II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 971/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_971/2008 Sentenza del 22 aprile 2009 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico, cancelliere Grisanti. Parti G.________, Italia, ricorrente, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 26 settembre 2008. Visto: il ricorso del 19 novembre 2008 (timbro postale) contro il giudizio 26 settembre 2008 del Tribunale amministrativo federale, il decreto 13 febbraio 2009, con il quale il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per il fatto che il ricorso appariva sprovvisto di possibilità di esito favorevole, il decreto del 19 febbraio 2009, con il quale questa Corte ha assegnato a G.________ un termine suppletorio, scadente il 9 marzo 2009, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, considerando: che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF, che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF), per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 22 aprile 2009 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Il Cancelliere: Borella Grisanti