non sono per contro sufficienti a
giustificare la detenzione (DTF 133 I 270 consid. 2.2; 125 I 60 consid. 3a; 124
I 208 consid. 5 pag. 213). Perché sia realizzato un rischio di recidiva non
occorre che l'interessato abbia già eseguito atti concreti volti a commettere i
reati, ma è sufficiente che la probabilità ch'essi si verifichino risulti molto
alta in base a una valutazione complessiva delle circostanze e della situazione
personale del detenuto (DTF 125 I 361 consid. 5). Infine il carcere preventivo,
come ogni forma di privazione della libertà, può essere ordinato o mantenuto
solo quale "ultima ratio": dove possa essere sostituito da provvedimenti meno
incisivi, si deve prescindere dall'ordinarlo o mantenerlo e al suo posto
dev'essere predisposta una misura sostitutiva, quale l'imposizione di misure di
assistenza medica, di controlli periodici o di altre misure di sostegno
stazionarie (cfr. art. 96 CPP/TI; DTF 135 I 71 consid. 2.3; 133 I 270 consid.
2.2).

2.5 Secondo l'art. 31 cpv. 1 Cost., il Tribunale federale rivede con libero
potere l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale di livello
legislativo e regolamentare; invece, le constatazioni di fatto dell'autorità
cantonale sono rivedute soltanto dal profilo dell'arbitrio, e l'esercizio del
potere di apprezzamento, che le compete, è pure sindacato nel ristretto ambito
dell'abuso o dell'eccesso di apprezzamento (DTF 135 I 71 consid. 2.5 e rinvii).

3.
3.1 La ricorrente non contesta la sussistenza di seri indizi di colpevolezza,
ma fa valere una violazione del principio della proporzionalità, poiché la CRP
non si sarebbe pronunciata sulla sua osservazione secondo cui il pericolo di
recidiva sarebbe scongiurabile con un'adeguata terapia, ch'ella si impegnerebbe
a seguire una volta ritrovata la libertà. Critica in particolare il fatto che
la Corte cantonale non si è espressa sulla possibilità di adottare misure
sostitutive.

Essa sostiene inoltre che, in concreto, il pericolo di recidiva non verterebbe
su reati di particolare pericolosità sociale, come quelli inerenti al traffico
di stupefacenti o ai reati contro la vita, l'integrità della persona o quella
sessuale, né si sarebbe in presenza di un'accusata incline ad assumere
comportamenti violenti o di elevata pericolosità sociale. Sostiene che la
recidiva non sarebbe così altamente probabile da apparire senz'altro
inevitabile e quindi scongiurabile soltanto con la detenzione, detto pericolo
potendo essere evitato, come rilevato dal perito, con l'impegno della
ricorrente a seguire una psicoterapia, integrata da una terapia farmacologica,
che le permetta di curare i suoi disturbi.

3.2 La CRP, con riferimento alla dottrina (NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht,
4a ed. 2004, n. 701b), ha ritenuto che la fattispecie in esame assurgerebbe a
caso scolastico di pericolo di recidiva, la ricorrente essendo stata arrestata
per gravi e importanti malversazioni finanziarie e, scontati circa due mesi e
mezzo di detenzione preventiva, prima ancora del dibattimento, in condizioni di
libertà provvisoria ha compiuto ulteriori malversazioni dello stesso genere, e
in più occasioni, anche se per importi più contenuti. Ha poi rilevato che il
perito ha riconfermato l'esistenza di un pericolo di recidiva, qualificato come
non importante, ma legato alla situazione personale della ricorrente,
necessitante un trattamento psicoterapeutico, cessato dopo la prima
scarcerazione. Ne ha concluso che i fatti dimostrano che l'assenza della
terapia ha attualizzato il pericolo di recidiva.

La Corte cantonale, ha ritenuto rispettati i principi della proporzionalità e
della celerità considerando che la carcerazione preventiva subita appare
inferiore alla pena che potrebbe essere inflitta alla ricorrente in caso di
condanna (cfr. DTF 128 I 149 consid. 2.2; 126 I 172 consid. 5a). Ha rilevato
che i due procedimenti penali confluiranno in un unico dibattimento e in un
unico giudizio con un'eventuale pena complessiva, ricordato che il primo
procedimento è in attesa dell'aggiornamento e che il secondo è vicino alla sua
conclusione.

3.3 Nel rapporto 6 febbraio 2008, il perito psichiatrico concludeva che non si
poteva escludere che la ricorrente infrangesse di nuovo la legge, ritenendo
tuttavia questa eventualità piuttosto remota, poiché dalle osservazioni
effettuate non affioravano elementi tali da lasciar intravedere un rischio
importante di recidiva, soprattutto se la peritanda avesse beneficiato di una
presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica. Ciò poiché i reati da lei
perpetrati apparivano cronologicamente connessi con un periodo di grande
stress, una situazione che - con un'adeguata amministrazione delle proprie
risorse psicofisiche e in particolare emotive, che il sostegno medico
specialistico dovrebbe favorire - non si dovrebbe ripresentare. Aggiungeva che
la probabilità di compiere nuovi reati era da ritenere bassa. Rilevava infine
che, dovendo indicare un tipo di reati più a rischio, si poteva immaginare la
stessa tipologia di quelli commessi nel [primo] procedimento penale (reati
contro il patrimonio) e che non vi era ragione di considerare probabile il
rischio ch'ella commettesse reati di altro tipo (reati contro la persona). Il
perito esponeva che il rischio di recidiva poteva essere verosimilmente ridotto
al minimo qualora la ricorrente avesse continuato il percorso terapeutico
regolare in corso all'epoca, essendo sufficiente la terapia ambulatoriale
intrapresa in modo autonomo.
Nella rivalutazione del 5 ottobre 2009, lo psichiatra afferma che i nuovi fatti
non lo portano a modificare la sua precedente valutazione, rilevando che la
ricorrente si trova, semmai, in uno stato migliore di allora, sebbene la sua
struttura depressiva sia percettibile e il suo stato clinico non possa ancora
essere considerato ristabilito. Le modalità d'esecuzione delle nuove
malversazioni ricalcherebbero quelle del primo procedimento, il "modus
operandi" essendo sostanzialmente lo stesso, come anche il tentativo di far
ricadere la colpa su altre persone, modalità sintomatica di una struttura
ancora immatura, perlomeno settorialmente, e bisognosa di un sostegno
terapeutico più importante di quello attualmente in corso. A suo dire, una
presa a carico più intensa e mirata è verosimilmente la miglior profilassi
contro eventuali ricadute. Sotto la pressione di un'affettività instabile, con
ansia, angoscia e depressività, la ricorrente potrebbe nuovamente ricadere in
agiti di questo tipo, pericolo che tuttavia, secondo il perito, potrebbe essere
efficacemente arginato con un intervento terapeutico accurato.

Nella risposta al ricorso, il PP precisa che per i fatti oggetto del secondo
procedimento è stata promossa l'accusa per i reati di appropriazione indebita,
furto, truffa e falsità in documenti e che si tratta quindi di reati
patrimoniali gravi, ossia crimini. Sottolinea che, contrariamente all'assunto
ricorsuale, la ricorrente ha delinquito ancora nel 2009 (marzo/aprile),
formando documenti falsi per celare le malversazioni commesse, per cui misure
sostitutive, come proposte dalla difesa, non potrebbero entrare in linea di
conto.

3.4 La CRP, disattendendo il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e 36
cpv. 3 Cost.) e il diritto di essere sentito della ricorrente (art. 29 cpv. 2
Cost.), contrariamente al GIAR che aveva illustrato i motivi del suo rifiuto di
ordinarle, non si è del tutto espressa sull'eventuale adozione di misure
sostitutive della carcerazione preventiva, né essa ha spiegato perché quelle
proposte dalla ricorrente non potrebbero entrare in linea di conto. La Corte
cantonale ha quindi disatteso l'obbligo di esaminare diligentemente possibili
misure sostitutive della detenzione preventiva, segnatamente, ricordato che non
spetta di massima in primo luogo al Tribunale federale valutare e ordinare
l'adozione di tali provvedimenti (DTF 133 I 270 consid. 3.3), quella del
trattamento medico richiesto dalla ricorrente.

Ricordato che il carcere preventivo costituisce l'ultima ratio (DTF 135 I 71
consid. 2.3), essa non poteva limitarsi ad addurre che si sarebbe in presenza
di un caso scolastico di recidiva, richiamando semplicemente l'esempio addotto
dal citato autore (commissione dopo poco tempo di un furto con scasso in
seguito alla condanna per 50 furti con scasso), considerato pure che, sebbene
non si sia in presenza di reati di lieve entità visto l'importo delle
malversazioni oggetto del primo procedimento, non si è confrontati con gravi
reati contro l'integrità della persona.

Ciò vale a maggior ragione poiché anche la rinuncia ad adottare misure
sostitutive dev'essere esaminata e sufficientemente motivata, ritenuto che in
concreto la ricorrente si è dichiarata disponibile a seguire una terapia presso
un medico psichiatra e un programma terapeutico, se del caso pure con la
somministrazione di determinati medicamenti (sentenza 1B_44/2008 del 13 marzo
2008 consid. 8 e 9). Per di più, dagli atti di causa risulta che attualmente la
ricorrente non esercita più, né ella lo sostiene, un'attività lavorativa,
nell'ambito della quale potrebbe nuovamente perpetrare, come nel passato, i
menzionati reati.

3.5 D'altra parte, la Corte cantonale nemmeno si è pronunciata, se non in
maniera sommaria, sulla portata della perizia e della nota nuova valutazione
compiuta dallo psichiatra, secondo le quali il rischio di recidiva potrebbe
essere ridotto al minimo con adeguate cure terapeutiche, ricordato invero che
le conclusioni contenute nel primo referto parrebbero, per lo meno
parzialmente, essere state contraddette dalle successive malversazioni compiute
dalla ricorrente (cfr. Rusca/Salmina/ Verda, Commento del Codice di Procedura
Penale ticinese, 1997, n. 31 ad art. 95).

4.
4.1 Ne segue che il ricorso dev'essere accolto, la sentenza impugnata annullata
e la causa rinviata alla CRP per nuovo giudizio. Ciò non comporta comunque
l'accoglimento della domanda di scarcerazione, ricordato altresì che il nuovo
giudizio dovrà essere emanato in termini brevi.

4.2 Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF). La Repubblica
e Cantone del Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità per ripetibili
della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione emanata il 20 ottobre 2009 dalla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata. La causa
viene rinviata all'istanza precedente per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.

2.
La richiesta di scarcerazione è respinta.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr.
2'000.-- per ripetibili della sede federale.

5.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico, al
Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 dicembre 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri