Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.133/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_133/2009

Sentenza del 2 giugno 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Raselli, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Adriano A. Sala,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano,
opponente.

Oggetto
procedimento penale (decreto di accusa),

ricorso contro la decisione emanata il 6 aprile 2009
dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel 2002 nei confronti dell'avv. dott. A.________ è stato aperto un
procedimento penale per ipotesi di violazione di domicilio (art. 186 CP). Per
quanto qui interessa, nel 2008, l'indagato ha chiesto al Procuratore pubblico
(PP) di richiamare dalla Pretura di Lugano un incarto concernente la
rivendicazione della proprietà dell'immobile in relazione al quale sarebbe
stato commesso l'ipotizzato reato e di sospendere la procedura penale in attesa
del giudizio civile: misure necessarie, al suo dire, per accertare l'avente
diritto ai sensi dell'art. 186 CP. Con sentenza 1B_53/2009 del 2 aprile 2009,
il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato
dall'indagato contro il rifiuto del PP, confermato dal Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, di dar seguito alle citate istanze.

B.
Con decreto di accusa dell'11 febbraio 2009, il PP ha posto A.________ in stato
di accusa davanti alla Pretura penale, per essersi indebitamente introdotto,
nel 2002, nella casa di sua proprietà, "lecitamente" occupata da B.________,
proponendone la condanna alla pena pecuniaria di fr. 32'400.-- (quindici
aliquote di fr. 2'160.--), sospesa condizionalmente, e a una multa. Adita
dall'accusato, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha
dichiarato irricevibile il ricorso.

C.
Avverso questa decisione A.________ presenta al Tribunale federale un ricorso
in materia penale, chiedendo di annullarla.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1).

1.2 La decisione impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce
pertanto una decisione incidentale. I ricorsi in materia penale contro
decisioni incidentali sono ammissibili soltanto a determinate condizioni (art.
78 cpv. 1 in relazione con l'art. 93 cpv. 1 LTF). La legittimazione del
ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e il ricorso
tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).

2.
2.1 La CRP ha ritenuto che l'eccezione sollevata dall'accusato, secondo cui
B.________ non sarebbe l'avente diritto dell'immobile giusta l'art. 186 CP, per
cui occorrerebbe sospendere il procedimento penale e acquisire agli atti
l'incarto inerente alla causa civile sulla rivendicazione della proprietà,
tendente a dimostrare l'asserita occupazione illecita dello stabile (al
riguardo cfr. la sentenza 4C.356/2005 del 21 marzo 2006), concerne questioni di
merito, che esulano dai motivi di ricorso previsti dall'art. 201 CPP/TI. Spetta
quindi al giudice del merito pronunciarsi al riguardo.

2.2 Ora, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, contro le decisioni pregiudiziali e
incidentali notificate separatamente, che non rientrano nella fattispecie
dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile soltanto se esse possono causare un
pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
2.2.1 Riguardo alla prima condizione, il ricorrente si limita ad addurre che
non si potrebbe affermare ch'egli dovrebbe attendere una formale
incriminazione, con il conseguente pubblico dibattimento, per difendersi
dall'asserita ingiustificata accusa promossa nei suoi confronti, ritenuto che
il solo fatto di subire un procedimento penale, senza potersi avvalere delle
necessarie prove a discarico, costituirebbe al suo dire un pregiudizio
giuridico irreparabile.
2.2.2 Come noto al ricorrente (causa 1B_53/2009, citata), questo assunto è
privo di qualsiasi consistenza. Secondo la costante prassi, la promozione
dell'accusa e un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, come in generale il
fatto di dover subire un procedimento penale, non rappresentano infatti di
massima pregiudizi irreparabili di natura giuridica (DTF 133 IV 288 consid.
3.1, 139 consid. 4; 134 IV 43 consid. 2.1). Riguardo ai diritti di difesa, il
ricorrente potrà avvalersene compiutamente dinanzi al giudice di merito,
ritenuto che il 16 marzo 2009 egli ha interposto opposizione al decreto di
accusa.
2.2.3 Il ricorrente richiama anche l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, condizione che
riprende la disciplina prevista dal previgente art. 50 cpv. 1 OG (messaggio
concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF
2001 3890 in alto n. 4.1.4.1; DTF 134 II 142 consid. 1.2.3; 133 II 409 consid.
1.2).

Ora, limitandosi ad accennare, del resto in maniera del tutto generica,
all'audizione di numerosi testi e al richiamo degli incarti delle procedure
civili pendenti e di quello fiscale del querelato B.________, il ricorrente
neppure tenta di rendere verosimile che l'accoglimento del gravame
permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa
(DTF 133 III 629 consid. 2.4.2 pag. 634 in alto). Per di più, il Tribunale
federale ha precisato che in ambito penale l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF
dev'essere interpretato in maniera ancora più restrittiva, poiché altrimenti
occorrerebbe riconoscere l'ammissibilità di ricorsi diretti contro le
differenti decisioni prese nel corso della procedura, in particolare, come in
concreto, contro la promozione d'accusa o il rinvio a giudizio, decisioni che
secondo la prassi non possono essere impugnate immediatamente (DTF 133 IV 288
consid. 3.3; 139 consid. 4 pag. 141; sentenza 6B_782/2008 del 12 maggio 2009).

3.
Ne segue, che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art.
66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 giugno 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri