Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 943/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_943/2008 {T 0/2}

Sentenza del 3 dicembre 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
P.________,
I.________,
ricorrenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Michela Ferrari-Testa,

Cassa Pensione di UBS, casella postale, 8098 Zurigo,
Helvetia Fondazione collettiva di previdenza del personale, St. Alban-Anlage
26, 4002 Basilea,
parti interessate.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 6 ottobre 2008.

Fatti:

A.
Per pronuncia del 22 novembre 2007, cresciuta in giudicato il 13 dicembre
seguente, il Pretore del Distretto di X.________ ha sciolto, in seguito a
divorzio, il matrimonio contratto il 17 febbraio 1989 da I.________ e
P.________, nata V.________. Tra le altre cose, il Pretore ha stabilito il
diritto di ogni coniuge alla metà dell'avere di libero passaggio maturato
dall'altro coniuge durante il matrimonio (cifra 6 del dispositivo).

Mediante atto del 17 dicembre 2007, il giudice del divorzio ha trasmesso
l'incarto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per determinare
l'importo esatto da accreditare.

B.
Esperiti i propri accertamenti, statuendo per giudice unico, la Corte cantonale
ha quantificato in fr. 121'336.70 gli averi di previdenza acquisiti dalla ex
moglie durante il matrimonio e soggetti a divisione, e in fr. 60'449.- quelli
dell'ex marito, ordinando di conseguenza alla Cassa pensione UBS di versare a
favore di I.________, presso la Helvetia Fondazione collettiva di previdenza
del personale, l'importo di fr. 30'443.85, oltre a interessi compensativi dal
13 dicembre 2007, a saldo delle reciproche pretese (giudizio del 6 ottobre
2008).

C.
Patrocinati dall'avv. Michela Ferrari-Testa, gli ex coniugi S.________ hanno
deferito quest'ultimo giudizio al Tribunale federale, al quale chiedono di
annullarlo e di accertare che gli averi di previdenza acquisiti in corso di
matrimonio non sono da suddividere. A sostegno della loro richiesta rilevano
che il giudizio cantonale non terrebbe conto della chiara volontà delle parti -
espressa sia nel corso della procedura di divorzio, sia dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni - di non procedere a un riparto dei rispettivi
averi previdenziali.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il
resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo
accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o
in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
Nei considerandi dell'impugnata prununcia, il giudice cantonale ha
correttamente esposto le norme (art. 122, 123, 141 e 142 CC; art. 22 e 25a
LFLP) e i principi disciplinanti la materia (DTF 132 V 337). A tale esposizione
può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia precisare
che l'approvazione di un accordo sulla divisione delle prestazioni di uscita
compete imperativamente al giudice del divorzio, dal momento che egli, in virtù
dell'art. 141 cpv. 3 CC, in caso di rinuncia totale o parziale al diritto, deve
verificare d'ufficio nell'ambito della procedura di divorzio se una
corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità sia altrimenti
garantita. Questo controllo può unicamente avvenire nell'ambito della
liquidazione del regime matrimoniale (DTF 132 V 337 consid. 2.3 pag. 342). Per
contro, nei limiti della chiave di ripartizione stabilita in maniera vincolante
dal giudice del divorzio, le parti hanno la possibilità di accordarsi dinanzi
al tribunale delle assicurazioni sull'esecuzione e le modalità di divisione
(DTF 132 V 337 consid. 2.4 pag. 342).

3.
Per quanto accertato, in conformità agli atti, dal giudice di prime cure, il
Pretore ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni l'incarto per
calcolare l'ammontare che andava accreditato ai rispettivi istituti
previdenziali degli ex coniugi S.________, nonostante le parti avessero
proposto, già in sede di divorzio, di prescindere da ogni conguaglio in ragione
di una (pretesa) sostanziale parità di valori delle prestazioni da dividere.
Con lo scritto del 17 dicembre 2007, pur dando atto che sarebbe stato
probabilmente più opportuno accertare il consenso del marito e, se del caso,
formalizzare la rinuncia a qualsivoglia divisione LPP per l'esiguità
dell'eventuale conguaglio, il Pretore ha infatti precisato che il conguaglio
andava comunque calcolato.

Senza arbitrio, e pertanto in maniera vincolante per il Tribunale federale
(consid. 1), l'autorità giudiziaria cantonale ha ugualmente constatato che il
Pretore non ha ritenuto necessario rettificare la pronuncia di divorzio, che è
così cresciuta in giudicato. Incontestati e peraltro risultanti dagli atti sono
inoltre, in quanto tali, gli importi accertati dalla stessa autorità cantonale
in merito agli averi di previdenza spettanti agli ex coniugi.

4.
Orbene, sulla base degli accertamenti sopra esposti, l'operato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni non può dirsi contrario al diritto federale. Il
primo giudice poteva infatti correttamente ritenersi vincolato da quanto
stabilito alla cifra 6 del dispositivo del giudizio di divorzio. Pure in
conformità ai principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, egli ha
osservato che l'esame in merito a una rinuncia alla divisione poteva unicamente
competere al giudice del divorzio, il quale, sempre nell'ambito di tale
procedura, avrebbe dovuto verificare i presupposti di una simile rinuncia (v.
l'art. 141 cpv. 3 CC). Ora, ciò non è manifestamente avvenuto. Il Pretore non
ha compiuto particolari accertamenti sull'esistenza e sulla pretesa esiguità
(poi comunque smentita dall'istruttoria messa in atto dal Tribunale cantonale
delle assicurazioni) di un conguaglio peraltro semplicemente ritenuto
eventuale. Egli non era pertanto in grado di omologare una rinuncia con
cognizione di causa. Né, per quanto poc'anzi esposto, avrebbe potuto supplire a
questa incombenza il giudice delle assicurazioni sociali, che pertanto ha
giustamente proceduto al calcolo del conguaglio effettivamente esistente e -
alla luce degli importi in gioco - per nulla inconsistente.

5.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto siccome infondato. Le spese seguono
la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti in misura di metà
ciascuno con responsabilità solidale (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
Cassa Pensione di UBS, alla Helvetia Fondazione collettiva di previdenza del
personale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 3 dicembre 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti