Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 979/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_979/2008 {T 0/2}

Sentenza del 16 luglio 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.

Parti
Dott. X.________, patrocinato dall'avv. Rossano Bervini, ricorrente,

contro

1. santésuisse, Via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. Mario
Molo,
2. Commissione Paritetica di Fiducia OMCT/ santésuisse, Via Cantonale, Stabile
Legacci, 6802 Rivera, patrocinata dall'avv. Giorgio Foppa,
opponenti,

Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino, Divisione della Giustizia,
6500 Bellinzona.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie (economicità del trattamento, ricusazione),

ricorso contro il giudizio del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione
contro le malattie e gli infortuni del Cantone Ticino del 22 ottobre 2008.

Fatti:

A.
Il 29 gennaio 2008 santésuisse Ticino segnalava il dott. X.________ per
sospetta ineconomicità e trasmetteva gli atti all'avv. Giorgio Foppa,
Presidente della Commissione paritetica di fiducia (CPF) - istituita, di comune
accordo, insieme all'Ordine dei medici del Cantone Ticino (OMCT) -, per un
esperimento di conciliazione.

Il 14 e il 18 febbraio 2008 il Presidente della CPF convocava il dott.
X.________ per un tentativo di conciliazione e fissava la data della relativa
udienza. In data 15 aprile, il dott. X.________, patrocinato dall'avv. Rossano
Bervini, chiedeva la ricusa dei tre membri della CPF designati da santésuisse,
di cui contestava l'imparzialità per essere in rapporti di dipendenza con gli
assicuratori malattia e con santésuisse. Al termine dell'udienza di
conciliazione, svoltasi l'11 giugno 2008, la CPF sospendeva la procedura per
pronunciarsi sull'eccezione di ricusa dei tre membri designati da santésuisse.

Ritenendola da un lato intempestiva e dall'altro infondata, mediante decisione
del 18 giugno 2008 il Presidente della CPF respingeva l'eccezione di ricusa.

B.
Adito su ricorso del medico, il Tribunale arbitrale in materia di assicurazione
contro le malattie e gli infortuni del Cantone Ticino confermava la decisione
del Presidente della CPF e accollava al dott. X.________ le tasse e le spese di
giustizia (per complessivi fr. 2'504.80) come pure un importo di fr. 500.- a
titolo di ripetibili (pronuncia del 22 ottobre 2008).

C.
Sempre patrocinato dall'avv. Bervini, il dott. X.________ ha interposto un
ricorso di diritto pubblico (recte: in materia di diritto pubblico) e un
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, al quale
chiede di annullare il giudizio del Tribunale arbitrale e di accogliere di
conseguenza l'istanza di ricusa dei tre membri della CPF designati da
santésuisse. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Con atto del 23 dicembre 2008, sempre tramite il proprio patrocinatore, il
dott. X.________ ha segnalato di essere venuto a conoscenza "recentissimamente
e per puro caso fortuito" del fatto che l'arbitro del Tribunale arbitrale
designato da santésuisse, avv. Y.________, sarebbe membro del consiglio
d'amministrazione di H.________ e di altre società ad essa riconducibili.
Ravvisando in questa circostanza un motivo di esclusione dell'arbitro in
questione, il ricorrente chiede di esaminare pregiudizialmente questa eccezione
e di annullare il giudizio impugnato.

Chiamati ad esprimersi, santésuisse, patrocinata dall'avv. Mario Molo, il
Presidente della CPF e il Tribunale arbitrale propongono la reiezione del
gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la
sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei
gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1 pag. 37; 133 II 249
consid. 1.1 pag. 251).

1.2 I ricorsi, presentati con un solo atto (art. 119 cpv. 1 LTF) e in tempo
utile dal destinatario della decisione impugnata, che in quanto tale risulta
senz'altro legittimato ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF), concernono una vertenza
evasa dall'autorità precedente in una causa di diritto pubblico che non ricade
sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Ne discende che il
ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli art. 113 segg.
LTF, proponibile solo nella misura in cui non è ammissibile il ricorso
ordinario secondo gli articoli 72-89 LTF, è irricevibile. Le argomentazioni
addotte in tale mezzo di impugnazione vanno comunque trattate nell'ambito del
rimedio ordinario, nella misura in cui l'allegato ricorsuale adempie le
esigenze formali di questo tipo di ricorso (DTF 133 I 300 consid. 1.2 pag.
302).

1.3 Avendo per oggetto una decisione pregiudiziale o incidentale notificata
separatamente e concernente una domanda di ricusazione, il ricorso in materia
di diritto pubblico è per contro di massima ricevibile anche sotto il profilo
dell'art. 92 cpv. 1 LTF.

2.
2.1 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir
censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che
comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid.
3.1, 462 consid. 2.3). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art.
106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina la
violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e
intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
In quest'ambito, la motivazione esatta corrisponde a quanto valeva per il
ricorso di diritto pubblico sotto l'imperio dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF
133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287). Il gravame
deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa
segnatamente dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione
impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (v. DTF 130 I 26
consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 127 I 38 consid. 3c pag.
43).

2.2 Anche l'accertamento dei fatti può venir censurato solo entro limiti
ristretti, ovvero se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio
può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv.
1 e 2 LTF). Occorre quindi, ad esempio, che la valutazione delle prove risulti
arbitraria (sentenza 4A_223/2007 del 30 agosto 2007, consid. 3.2). La parte
ricorrente che intende scostarsi dai fatti stabiliti dall'autorità precedente
deve spiegare in maniera circostanziata per quali motivi ritiene che le
condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero
realizzate. In caso contrario, a meno di lacune manifeste da rettificare
d'ufficio, non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto
a fondamento della decisione impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254).

2.3 Possono infine essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).

3.
3.1 Quando ormai il termine di ricorso era già scaduto da un mese, l'insorgente
ha segnalato l'esistenza di un motivo di esclusione o comunque di ricusa di uno
degli arbitri che aveva partecipato alla pronuncia impugnata. Egli ha così
fatto valere che l'avv. Y.________ avrebbe dovuto astenersi dalla funzione di
arbitro del Tribunale arbitrale in quanto risultava essere consigliera
d'amministrazione di una parte interessata (H.________) alla procedura e, in
quanto tale - in virtù dell'ordinamento di procedura civile applicabile per il
rinvio operato dall'art. 7 cpv. 1 del regolamento cantonale concernente
l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di
assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 18 marzo 1998 (RL/TI
3.4.1.1.2) -, andava considerata iudex inhabilis.

3.2 Secondo una giurisprudenza sviluppata sotto il regime dell'abrogata OG,
nuovi fatti e nuovi mezzi di prova presentati dopo la scadenza del termine di
ricorso o - ciò che non è avvenuto nel presente contesto - al di fuori di un
secondo scambio di allegati disposto (eccezionalmente) dal Tribunale (art. 110
cpv. 4 vOG; DTF 119 V 317 consid. 1 pag. 323) potevano essere presi in
considerazione unicamente se contenevano fatti nuovi rilevanti oppure prove
decisive giusta l'art. 137 lett. b vOG e se erano atti a giustificare una
eventuale revisione del giudizio (DTF 127 V 353 segg.). Ora, la questione di
sapere se questa giurisprudenza sia ugualmente applicabile sotto la LTF qualora
i nuovi fatti o i nuovi mezzi di prova siano tali da giustificare una revisione
ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF può rimanere indecisa (sentenza
9C_436/2007 del 6 dicembre 2007, consid. 6.1.2; cfr. tuttavia anche la sentenza
9C_40/2007 del 31 luglio 2007, in SVR 2009 IV n. 10 pag. 21, consid. 3.1, in
cui alla domanda è stato risposto affermativamente).

3.3 Sia come sia, infatti, i nuovi fatti allegati dal ricorrente non avrebbero
comunque, anche se solo per motivi formali, giustificato una revisione ai sensi
dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. In effetti, così come formulata, una
eventuale istanza di revisione si sarebbe rivelata inammissibile (sulla
differenza tra requisiti di ricevibilità e ammissibilità di un'istanza di
revisione cfr. DTF 108 V 170, 96 I 279 consid. 1 con riferimenti; cfr. pure la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 636/00 del 2 aprile 2001,
consid. 1b con riferimenti). Limitandosi a segnalare di essere venuto a
conoscenza del motivo di esclusione "solo recentissimamente e per puro caso
fortuito", il ricorrente è venuto meno all'obbligo generale, dedotto dall'art.
42 LTF, di motivare le proprie allegazioni ("Substanzierungspflicht") che nel
caso concreto gli imponeva di circostanziare l'esistenza delle condizioni di
ricevibilità dell'atto e in particolare di indicare esattamente quando e in
quali circostanze egli sarebbe venuto a conoscenza dei fatti invocati (Yves
Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4648, pag. 1672;
cfr. pure sentenza 9F_9/2007 del 15 settembre 2008, cosid. 2.1). Non avendolo
fatto, risulta impossibile per questa Corte verificare se l'insorgente non
avesse potuto attivarsi già prima in sede arbitrale (cfr. a tal proposito, per
analogia, sentenza 4A_528/2007 del 4 aprile 2008, consid. 2.5 - 2.5.3) e,
soprattutto, se egli ha agito tempestivamente una volta scoperto il motivo di
esclusione/ricusazione.

3.4 Ne discende che il Tribunale federale non può prendere in considerazione i
fatti invocati dal ricorrente dopo il termine di ricorso e non può di
conseguenza statuire sulla domanda di esclusione o comunque di ricusa
dell'arbitro designato da santésuisse per la procedura dinanzi al Tribunale
arbitrale (sul tema cfr. tuttavia sentenze 9C_149/2007 del 4 giugno 2007, in
SVR 2008 KV n. 17 pag. 65, consid. 4 e 5, e K 29/04 del 29 luglio 2004, consid.
3 con riferimenti).

3.5 Alla medesima conclusione si giungerebbe del resto anche se, per ipotesi,
si considerasse come fatto notorio - che proprio perché notorio non avrebbe
dovuto essere né allegato né provato - la circostanza (funzione di
amministratrice dell'avv. Y.________) invocata dal ricorrente (v. DTF 135 III
88 consid. 4.1 pag. 89 seg.; 130 III 113 consid. 3.4 pag. 121 seg. con
riferimenti).

A parte il fatto che gli effetti di pubblicità di un'iscrizione a registro di
commercio (art. 933 CO) non necessariamente si estendono anche ai rapporti di
diritto pubblico (v. sentenza 2C_382/2007 del 23 novembre 2007, in RF 63/2008
pag. 290, consid.4.2), l'eventuale violazione delle norme di diritto cantonale
relative alla esclusione o alla ricusa di un arbitro o dei diritti
costituzionali (quale è la garanzia del giudice naturale [v. ad esempio
sentenza 1P.188/2005 del 14 luglio 2005, in Pra 2006 n. 25 pag. 177, consid.
2.5.2) non avrebbe comunque potuto essere esaminata d'ufficio da questo
Tribunale, ma solo in presenza di una censura tempestivamente motivata e
circostanziata (v. consid. 2.1; cfr. pure sentenza 9C_837/2008, consid. 2.1).

4.
4.1 Spetta di massima ai Cantoni disciplinare - nel rispetto delle esigenze
minime poste dal diritto federale - la procedura per fare valere le pretese tra
assicuratori e fornitori di prestazioni (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni K 143/03 del 30 aprile 2004, in RAMI 2004 n. KV 289 pag. 309,
consid. 6.1 con riferimenti). Di conseguenza, il tema della ricusa dei tre
membri designati da santésuisse presso la CPF è essenzialmente retto dal
diritto cantonale. Il Tribunale federale esamina l'applicazione di questo
ordinamento limitatamente all'aspetto della sua conformità con il diritto
federale. In particolare verifica che il diritto cantonale non sia stato
interpretato o applicato in maniera arbitraria. Il diritto cantonale deve
ovviamente rispettare le garanzie minime del diritto federale. Il Tribunale
federale esamina liberamente l'adempimento di questa condizione (SVR 2008 KV n.
17 pag. 65, consid. 3.1; RAMI 2004 n. KV 289 pag. 309, consid. 6.1 con
riferimenti).

4.2 L'art. 89 LAMal dispone tra le altre cose che le liti tra assicuratori e
fornitori di prestazioni sono decise da un tribunale arbitrale (cpv. 1) e che
il Cantone disciplina la procedura, la quale deve a sua volta essere semplice e
spedita (cpv. 5).

Da parte sua, la legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997
(LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) stabilisce che le convenzioni tariffali o relative al
controllo della qualità delle prestazioni possono prevedere una Commissione
cantonale paritetica per una procedura di conciliazione e che in questo caso il
Tribunale arbitrale può essere adito solo dopo avere esperito una procedura
conciliativa, entro 30 giorni dalla risoluzione della Commissione paritetica
(art. 77 cpv. 4 LCAMal). Questo concetto è sancito, con una formulazione di
tenore analogo, anche dall'art. 2 cpv. 2 del regolamento cantonale concernente
l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale.

4.3 Pronunciandosi a proposito di una regolamentazione cantonale (svittese) che
prevedeva la possibilità - poi concretatasi per l'esistenza di una convenzione
tra le parti interessate che ne disciplinava le modalità - di avviare una
procedura di conciliazione prima di promuovere quella arbitrale, il Tribunale
federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di rilevare la conformità di
massima di una simile normativa al diritto federale (RAMI 2004 n. KV 289 pag.
309, consid. 8). In quella occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni
aveva tutelato la decisione del Tribunale arbitrale di non entrare in materia
di una petizione prima che la stessa fosse sottoposta alla competente
commissione paritetica di fiducia per un tentativo di conciliazione. La stessa
Corte aveva ugualmente ricordato come con l'istituzione (contrattuale) di
un'istanza conciliativa si intendessero evitare, nel limite del possibile,
inutili processi dinanzi al Tribunale arbitrale e come, nel caso concreto, la
specifica regolamentazione della procedura conciliativa non ostasse a priori
alla realizzazione del principio di celerità imposto dall'art. 89 cpv. 5 LAMal
(RAMI 2004 n. KV 289 pag. 309, consid. 8.4 e 8.6).

4.4 Come nella succitata sentenza, anche nel Cantone Ticino la possibilità di
istituire la CPF è ancorata nella legge (art. 77 cpv. 4 LCAMal; per gli altri
casi cfr. per contro sentenza K 70/06 del 30 luglio 2007, consid. 2 non
pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11) e trova la sua
piena realizzazione nell'Accordo cantonale di adesione alla Convenzione quadro
TARMED (ACAT), concluso d'intesa da santésuisse e dall'OMCT (v. art. 19 ACAT,
nella versione del 29 ottobre 2003 applicabile in concreto). Per il resto,
stabilendo che, al termine della fase probatoria, il dibattimento principale
deve di regola avvenire al più tardi entro 6 mesi dall'avvio della procedura
(prorogabili di due mesi una volta sola; art. 22 del regolamento della CPF,
allegato E ACAT) e che le parti, dopo essere state informate dalla CPF, possono
iniziare il procedimento avanti il giudice ordinario competente se nessuna
decisione è emanata nel termine di otto mesi dall'avvio della procedura (art.
24 regolamento CPF), la procedura di conciliazione non contravviene a priori
all'obbligo di celerità della procedura prescritto dall'art. 89 cpv. 5 LAMal
(cfr. RAMI 2004 n. KV 289 pag. 309, consid. 8.4).

5.
5.1 Senza arbitrio, il Tribunale arbitrale ha accertato che l'adesione all'ACAT
è facoltativa (art. 2 ACAT) e che la CPF si compone di un presidente neutro,
designato dalle parti, nonché di 3 rappresentanti dell'OMCT, nominati da
quest'ultimo, e di 3 rappresentanti degli assicuratori, nominati da santésuisse
(art. 18 [recte: 19, nella versione qui applicabile] ACAT). Allo stesso modo ha
osservato che, per il regolamento della CPF convenuto dalle parti, l'attività
lavorativa per un assicuratore malattia o in qualità di medico non costituisce
motivo di ricusa (art. 1 cpv. 4 regolamento CPF). Il Tribunale arbitrale ha
quindi pure rilevato che nella materia (verifica dell'economicità delle
prestazioni fornite) alla base della procedura di ricusa, la CPF dispone
unicamente di potere conciliativo, ma non anche decisionale (art. 18 bis
[recte: 19 bis, nella versione qui applicabile] cpv. 2 ACAT).

5.2 Il ricorrente sostiene che la CPF dev'essere considerata alla stregua di un
organo giudiziario di prima istanza in ragione della funzione conciliativa
obbligatoriamente prescritta dal diritto cantonale (v. consid. 4.2). Di
conseguenza, pretende che anche la procedura dinanzi alla CPF offra le stesse
garanzie di competenza, indipendenza e imparzialità tutelate dall'art. 30 Cost.
e dall'art. 6 CEDU. Ciò che però non avverrebbe in relazione ai tre membri
della CPF designati da santésuisse. Egli ritiene infatti inammissibile che gli
assicuratori, che hanno avviato la procedura per ineconomicità nei suoi
confronti, siano direttamente rappresentati nella CPF da propri dipendenti e,
oltre a ribadire la ricusazione dei tre membri, eccepisce l'incostituzionalità
dell'art. 1 cpv. 4 regolamento CPF.

6.
6.1 Il diritto ad un giudice indipendente e imparziale, garantito dall'art. 30
Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU, trova applicazione unicamente nei confronti di
autorità o magistrati agenti nell'ambito delle loro funzioni giurisdizionali.

Ora, la CPF non è un'autorità giudiziaria vera e propria. Per quanto accertato,
senza arbitrio, dal Tribunale arbitrale, al di fuori dei casi espressamente
previsti dall'art. 19 bis cpv. 1, 3, 4 e 5 ACAT, la CPF esercita
prevalentemente funzione conciliativa. Ritenuto che il criterio determinante
per stabilire l'applicabilità delle garanzie costituzionali invocate nel
gravame è di natura funzionale e non organica (DTF 119 Ia 13 consid. 3a pag. 19
con rinvii), la loro applicazione non può imporsi nel caso in esame, atteso che
la CPF non è competente ad emanare una decisione realmente vincolante per le
procedure di ineconomicità (cfr. a contrario sentenza 4P.308/1997 del 22
gennaio 1998, in Rep 1998 pag. 82, consid. 3a; cfr. pure Auer/Malinverni/
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2a ed., 2006, pag. 572, n.
1227).

E ad ogni modo, per completezza, si ricorda che le garanzie dell'art. 30 Cost.
e dell'art. 6 CEDU non osterebbero nemmeno a una eventuale attribuzione di
competenze decisionali a un organismo corporativo nella misura in cui dette
decisioni sono comunque impugnabili dinanzi a un'istanza giudiziaria che
soddisfa le esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 126 I 228 consid. 3a pag. 234;
Pettiti/Decaux/Imbert, La Convention européenne des droits de l'homme, 1995,
pag. 263).

6.2 A differenza di quanto avverrebbe se ad essere analizzata fosse la
posizione di un membro di un Tribunale arbitrale (cfr. ad esempio SVR 2008 KV
n. 17 pag. 65, consid. 4.2 con riferimenti), la regolamentazione contestata -
tenuto anche conto delle peculiarità della procedura conciliativa - non può
pertanto dirsi incostituzionale per il fatto che non considera, per i membri e
i supplenti della CPF, motivo di ricusa l'attività lavorativa per un
assicuratore malattia (o l'attività di medico). Né è contraria al diritto
federale la decisione del Tribunale arbitrale che ha applicato senza arbitrio
l'ordinamento in materia.

6.3 Il ricorrente sembra infine ignorare che le domande di ricusa contro i tre
membri della CPF designati da santésuisse sono comunque state presentate
tardivamente.

A tal proposito, premesso che, per l'art. 17 regolamento CPF, la domanda di
ricusa avrebbe dovuto essergli presentata per iscritto entro 30 giorni dalla
comunicazione introduttiva della procedura, il Presidente della CPF ha
ricordato come, malgrado tale comunicazione fosse avvenuta in concreto il 14
febbraio 2008 e indicasse per nome tutti i membri della CPF (compresi quelli di
santésuisse), il ricorrente avesse reagito soltanto - fuori tempo massimo - in
data 15 aprile 2008 invocando l'eccezione di ricusa. Tale circostanza risulta
dagli atti ed è rimasta incontestata in sede ricorsuale (per il resto, sulla
legittimità di esigere che le istanze di ricusazione siano presentate nelle
forme ed entro termini determinati cfr. DTF 124 I 121 consid. 2 pag. 122 seg.;
118 Ia 282 consid. 5a pag. 289).

7.
Il ricorso in materia di diritto pubblico deve pertanto essere respinto, mentre
il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere dichiarato
inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste
a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), il quale rifonderà a santésuisse,
patrocinata da un legale, ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 2 LTF;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 150/03 del 18 maggio
2004, consid. 9, non pubblicato in DTF 130 V 377). La CPF non ha per contro
diritto al rimborso di spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1000.- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Il ricorrente verserà a santésuisse la somma di fr. 2'800.- a titolo di
ripetibili della sede federale.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale arbitrale in materia di assicurazione
contro le malattie e gli infortuni e all'Ufficio federale della sanità
pubblica.

Lucerna, 16 luglio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti