I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.14/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_14/2009 Sentenza del 18 febbraio 2009 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Féraud, presidente, cancelliere Gadoni. Parti A.________, ricorrente, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, contro Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna, opponente. Oggetto sequestro a scopo di confisca, ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2008 dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Considerando: che il 19 gennaio 2009 A.________ ha presentato al Tribunale federale, tramite un patrocinatore, un ricorso in materia penale contro la sentenza 2 dicembre 2008 della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che respingeva in quanto ammissibile un reclamo dell'interessato contro il diniego del Ministero pubblico della Confederazione di dissequestrare dei beni patrimoniali; che, con decreto presidenziale del 23 gennaio 2009, il patrocinatore del ricorrente è stato invitato a produrre la procura entro il 9 febbraio successivo, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF); che, secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF, i patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura; che la mancata presentazione della procura entro il termine fissato per sanare il vizio comporta l'inammissibilità del gravame (art. 42 cpv. 5 LTF); che la procura non è stata prodotta, per cui il gravame, che può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, non può essere esaminato nel merito; che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); ch'esse sono quindi poste a carico del patrocinatore, il quale ha concretamente agito quale rappresentante senza autorizzazione (cfr. art. 71 LTF in relazione con l'art. 18 cpv. 3 PC); per questi motivi, il presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del patrocinatore. 3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Losanna, 18 febbraio 2009 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: Féraud Gadoni