Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.264/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_264/2009

Sentenza del 18 novembre 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Raselli, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Broggini,
ricorrente,

contro

Presidente della Corte delle assise correzionali
Giudice B.________, Palazzo di giustizia,
opponente.

Oggetto
procedimento penale (ricusa),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'11 agosto 2009 dalla
Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:

A.
Con sentenza del 5 giugno 2008, la Corte delle assise criminali di Locarno,
presieduta dal Giudice C.________, ha ritenuto A.________ colpevole di ripetuta
appropriazione indebita e falsità in documenti. Lo ha quindi condannato alla
pena detentiva di tre anni, sospesa condizionalmente in ragione di diciotto
mesi, per un periodo di prova di tre anni. L'accusato è stato contestualmente
prosciolto dalle imputazioni di truffa, amministrazione infedele, riciclaggio
semplice, rispettivamente aggravato, e falsità in atti formati da pubblici
ufficiali o funzionari.

B.
Adita dall'accusato, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello (CCRP) ne ha parzialmente accolto il gravame con giudizio del 29
dicembre 2008. Ha in particolare annullato, limitatamente alla condanna per
appropriazione indebita riferita all'operazione di addebito di due determinati
conti bancari, il dispositivo 1.1 della sentenza di primo grado ed ha rinviato
la causa a una nuova Corte di assise, affinché procedesse alla prospettazione
di nuove imputazioni e, in caso di opposizione dell'interessato, alla
sospensione del dibattimento per la presentazione di un nuovo atto di accusa
che contempli le nuove imputazioni.

C.
Il 31 marzo 2009 la Presidente della Corte delle assise criminali Giudice
B.________ ha trasmesso alle parti una "bozza di rinvio a giudizio che tiene
luogo di atto d'accusa", allestita in esecuzione del giudizio della CCRP. Ha
nel contempo assegnato alle parti un termine per pronunciarsi al riguardo,
rilevando in particolare che in caso di dissenso gli atti sarebbero stati
ritornati al Procuratore pubblico (PP) per la presentazione di un nuovo atto
d'accusa. Siccome le parti non hanno aderito al rinvio a giudizio dinanzi alla
nuova Corte, gli atti sono stati trasmessi al PP, che il 23 giugno 2009 ha
messo A.________ in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise
correzionali di Locarno per i reati di truffa, alternativamente appropriazione
indebita, tentata e consumata estorsione.

D.
L'accusato ha presentato il 30 giugno 2009 dinanzi alla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello (CRP) un'istanza di ricusa nei confronti della
Giudice B.________, che avrebbe presieduto la nuova Corte. Statuendo l'11
agosto 2009, la CRP ha ritenuto tardiva l'istanza, siccome l'accusato avrebbe
dovuto avvedersi già all'atto della trasmissione della "bozza di rinvio a
giudizio" che la nuova Corte sarebbe stata presieduta dalla giudice ricusata.
Ha nondimeno negato che gli atti svolti dalla stessa in vista del nuovo
dibattimento, segnatamente l'allestimento della "bozza", potessero giustificare
un suo sospetto di prevenzione.

E.
A.________ impugna questa sentenza dinanzi al Tribunale federale con un ricorso
in materia penale del 15 settembre 2009. Chiede di annullarla e di riformarla
nel senso di accogliere l'istanza di ricusa. Fa valere la violazione della
garanzia di un giudice indipendente e imparziale e del divieto dell'arbitrio.
Il ricorrente postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.

F.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre la
Presidente della Corte delle assise correzionali contesta l'esistenza di motivi
per dubitare della sua imparzialità.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia penale è ammissibile contro decisioni pregiudiziali o
incidentali notificate separatamente e concernenti domande di ricusazione (art.
78 cpv. 1 in relazione con l'art. 92 cpv. 1 LTF). La nozione di decisioni
pronunciate in materia penale giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF comprende infatti
anche quelle fondate sul diritto di procedura penale (DTF 133 IV 335 consid.
2). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1
LTF). Diretto contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza
(art. 80 cpv. 1 LTF) e presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), il
gravame è quindi di massima ammissibile.

2.
2.1 Il ricorrente critica l'agire della Presidente della Corte delle assise
correzionali nella preparazione del nuovo dibattimento a seguito del rinvio
della CCRP. Le rimprovera di avere redatto la "bozza di rinvio a giudizio" del
31 marzo 2009 cercando di limitare in modo inammissibile il tema del processo,
ritenendo in particolare come cresciuti in giudicato taluni dispositivi della
prima sentenza di condanna. Al dire del ricorrente, il magistrato in questione
avrebbe già considerato come fondate le nuove imputazioni prospettate dalla
CCRP, disponendo nei suoi confronti un vero e proprio atto di accusa e dando
l'impressione di avere anticipato il giudizio in merito alle stesse.

2.2 La garanzia del diritto a un giudice imparziale vieta l'influsso sulla
decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della
necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (DTF 134 I 238
consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a; 125 I 209 consid. 8a). Questa garanzia è
concretata in primo luogo dalle regole cantonali sulla ricusa e l'esclusione o
astensione obbligatoria (DTF 116 Ia 14 consid. 4), che devono, unitamente a
quelle concernenti l'organizzazione dei tribunali, essere concepite in modo
tale da garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici conformemente
alle esigenze degli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. (DTF 125 I 209 consid.
8a; 119 consid. 3a).

Indipendentemente dai precetti del diritto cantonale, la Costituzione federale
e la CEDU assicurano comunque a ciascuno il diritto di sottoporre la propria
causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento
libero e imparziale. Sebbene la semplice affermazione della parzialità basata
sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente per fondare un
dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto:
bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione
e a far sorgere un rischio di parzialità, per giustificare la sua ricusazione
(DTF 134 IV 289 consid. 6.2.1; 133 I 1 consid. 6.2; 126 I 168 consid. 2a).

2.3 La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. 1.1; 116
Ia 14 consid. 4). Sotto il profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato
ricusato offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di
parzialità; sono considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere
funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono
rivestire le apparenze stesse (DTF 126 I 168 consid. 2a e rinvii). Il
giudicabile può invero personalmente risentire certi atteggiamenti del
magistrato come determinati da parzialità, ma è decisivo sapere se le
apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente
giustificate (DTF 134 I 238 consid. 2.1; 128 V 82 consid. 2a; 116 Ia 135
consid. 2a e b).

La prassi costante del Tribunale federale nega ai provvedimenti procedurali,
pur con effetti contrari agli interessi dell'istante, l'idoneità a fondare il
dubbio oggettivo della prevenzione e della parzialità del magistrato nei suoi
confronti (DTF 117 Ia 324 consid. 2). Rientra nelle funzioni del magistrato
decidere questioni controverse e delicate e i provvedimenti presi nell'ambito
del normale svolgimento del suo ufficio non permettono da soli di concludere
per una sua parzialità, nemmeno quand'essi dovessero poi rivelarsi errati.
Eventuali sbagli possono e devono essere contestati seguendo il normale corso
d'impugnazione. Unicamente errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali
da essere considerati come violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono
se del caso giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione (DTF 116 Ia 14
consid. 5b pag. 20, 135 consid. 3a).

2.4 II fatto che un giudice abbia già partecipato alla medesima fattispecie in
un altro stadio della procedura, può risvegliare il sospetto di parzialità (DTF
134 IV 289 consid. 6.2.1). Da un punto di vista generale, il problema posto da
simili situazioni è quello di sapere se il giudice, partecipando a stadi
precedenti della procedura, ha avuto modo di intervenire in maniera tale da non
poter più essere considerato imparziale perché suscettibile di proiettare nel
procedimento successivo le sue riflessioni, le sue domande, rispettivamente le
sue interpretazioni, venendo ad interagire con la fattispecie in maniera
diversa da quello che farebbe un giudice che non si fosse ancora mai occupato
del caso (cosiddetta prevenzione). La giurisprudenza ha ritenuto a più riprese
compatibile con la garanzia costituzionale dell'indipendenza e
dell'imparzialità dei giudici la partecipazione di un magistrato ad altre
decisioni precedenti. Di massima, né l'art. 30 cpv. 1 Cost. né l'art. 6 n. 1
CEDU esigono infatti che un giudice debba ricusarsi a motivo che in un
precedente stadio del processo abbia reso una decisione sfavorevole
all'interessato (DTF 116 la 135 consid. 3a e b).

La giurisprudenza non stabilisce in maniera generale l'esistenza della
prevenzione: essa dev'essere infatti esaminata in ogni caso concreto (DTF 126 I
68 consid. 3c pag. 73). Quando il giudice ha già partecipato alla causa in uno
stadio anteriore, è infatti determinante il quesito di sapere se l'esito della
vertenza sugli argomenti rimasti aperti non sia già predeterminato, ma sia
ancora effettivamente indeciso riguardo all'accertamento dei fatti e alla
risoluzione delle questioni giuridiche, tenuto conto in particolare del potere
d'esame spettante al giudice (DTF 134 IV 289 consid. 6.2.1; 131 I 24 consid.
1.2 e rinvii, 113 consid. 3.4; sentenza 1B_222/2007 del 29 novembre 2007
consid. 3.3, in: RtiD II-2008 pag. 23 segg.).
2.5
2.5.1 Secondo l'art. 296 CPP/TI, in caso di accoglimento del ricorso per
cassazione, la CCRP riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per un
nuovo giudizio (cpv. 1). In caso contrario, rinvia la causa alla competente
Corte del merito; questa sarà composta da altri giudici e giurati, a meno che
la cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione
della sentenza o che il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena
(cpv. 2).
2.5.2 Con la sentenza del 29 dicembre 2008, la CCRP ha parzialmente accolto il
ricorso per cassazione del ricorrente e ha rinviato gli atti a una nuova Corte
di merito perché gli prospettasse le imputazioni di coazione e di estorsione
nonché, in relazione all'addebito di un conto bancario, di truffa,
rispettivamente appropriazione indebita. A seguito del rinvio, la giudice
ricusata ha allestito la citata "bozza di rinvio a giudizio che tiene luogo di
atto d'accusa", prospettando le nuove imputazioni da giudicare. L'ha quindi
sottoposta alle parti perché si esprimessero al proposito: se l'avessero
condivisa, sarebbe stata indetta un'udienza per incombenti allo scopo di
fissare la data del dibattimento e discutere le questioni organizzative. In
caso contrario, gli atti sarebbero stati rinviati al PP per la presentazione di
un nuovo atto d'accusa, come si è verificato nella fattispecie.
Nella risposta al gravame, la Giudice B.________ precisa che la bozza sarebbe
stata destinata a circoscrivere l'oggetto del nuovo processo, contenendo (in
forma interrogativa indiretta) i quesiti che la CCRP ha rinviato per un nuovo
giudizio. La bozza non costituiva un atto di accusa e non rappresentava quindi
l'opinione della giudice, ma si limitava a tradurre in forma esplicita i
dispositivi della sentenza della CCRP. Finalizzata a garantire i diritti della
difesa, la bozza poteva del resto ancora essere emendata e corretta qualora
contenesse errori o sviste.

2.6 Il ricorrente non sostiene che la giudice ricusata avrebbe commesso gravi
scorrettezze procedurali per avere elaborato la criticata "bozza di rinvio a
giudizio". Egli non adduce in particolare che tale modo di procedere sarebbe
stato di per sé vietato, ma ribadisce essenzialmente l'opinione secondo cui la
giudice avrebbe agito come un Procuratore pubblico, emanando un vero e proprio
atto d'accusa, lasciando intendere che le nuove imputazioni sarebbero fondate,
circoscrivendo illegittimamente il tema del nuovo processo e considerando come
già cresciuti in giudicato segnatamente i dispositivi relativi alla confisca
dei beni sequestrati e alle pretese della parte civile. Il ricorrente, che non
censura un accertamento arbitrario dei fatti, non si confronta tuttavia con i
considerandi della sentenza impugnata in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e
106 cpv. 2 LTF, limitandosi in sostanza a ribadire quanto esposto dinanzi alla
CRP, lamentando il fatto che, in quella sede, i rimproveri mossi alla giudice
ricusata non sarebbero stati considerati nel loro insieme (cfr., sulle esigenze
di motivazione, DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 e rinvii).
Ora, non risulta che delimitando l'oggetto del nuovo dibattimento la giudice
ricusata si sia scostata dalle indicazioni dell'istanza superiore. Le nuove
imputazioni e le relative fattispecie esposte nella criticata "bozza di rinvio
a giudizio" riprendono infatti sostanzialmente il contenuto della sentenza del
29 dicembre 2008 della CCRP. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la
giudice non si è espressa sulla fondatezza delle accuse, ma si è limitata a
prospettargliele al fine di circoscrivere l'oggetto del processo,
consentendogli nel contempo di organizzare efficacemente la sua difesa.
L'accennata censura di violazione del diritto di essere sentito è
inconsistente, ritenuto che nell'ambito del nuovo dibattimento il ricorrente
potrà pronunciarsi compiutamente sulle imputazioni rimproverategli e, se del
caso, avrà pure la facoltà di addurre ulteriori mezzi di prova a suo discarico
(cfr. sentenza 1B_222/2007 citata, consid. 4.6 e 5.3 e rinvii). L'esito del
processo non è quindi manifestamente già predefinito, né la giudice ricusata ha
espresso alcuna opinione in merito. In particolare, non ha manifestato alcun
convincimento al riguardo rinviando per finire gli atti al PP perché
presentasse un nuovo atto di accusa. Visto il dissenso delle parti alla citata
bozza, la Presidente della Corte delle assise ha infatti semplicemente
proceduto secondo le indicazioni della CCRP e conformemente all'art. 250 CPP/
TI, senza addurre una qualsiasi dichiarazione da cui risulta che si sia già
formata un'opinione definitiva sulla sorte della causa. D'altra parte, il fatto
ch'essa abbia erroneamente ritenuto che i dispositivi della sentenza 5 giugno
2008 relativi alla confisca dei beni sequestrati e alle pretese della parte
civile fossero cresciuti in giudicato, non può essere letto alla stregua di
un'anticipazione del giudizio di merito, né costituisce uno sbaglio
particolarmente grave, tale da essere considerato come una violazione dei
doveri di magistrato. La questione poteva del resto anche non apparire
d'acchito evidente, ritenuto che il giudizio della CCRP non ha statuito
esplicitamente su tali aspetti. Nel loro complesso, i motivi addotti dal
ricorrente non giustificano quindi un sospetto oggettivo di prevenzione e di
parzialità della giudice ricusata nei suoi confronti.

2.7 Poiché, nel merito, la sentenza impugnata regge chiaramente di fronte
all'art. 30 cpv. 1 Cost., non occorre esaminare se, come ha preliminarmente
ritenuto la Corte cantonale, l'istanza di ricusa sarebbe di per sé stata
irricevibile siccome tardiva.

3.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. La
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta
essendo il gravame sin dall'inizio manifestamente privo di esito favorevole
(art. 64 cpv. 1 LTF). Tuttavia, vista la situazione finanziaria del ricorrente,
si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Presidente della Corte
delle assise correzionali e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 novembre 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Gadoni