I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.306/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_306/2009 Sentenza del 28 ottobre 2009 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Féraud, Presidente, Cancelliere Crameri. Parti A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, opponente. Oggetto patrocinio d'ufficio, ricorso contro la sentenza emanata il 1° ottobre 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di ingiuria, A.________ ha chiesto di nominargli un difensore d'ufficio; che con decisione del 31 agosto 2009 il Giudice dell'istruzione e dell'arresto, ritenuto si tratti di un caso bagatella, ha respinto la richiesta; che con giudizio del 1° ottobre 2009 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ha respinto un ricorso dell'istante, posto in stato d'accusa dinanzi alla Pretura penale con una proposta di condanna a una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di cinque aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna e a una multa di fr. 200.--, ritenuto che il Procuratore pubblico rinuncerà a partecipare al dibattimento e che dagli atti risulta che l'insorgente è capace di difendere i suoi interessi; che avverso questa sentenza A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale; che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e le indicazioni dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2); che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi addotti nel criticato giudizio, limitandosi in maniera inammissibile a rinviare agli atti cantonali; che il gravame, non motivato, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito; che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF). Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla Pretura penale. Losanna, 28 ottobre 2009 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Féraud Crameri