Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 83/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_83/2008

Sentenza del 19 gennaio 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
V.________,
ricorrente, patrocinato da Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale, via
Canonica 3, 6900 Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 10 dicembre 2007.

Fatti:

A.
V.________, nato nel 1977, già attivo professionalmente in qualità di
pizzaiolo, il 2 settembre 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI
lamentando una lombalgia specifica recidivante a sinistra con sindrome
discogena e irritazione radicolare, un'ernia discale, cervicalgia aspecifica
cronica e una sindrome miofasciale.

Preso atto degli esiti di un accertamento professionale presso il Centro per la
formazione professionale e sociale di X.________ e di una perizia commissionata
al dott. M.________, specialista in reumatologia e riabilitazione, l'Ufficio AI
del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la richiesta per carenza di invalidità di
grado pensionabile. Partendo da una capacità lavorativa residua del 60% in
attività sostitutive adeguate, l'UAI, effettuato il raffronto dei redditi, ha
stabilito un tasso di invalidità del 32%, insufficiente per conferire il
diritto a una rendita anche solo minima (decisione su opposizione del 27
novembre 2006).

B.
Per pronuncia del 10 dicembre 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato.

C.
Patrocinato dal Sindacato Unia, V.________ insorge al Tribunale federale, al
quale chiede che venga annullato il giudizio cantonale e che gli venga
riconosciuto il diritto a un quarto di rendita.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a
quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il Tribunale federale
fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia
avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
2.1 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità cantonale di ricorso in
merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

2.2 Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il
confronto dei redditi, comprese quelle riguardanti l'applicazione dei dati
statistici dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita
dall'Ufficio federale di statistica, sono per contro questioni di diritto. In
questa ottica, la determinazione dei due redditi di confronto costituisce una
questione di diritto se si fonda sull'esperienza generale della vita;
rappresenta invece un accertamento di fatto nella misura in cui si fonda su un
apprezzamento concreto delle prove. Stabilire se si applicano i salari
statistici dell'ISS, quale tabella utilizzare all'interno dell'ISS,
rispettivamente se si impongono delle deduzioni in ragione di circostanze
particolari (legate all'handicap della persona o ad altri fattori) sono
questioni di diritto. Per contro, l'applicazione delle cifre riportate nelle
tabelle determinanti dell'ISS è un accertamento di fatto. Infine, la questione
relativa al grado di deduzione indicato nel caso concreto per tenere conto
delle particolarità personali e professionali è una tipica questione di
apprezzamento che può essere corretta solo se il Tribunale cantonale ha
esercitato questo apprezzamento in maniera giuridicamente errata, vale a dire
solo in caso di eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 132 V 393
consid. 3.2 e 3.3 pag. 398 seg.).

3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha
già compiutamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia,
rammentando in particolare il concetto d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 cpv.
1 LAI), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1
LAI, nella versione valida prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio
2004, della 4a revisione AI), il sistema di confronto dei redditi per
l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività
lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico nell'ambito di questa
valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici
fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle
regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid.
3b/ee pag. 353). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata
adesione.

4.
Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente a una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità, e in particolare la determinazione del
reddito da invalido da contrapporre al reddito senza invalidità ai fini del
calcolo dell'incapacità di guadagno. Pacifico è per contro l'accertamento, da
parte del giudice cantonale, del grado di capacità lavorativa residua, del 60%,
in attività sostitutive confacenti allo stato di salute. Ugualmente
incontestato e risultante dagli atti è il reddito senza invalidità per l'anno
2005, stabilito in fr. 45'659.- annui (sul momento determinante per
l'accertamento del grado d'invalidità: DTF 129 V 222; 128 V 174).

4.1 Osservando che, senza riduzioni, il reddito base da invalido determinato
sulla base dell'ISS sarebbe di fr. 57'830.- (anno di riferimento: 2005) e
sarebbe pertanto superiore al salario conseguibile dall'assicurato senza
invalidità, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esaminato se
eventualmente quest'ultimo valore si situasse al di sotto della media nazionale
usuale nella professione di pizzaiolo/aiuto cucina, ritenuto che in siffatta
evenienza si poteva ipotizzare una correzione proporzionale del reddito da
invalido (sulla possibilità, i limiti e le modalità di adeguamento in presenza
di motivi estranei all'invalidità cfr. DTF 134 V 322 e in particolare sentenza
9C_488/2008 del 5 settembre 2008, in SVR 2009 IV n. 7 pag. 13, consid.
6.2-6.5). Non avendo tuttavia accertato un salario senza invalidità inferiore
ai valori medi nazionali del settore (cfr. ISS 2004, pag. 53, livello di
esigenze 4, uomini, cifra 55 [alberghi e ristoranti]), la Corte cantonale ha
rinunciato ad applicare una simile correzione. Per il resto, dopo avere
proceduto a una deduzione del 10% (incontestata in sede federale) e del 40% sul
reddito base da invalido per tenere conto delle importanti limitazioni
funzionali (DTF 126 V 75) e della residua incapacità lavorativa, il primo
giudice, raffrontando il reddito senza invalidità (fr. 45'659.-) con quello da
invalido (fr. 31'228.-), ha determinato un grado di invalidità del 32%.

4.2 Il ricorrente, richiamandosi a una sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni del 23 gennaio 2006 (U 291/05), fa per contro valere che siccome
il suo reddito senza invalidità (fr. 45'659.-) è inferiore al reddito medio
statistico da invalido (fr. 57'659.- [recte: fr. 57'830]), l'importo base da
prendere in considerazione per quest'ultimo valore sarebbe quello di fr.
45'659.-, dal quale andrebbero in seguito operate le deduzioni del 10% e del
40%. In questo modo egli ottiene un reddito da invalido di fr. 24'656.- che,
contrapposto al salario senza invalidità, farebbe ritenere un grado di
invalidità del 46% giustificante l'erogazione di un quarto di rendita.

4.3 Sennonché il ragionamento del ricorrente è viziato da un essenziale errore
di fondo. L'eventuale parallelismo dei redditi per tenere conto di un reddito
da valido inferiore alla media nazionale dei salari si giustifica unicamente se
quest'ultimo - per fattori estranei all'invalidità - è sensibilmente inferiore
alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso settore di
riferimento, nel caso di specie in quello della ristorazione e
dell'albergheria; questo confronto non va per contro - fatte salve circostanze
particolari che però non ricorrono in concreto - operato rispetto al valore
totale mediano dell'intero settore privato (sentenza citata 9C_488/2008,
consid. 6.2-6.5). Per il raffronto dei redditi è infatti decisivo sapere
quanto, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, la persona
assicurata guadagnerebbe effettivamente come persona sana al momento
determinante dell'eventuale diritto alla rendita e non quanto potrebbe
guadagnare al meglio. Se essa ha conseguito un reddito inferiore a quello che
avrebbe potuto potenzialmente realizzare grazie alle sue qualità e capacità,
questo plus-guadagno teorico non è assicurato (DTF 131 V 51). E siccome,
secondo l'esperienza comune, si deve presumere che senza il danno alla salute
la persona assicurata avrebbe continuato a svolgere la precedente attività, il
reddito da valido deve normalmente essere determinato sulla base dell'ultimo
salario realizzato prima dell'insorgenza del danno alla salute. Pertanto, se
l'assicurato era attivo in un settore specifico in cui vengono versati salari
inferiori alla media dell'intero settore economico privato, si deve presumere
che egli, senza l'invalidità, avrebbe continuato ad essere attivo in quella
professione ed avrebbe continuato a percepire un salario inferiore alla media
totale. Se però, in seguito al danno alla salute, può essere - come nel caso di
specie - ragionevomente preteso un cambiamento di professione, il reddito da
invalido può di regola essere determinato facendo riferimento al valore totale
(sentenza citata 9C_488/2008, consid. 6.4 con riferimento). Questo principio è
del resto espresso anche nella sentenza U 291/05 citata - a torto - dal
ricorrente a sostegno della sua tesi.

4.4 Ora, la Corte cantonale ha già chiaramente esposto, senza arbitrio, che il
reddito senza invalidità dell'interessato non era inferiore a quello della
media nazionale nel settore dell'albergheria e della ristorazione. In tali
condizioni, a ragione poteva prescindere da ogni correzione del reddito base da
invalido. Non essendo per il resto gli altri elementi del calcolo
dell'invalidità contestati, oltre a risultare dagli atti, la pronuncia
impugnata merita di essere pienamente confermata.

5.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 19 gennaio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti