Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 938/2008
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_938/2008

Sentenza del 26 novembre 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, patrocinata
dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
ricorrente,

contro

M.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
opponente,

X.________ SA,
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
parti interessate.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 6 ottobre 2008.

Fatti:

A.
Mediante decisione del 15 dicembre 2004 e con effetto dal 1° settembre 2003,
l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha assegnato a M.________ una rendita
intera d'invalidità di fr. 1'891.-, oltre a una rendita completiva per la
moglie di fr. 567.- e due rendite per figli di fr. 756.- ciascuna. Nel
contempo, l'amministrazione ha compensato le rendite arretrate relative al
periodo 1° settembre 2003 - 30 novembre 2004, per complessivi fr. 59'550.-, con
alcuni crediti di restituzione per anticipi forniti dal datore di lavoro
(X.________ SA; fr. 7'378.- per il periodo settembre 2003 - settembre 2004) e
dalla Winterthur Assicurazioni (quale assicurazione collettiva d'indennità
giornaliera in caso di malattia ai sensi della LCA; fr. 49'728.- per il periodo
1° settembre 2003 - 16 settembre 2004), nonché con un credito di restituzione a
favore del Fondo di compensazione (fr. 1'860.-).

Facendo valere, tramite il proprio patrocinatore, avv. Cesare Lepori, che la
compensazione avrebbe potuto essere effettuata unicamente per il periodo 1°
settembre 2003 - 16 settembre 2004, e quindi unicamente per l'importo
complessivo di fr. 49'728.30, da suddividere proporzionalmente tra la
Winterthur e il datore di lavoro, l'interessato si è opposto al provvedimento e
ha chiesto il versamento a suo favore di fr. 9'925.-. Con decisione su
opposizione del 20 luglio 2005 l'UAI ha confermato la propria posizione.

B.
Per pronuncia del 23 giugno 2006 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha accolto il ricorso dell'assicurato nel senso che, non ritenendo
adempiute le condizioni per un pagamento delle rendite arretrate in favore
della Winterthur, ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla
compensazione di fr. 49'728.- operata a favore di quest'ultima.

Adito su ricorso della Winterthur Assicurazioni, il Tribunale federale ha
rilevato che a seguito dell'omessa chiamata in causa di quest'ultima nel
processo tra l'UAI e M.________, la Corte cantonale aveva accertato i fatti
determinanti in maniera incompleta e comunque in violazione di norme essenziali
di procedura. In tali circostanze ha annullato il giudizio di prime cure e ha
rinviato gli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché, previa
chiamata in causa della Winterthur (e, se del caso, delle altre parti
cointeressate), rendesse un nuovo giudizio (sentenza I 935/06 del 21 febbraio
2008).

C.
Completata l'istruttoria, per pronuncia del 6 ottobre 2008 il Tribunale
cantonale ha confermato la sua precedente valutazione del 23 giugno 2006 e ha
annullato la decisione dell'UAI limitatamente alla compensazione di fr.
49'728.- in favore della Winterthur (nel frattempo diventata Axa Assicurazioni
SA). Per il resto ha assegnato all'assicurato un'indennità di fr. 1'500.- a
titolo di ripetibili.

D.
Patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher, Axa Assicurazioni SA ha presentato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a cui chiede di
annullare il giudizio cantonale e di riconoscerle il diritto alla compensazione
con la rendita arretrata dell'assicurato per il periodo settembre 2003 -
settembre 2004. Considerato come l'importo di fr. 49'728.- andrebbe ripartito
proporzionalmente tra lei e il datore di lavoro, Axa Assicurazioni SA domanda
in particolare il riconoscimento di tale diritto limitatamente a fr. 43'303.-
in suo favore e limitatamente a fr. 6'425.- in favore del datore di lavoro.

Sempre tramite il proprio legale, M.________ propone la reiezione del gravame,
mentre l'UAI, oltre a postularne l'accoglimento, chiede che al ricorso venga
concesso l'effetto sospensivo. Invitati ad esprimersi, la X.________ SA e
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) non si sono determinati.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il
Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr.
tuttavia l'eccezione del cpv. 2). Esso non è vincolato né dagli argomenti
sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità di primo grado. Per
il resto, fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore
(art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso
sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
La ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità di primo
grado, che è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e che ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica, è
legittimata a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF; cfr. per analogia pure sentenza I
256/06 del 26 settembre 2007; v. inoltre sentenza 9C_806/2007 del 20 ottobre
2008 consid. 4.2, in RSAS 2009 pag. 131).

3.
L'art. 22 cpv. 1 LPGA prevede che il diritto alle prestazioni non può essere
ceduto e che qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla. Il cpv. 2
prevede delle eccezioni e istituisce la possibilità di cedere i versamenti
retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale al datore di lavoro o
all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi (lett. a) come
pure a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate (lett. b).

Per l'art. 85bis cpv. 1 OAI («Versamento dell'arretrato di una rendita a terzi
che hanno effettuato anticipi»), i datori di lavoro, gli istituti di previdenza
professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza
pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in
Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione
invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro
l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro
anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'art. 20 LAVS. Gli
organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per
mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita
e, al più tardi, al momento della decisione dell'ufficio AI.

Secondo l'art. 85bis cpv. 2 OAI sono considerati anticipi, da un lato, le
prestazioni liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia
impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento
dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo (lett. a), e,
dall'altro, le prestazioni versate contrattualmente o legalmente, nella misura
in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa
essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge (lett. b). Gli
arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato
anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono
stati forniti (cpv. 3). Questo regime non ha subito modifiche a seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 22 cpv. 2 LPGA (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 518/05 del 14 agosto 2006 consid. 2.1, in SVR
2007 IV n. 14 pag. 52).

4.
Preliminarmente, la ricorrente sembra rimproverare al Tribunale cantonale delle
assicurazioni di avere esaminato, senza averne avuto la competenza, l'esistenza
e l'estensione del suo diritto al rimborso, andando a interpretare ed
analizzare il rapporto di diritto privato instauratosi tra lei e M.________.

In realtà, oggetto del contendere nella presente procedura non è tanto
l'esistenza e/o l'estensione del diritto al rimborso a causa di
sovrassicurazione, quanto piuttosto il diritto per la ricorrente di chiedere
direttamente il pagamento degli arretrati di rendita AI a compensazione degli
anticipi forniti. Ne discende pertanto la competenza del giudice delle
assicurazioni sociali a statuire sul merito della questione (per un caso
analogo cfr. sentenza citata I 256/06).

5.
5.1 Trattandosi di un'assicurazione secondo la LCA e non secondo la LAMal, le
indennità giornaliere anticipate dalla ricorrente non sono prestazioni che
ricadono nel campo di applicazione dell'art. 20 cpv. 2 lett. c LAVS. Di
conseguenza, occorre - come lo ha fatto la Corte cantonale - esaminare se il
pagamento a favore dell'insorgente deciso dall'UAI fosse giustificato alla luce
delle condizioni poste dall'art. 85bis OAI (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 632/03 del 9 dicembre 2005 consid. 3.1 - 3.3).

5.2 A sostegno della sua tesi, la ricorrente si richiama all'art. 85bis OAI in
combinazione con le sue condizioni generali di assicurazione collettiva di
indennità giornaliera in caso di malattia (CGA), edizione maggio 1999. Osserva
come in data 23 novembre 2004 essa abbia trasmesso all'assicurato uno scritto
in cui, facendo espresso riferimento e riportando il tenore dell'art. B4.1 CGA
(stante il quale se l'assicurato ha diritto alle prestazioni di
un'assicurazione statale o aziendale, oppure a quelle da effettuarsi da un
terzo responsabile, la Winterthur integra dette prestazioni - entro i limiti
del proprio obbligo di prestazione - fino a concorrenza dell'ammontare
dell'indennità assicurata), annunciava l'intenzione di chiedere all'istituto
delle assicurazioni sociali la deduzione della rendita AI che avrebbe dovuto
essergli versata dal 1° settembre 2003 al 16 settembre 2004 (per un importo di
fr. 49'728.30) e invitava l'interessato a ritornarle, firmato, il formulario
ufficiale allegato "Compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AVS/AI".
Ricorda come il modulo sia stato firmato dall'assicurato il 24 novembre 2004 e
come lo stesso sia stato inoltrato agli organi AI che hanno poi dato seguito
alla richiesta di compensazione. Questi fatti, peraltro accertati dall'autorità
giudiziaria cantonale, risultano inequivocabilmente dagli atti e non sono
contestati.

6.
6.1 Gli anticipi liberamente consentiti secondo l'art. 85bis cpv. 2 lett. a OAI
presuppongono il consenso scritto della persona interessata affinché il
creditore possa esigerne il rimborso. Nell'eventualità dell'art. 85bis cpv. 2
lett. b OAI il consenso non è per contro necessario; quest'ultimo è rimpiazzato
dall'esigenza di un diritto al rimborso "senza equivoco". Per poter parlare di
un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'AI, il diritto al
rimborso diretto dev'essere dedotto espressamente da una norma legale o
contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 pag. 21 con riferimenti). Sottolineando
la differenza esistente tra l'obbligo di restituzione degli anticipi di
prestazioni e il consenso al pagamento in mano di terzi, il Tribunale federale
(delle assicurazioni) ha infatti già avuto modo di rilevare che la domanda di
pagamento di prestazioni retroattive in mano di terzi ai sensi dell'art. 85bis
OAI va più in là di una semplice domanda di restituzione di prestazioni
indebite o di sovrindennizzo indirizzata all'assicurato (cfr. ad esempio
sentenza citata I 256/06 consid. 3.3 con riferimenti).

L'art. 85bis OAI non si prefigge semplicemente di tutelare gli interessi
pubblici in generale. Benché si proponga ovviamente di facilitare il buon
coordinamento tra le assicurazioni sociali, allo scopo di prevenire
segnatamente situazioni di sovrindennizzo per un periodo durante il quale
l'assicurato riceve retroattivamente una rendita, esso mira pure a
salvaguardare gli interessi di terzi che hanno versato degli anticipi
all'assicurato in attesa di decisione sui suoi diritti (DTF 133 V 14 consid.
8.4 pag. 21).

6.2 Nel caso di specie, occorre dare atto alla Corte cantonale che la
ricorrente ben difficilmente poteva fondarsi sulle (sole) CGA per ottenere un
pagamento diretto dall'assicurazione per l'invalidità in applicazione dell'art.
85bis cpv. 2 lett. b OAI. L'unica disposizione contrattuale che avrebbe infatti
permesso di dedurre, senza equivoco, un diritto al rimborso diretto delle
rendite AI sarebbe stata l'art. B4.2 CGA. Sennonché l'applicabilità di tale
disposizione alla fattispecie concreta appare quantomeno dubbia per le ragioni
espresse dai primi giudici. Per l'art. B4.2 CGA, qualora non sia stato ancora
accertato il diritto alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, la
Winterthur corrisponde l'indennità giornaliera assicurata sotto forma di
versamento anticipato, a condizione però che l'assicurato dia alla Winterthur
il suo accordo scritto, affinché questa possa richiedere dagli assicuratori di
cui sopra il rimborso di quanto da lei versato a titolo di anticipo. Ora, come
rilevato senza arbitrio dai giudici di prime cure, in virtù del tenore
letterale di questa clausola contrattuale l'applicabilità della norma
sembrerebbe effettivamente subordinata alla concessione preventiva (vale a
dire, prima della corresponsione dell'indennità assicurata) dell'accordo
scritto, che però non è avvenuta in concreto.

Pure correttamente il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha escluso che il
diritto al rimborso diretto dall'AI degli anticipi forniti dalla ricorrente
potesse dedursi senza equivoco dall'art. B4.1 o dall'art. B.4.4 CGA. Con
riferimento all'art. B.4.1 (v. consid. 5.2), il Tribunale federale (delle
assicurazioni) ha già avuto modo di pronunciarsi chiaramente in questo senso in
un'altra procedura a proposito di una analoga clausola di un altro assicuratore
(sentenza citata I 632/03 consid. 3.3.2). Riguardo all'art. B.4.4 CGA - giusta
il quale, se la Winterthur versa delle prestazioni al posto di un terzo
responsabile, l'assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura
corrispondente alle prestazioni da essa effettuate -, i giudici cantonali hanno
correttamente evidenziato che tale disposizione regola unicamente la
surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato nei confronti di un
terzo responsabile.

6.3 Contrariamente a quanto stabilito dalla Corte cantonale, tuttavia,
l'inapplicabilità dell'art. B4.2 CGA non comportava l'impossibilità, per la
ricorrente, di ottenere, a compensazione degli anticipi forniti, il pagamento
diretto delle rendite arretrate dall'UAI. La mancata concessione del consenso
scritto al momento del versamento delle indennità giornaliere non può infatti
fare dimenticare che l'assicurato aveva comunque sottoscritto il 24 novembre
2004 il formulario per la compensazione dei pagamenti retroattivi. Da detto
modulo e dalla lettera accompagnatoria del 23 novembre 2004 si evince in
maniera sufficientemente chiara che la ricorrente aveva richiesto, in qualità
di assicuratore collettivo di indennità giornaliera LCA, la compensazione delle
rendite arretrate con gli anticipi forniti. A ciò si aggiunge che benché il
modulo per la compensazione non precisasse espressamente il motivo della
richiesta, dallo scritto 23 novembre 2004 e dall'indicazione integrale
dell'art. B4.1 CGA si poteva comunque dedurre l'esistenza di un obbligo di
rimborso contrattuale dell'opponente (cfr. sentenza citata I 632/03 consid.
3.3.2 in relazione a una clausola contrattuale di analogo tenore).

Pertanto, sebbene - se ci si attiene rigorosamente al tenore letterale del
disposto - il pagamento delle rendite arretrate alla ricorrente non fosse
sussumibile - in assenza di una prestazione liberamente consentita o comunque
di un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'AI - sotto nessuna
delle due varianti dell'art. 85bis cpv. 2 OAI, non sussiste valido motivo per
non qualificare come valido consenso scritto la dichiarazione firmata
dall'assicurato in data 24 novembre 2004 e non ritenerla sufficiente a
giustificare il pagamento diretto delle rendite arretrate alla ricorrente (cfr.
sentenza citata I 632/03 consid. 3.3.3 e 3.3.4). Questa valutazione, oltre a
meglio tenere conto degli interessi tutelati dall'art. 85bis OAI (consid. 6.1)
e del comportamento manifestato dall'assicurato, che quantomeno fino al primo
giudizio del Tribunale cantonale - a smentita della tesi della mancata presa di
coscienza della portata della firma sul formulario speciale - non ha contestato
il diritto della ricorrente alla compensazione in quanto tale, ma ha solo
chiesto la rettifica del calcolo operato dall'UAI e la ripartizione
proporzionale con la pretesa di compensazione, per lo stesso periodo, del
datore di lavoro, si giustifica anche alla luce della cifra 10069 delle
Direttive sulle rendite (DR) dell'UFAS, che osserva come il consenso scritto
dell'assicurato sia necessario (e ormai anche sufficiente) in tutti i casi in
cui la legge o il contratto non contengano delle disposizioni espresse sul
diritto di ottenere il rimborso degli anticipi direttamente all'AVS/AI (cfr.
sentenza citata I 632/03 consid. 3.3.3; sul significato e la portata, non
vincolante per il giudice, delle direttive amministrative cfr. DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125 e sentenze ivi citate).

Del resto, non vi è impellente ragione per ammettere con eccessivo rigore
l'esistenza di un consenso scritto dell'opponente. All'atteggiamento palesato
da quest'ultimo in sede cantonale si aggiunge infatti la constatazione che, una
volta concretatisi i diritti nei confronti dell'assicurazione per l'invalidità,
l'esigenza di protezione dell'assicurato non era più la stessa di quando, al
momento del versamento delle indennità giornaliere, tale diritto era ancora del
tutto indefinito (cfr. anche DTF 135 V 2 consid. 5.2.1 pag. 7; 118 V 88). Senza
dimenticare che l'utilizzo del formulario speciale di cui all'art. 85bis cpv. 1
OAI costituisce una prescrizione d'ordine (DTF 131 V 242 consid. 6.2 pag. 249)
e che il terzo che intende ottenere direttamente un pagamento di prestazioni
arretrate dell'AI può raccogliere l'accordo del beneficiario anche in altro
modo, per esempio per il mezzo di una semplice procura (v. sentenza citata I
256/06 consid. 4).

6.4 La soluzione qui sostenuta si inserisce nella scia di quanto già statuito
da questa Corte nella sentenza citata I 632/03. Le due fattispecie presentano
forti analogie e non differiscono sostanzialmente, come invece ritiene
l'autorità giudiziaria di primo grado. Decaduta la possibilità di richiedere il
rimborso diretto dall'UAI in virtù dell'art. B4.2 CGA, questo diritto poteva
infatti, come nella sentenza citata, dedursi dall'obbligo di rimborso
contrattuale di cui all'art. B4.1 CGA in combinazione con la dichiarazione
scritta di consenso dell'assicurato. Infine, contrariamente all'impressione del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, i principi posti nella sentenza I 632/
03, e qui ripresi, non collidono in alcuna maniera con la DTF 131 V 242. In
quest'ultima vertenza si trattava infatti di statuire su un altro tema, e più
precisamente sul diritto - poi riconosciuto dal Tribunale federale delle
assicurazioni - al pagamento diretto di un ente pubblico che fondava la sua
richiesta direttamente sulla legge, indipendentemente dall'utilizzo del
formulario speciale di cui all'art. 85bis cpv. 1 OAI e dal consenso
dell'assicurato.

6.5 Avendo negato alla ricorrente il diritto al pagamento diretto delle rendite
arretrate AI, la Corte cantonale è incorsa in una violazione del diritto
federale. Il ricorso va di conseguenza accolto. Conformemente a quanto indicato
nel gravame e riconosciuto dall'opponente in caso di ammissione del diritto
della ricorrente alla compensazione con le rendite AI arretrate (art. 107 cpv.
1 LTF), l'importo di fr. 49'728.-, corrispondente appunto alla somma delle
rendite arretrate per il periodo settembre 2003 - settembre 2004, va
proporzionalmente ripartito fra la Axa Assicurazioni SA e il datore di lavoro
in funzione degli anticipi da loro versati e accertati dalla Corte cantonale
(fr. 49'728.- da parte della ricorrente; fr. 7'378.- da parte della X.________
SA). In questo senso si pronuncia anche la cifra 10075 DR (sul tema, lasciato
aperto, della conformità alla legge di questa particolare direttiva cfr.
sentenza citata 9C_806/2007 consid. 3.1). Ne discende che all'insorgente
dev'essere riconosciuto il diritto alla compensazione e quindi al pagamento
diretto, già avvenuto, di fr. 43'303.- (ossia 87.08% di fr. 49'728.-), mentre
la compensazione in favore del datore di lavoro va ridotta a fr. 6'425.- (ossia
12.92% di fr. 49'728.-). Ciò si impone alla luce del fatto che ogni aumento
dell'importo riconosciuto a uno dei terzi che hanno effettuato anticipi si
traduce forzatamente in una riduzione dell'importo spettante agli altri. L'UAI
non può infatti assegnare complessivamente più di quanto sarebbe tenuta a
pagare con le rendite arretrate da compensare (sentenza citata 9C_806/2007
consid. 4.2). Nella misura appena indicata la pronuncia impugnata va pertanto
modificata.

7.
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo formulata dall'UAI. Inammissibile, dal
momento che la LTF non conosce l'istituto del ricorso adesivo e che l'opponente
non si è aggravata personalmente contro il giudizio impugnato (Ulrich Meyer, in
Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 4 all'art. 102 LTF), è infine
la richiesta presentata in via di risposta dall'opponente e volta ad ottenere
il versamento di interessi al 5% dal 17 settembre 2004 sull'importo versato in
eccesso dall'UAI alla ricorrente e al datore di lavoro.

8.
8.1 Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente (art.
66 cpv. 1 LTF). La tariffa sociale (art. 65 cpv. 4 lett. a LTF) non è
applicabile.

Circa l'eventuale obbligo per la X.________ SA di partecipare al pagamento
delle spese giudiziarie, sono le circostanze del caso, e più in particolare il
grado di partecipazione dell'interveniente alla procedura, a determinare se
quest'ultimo sia da considerare una (contro)parte oppure semplicemente un terzo
interessato dispensato dal pagamento delle spese di procedura (DTF 127 V 107
consid. 6b pag. 111 con riferimenti). In concreto, anche se la richiesta
ricorsuale di aumentare l'importo di sua (dell'insorgente) spettanza doveva nel
contempo tradursi, per quanto appena visto, nella richiesta di riduzione
dell'importo a favore della X.________ SA, quest'ultima è rimasta (per tutta la
durata della procedura) silente e non ha presentato proprie conclusioni (cfr.
sentenza citata 9C_806/2007 consid. 4.2 con riferimenti). Essa va pertanto
qualificata non come controparte, bensì quale terza interessata e va dunque
dispensata dall'obbligo di pagamento delle spese giudiziarie. Analogo discorso
vale per l'UAI che ha agito senza alcun interesse pecuniario e si è limitato a
mediare tra gli interessi pecuniari della ricorrente e quelli della controparte
(art. 66 cpv. 4 LTF; sentenza citata 9C_806/2007 consid. 5).

8.2 Non essendo un'organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico
(art. 68 cpv. 4 LTF), la ricorrente, vincente in causa e patrocinata da un
legale, ha diritto a ripetibili (art. 68 LTF; cfr. pure, a contrario, sentenza
citata 9C_806/2007 consid. 5).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino del 6 ottobre 2008 e la decisione su opposizione dell'Ufficio AI del
Cantone Ticino del 20 luglio 2005 sono modificati nel senso che è riconosciuta
la compensazione operata dall'Ufficio AI del Cantone Ticino in favore della
ricorrente limitatamente a fr. 43'303.- e in favore della X.________ SA
limitatamente a fr. 6'425.-.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3500.- sono poste a carico dell'opponente.

3.
L'opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 2800.- a titolo di
indennità di parte per la procedura federale.

4.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà nuovamente sulla
questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del
procedimento in sede federale.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 novembre 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti