Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 839/2008
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_839/2008 {T 0/2}

Sentenza del 29 ottobre 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
C.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Roberto Coppola,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Av. Edmond-Vaucher 18,
Casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
del 14 agosto 2008.

Fatti:

A.
C.________, cittadino italiano nato nel 1945, ha lavorato in Svizzera dal 1964
al 1965 e dal 1967 al 1968 in qualità di manovale edile, solvendo regolari
contributi all'AVS/AI. Trasferitosi in Germania, ha lavorato come gruista per
circa 10 anni e poi, una volta rimpatriato in Italia, dal 1° marzo 1980 al 30
novembre 1989 dapprima in qualità di muratore e, da ultimo, in qualità
d'impiegato d'ordine dell'industria lattiera. In seguito, a partire dal 30
novembre 1989 non ha più svolto alcuna attività lavorativa.

In data 19 settembre 2005, l'assicurato ha presentato una domanda intesa al
conseguimento di una rendita AI svizzera, facendo valere un'inabilità
addebitabile segnatamente a cardiopatia ischemica, infarto acuto del miocardio
in territorio inferiore, ipercolesteromia, diabete mellito con retinopatia,
note cliniche di artrosi polidistrettuali e sindrome nevrasteniforme ansiosa
con depressione umorale.

Mediante decisione del 7 novembre 2006, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI) ha respinto la richiesta per carenza d'invalidità di
grado pensionabile. Fondandosi sul parere del dott. R.________ del servizio
medico dell'UAI, l'amministrazione ha infatti ritenuto l'assicurato
completamente abile al lavoro in attività più leggere, confacenti al suo stato
di salute.

B.
Patrocinato dall'avv. Roberto Coppola, C.________ si è aggravato alla
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti
all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale), la quale
per pronuncia del 14 agosto 2008 ha respinto il gravame.

C.
Sempre patrocinato dall'avv. Coppola, l'assicurato ha interposto ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale chiede il
riconoscimento, in via principale, di una rendita intera e, in via subordinata,
di una mezza o di un quarto di rendita.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), fonda la sua sentenza sui
fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può
scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF).

2.
Oggetto del contendere è sapere se C.________ abbia diritto a una rendita
d'invalidità. Contestati sono, in particolare, le ripercussioni sulla capacità
lavorativa delle affezioni lamentate dal ricorrente come pure l'accertamento
del reddito senza invalidità.

3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria competente ha già esposto le norme legali e i principi
giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i
presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile al caso
di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002,
dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), l'Accordo avendo lasciato
immutata la competenza degli Stati contraenti a definire i propri sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC
e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona
assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

Così, dopo avere correttamente esposto i concetti d'incapacità al lavoro (art.
6 LPGA), al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i
primi giudici, rammentati i limiti temporali del potere cognitivo del giudice
nel caso di specie (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA; DTF 132 V
215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366), hanno
pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita
(art. 28 cpv. 1 e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI [nella versione in
vigore fino al 31 dicembre 2007]), illustrando il sistema di confronto dei
redditi e il momento determinante per l'accertamento del grado d'invalidità di
assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222; 128
V 174), nonché i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il
valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire
da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura
applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353).

4.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente produce "nuova" documentazione
medica datata 19 agosto 2008. Dal momento che questa documentazione è
posteriore alla resa del giudizio impugnato, essa costituisce un inammissibile
nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (Ulrich Meyer, in Basler
Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 ad art. 99 LTF). Si osserva
comunque che il nuovo referto è identico a quello, sempre dal dott. A.________,
reso il 13 febbraio 2007 dinanzi al Tribunale amministrativo federale ed è
pertanto già stato esaminato in quella sede.

5.
Il ricorrente è dell'avviso che i primi giudici non avrebbero correttamente
valutato le perizie dei medici dell'INPS, del dott. P.________ e del dott.
A.________, entrambi medici chirurghi, i quali lo hanno ritenuto inabile al
lavoro nella misura rispettivamente del 70%, 76% e 100%. Egli contesta
l'attendibilità delle conclusioni dei medici dell'UAI, tanto più che questi
ultimi non hanno effettuato alcuna visita medica.

5.1 Nella misura in cui contesta la valutazione dell'incapacità lavorativa
operata dai primi giudici, i quali, facendo uso del proprio potere di
apprezzamento delle prove, hanno ritenuto maggiormente attendibili le
conclusioni del dott. R.________ e del dott. L.________ del servizio medico
dell'UAI e hanno concluso per una piena capacità lavorativa in attività adatta
e leggera, l'insorgente censura un giudizio su una questione di fatto che, in
quanto tale, vincola per principio questo Tribunale (DTF 132 V 393 consid. 3.2
pag. 398 seg.).

5.2 Orbene, questa conclusione dell'istanza giudiziaria di primo grado non lede
alcuna norma di diritto federale, né risulta da un accertamento manifestamente
errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove.

5.3 Innanzitutto, il Tribunale amministrativo federale ha osservato che tra i
diversi medici che si sono occupati del caso esiste sostanziale concordanza a
livello diagnostico, mentre le divergenze vertono unicamente sulla valutazione
dell'incidenza delle turbe sulla capacità lavorativa dell'interessato. I primi
giudici hanno quindi sufficientemente spiegato il motivo per il quale essi
hanno fatto proprie le conclusioni ritenute chiare, complete e motivate cui
sono pervenuti il dott. R.________ e il dott. L.________. Questi ultimi hanno
avuto modo di esaminare e confrontarsi in dettaglio con la documentazione
medica all'inserto e le censure del paziente, spiegando, in particolare, come
il test da sforzo eseguito nel 2006 confermasse l'assenza di una nuova
patologia cardiaca incompatibile con un'attività leggera e come l'esame
radiologico della colonna vertebrale evidenziasse unicamente delle lesioni
artrosiche assolutamente banali (sul valore probatorio attribuito ai rapporti
interni del servizio medico dell'AI cfr. sentenze I 143/07 del 14 settembre
2007 consid. 3.3, e I 514/06 del 25 maggio 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV
n. 15 pag. 43). Venendo meno al proprio obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2
LTF), il ricorrente non si confronta adeguatamente con queste considerazioni e
non spiega in quale misura esse sarebbero contrarie al diritto. Per il resto,
il Tribunale amministrativo federale ha spiegato come la relazione
medico-legale del 13 febbraio 2007 del dott. A.________, sommaria e imprecisa
per quanto riguarda l'effettiva descrizione delle limitazioni funzionali, non
possa essere tenuta in considerazione. Nell'accertamento dei fatti compiuto
dall'istanza precedente sulla base delle valutazioni del servizio medico
dell'amministrazione non sono quindi rilevabili inesattezze manifeste, il
Tribunale amministrativo federale avendo semmai tratto da tale valutazione
conclusioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente. Ciò non fonda però
l'arbitrio dei fatti posti alla base del giudizio (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1
pag. 9; sentenza 9C_337/2007 del 12 giugno 2008, in SVR 2008 IV n. 60 pag. 295
consid. 6.2.2).

5.4 L'accertamento dei fatti da parte dei primi giudici non può del resto
neppure essere censurato per essersi fondato sulle valutazioni del servizio
medico dell'UAI senza che i medici di detto servizio abbiano in precedenza
esaminato il peritando. A tal proposito è sufficiente ricordare che una perizia
basata sui soli atti ("Aktengutachten") è senz'altro possibile se dispone -
come nel caso di specie - di sufficienti elementi risultanti da altri
accertamenti personali (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U
10/87 del 29 aprile 1988, in RAMI 1988 no. U 56 pag. 371 consid. 5b con
riferimenti).

6.
Per quanto concerne il grado d'invalidità, C.________ contesta, in particolare,
il reddito da valido determinato dal Tribunale amministrativo federale. Egli
sostiene che i primi giudici avrebbero dovuto ritenere un salario di Euro
1'700, anziché di Euro 1'242.43, come hanno invece fatto, contrapponendo a
quest'ultimo un reddito base da invalido di Euro 1'106.38 e pervenendo così a
un grado d'invalidità del 33%, dopo aver peraltro dedotto dal reddito da
invalido il grado massimo consentito (del 25%) dalla giurisprudenza per tenere
conto delle particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V 75).

6.1 Invocando dei presunti "minimi contrattuali inderogabili", secondo i quali
il reddito da valido dovrebbe ammontare a Euro 1'700, il ricorrente si prevale
in questa sede di un'allegazione nuova inammissibile (e comunque non
dimostrata), la quale non si trova agli atti, né è stata invocata
precedentemente, e che pertanto non può essere addotta davanti al Tribunale
federale (art. 99 LTF). E comunque, anche a prescindere da queste
considerazioni, l'accertamento operato dai primi giudici (riferito all'anno
2003) non è (manifestamente) censurabile. Infatti, in mancanza di dati certi e
prove concrete, i primi giudici potevano, senza arbitrio, accertare il reddito
senza invalidità sulla base dei risultati statistici dell'inchiesta d'ottobre
2002-2003 dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra (Bureau
international du travail, Statistiques des salaires et de la durée du travail
par profession et des prix de produits alimentaires, résultats de l'enquète
d'octobre, 2002 et 2003, Ginevra 2004), prendendo in considerazione il salario
mensile medio in Italia nel 2003, di Euro 1'242.43, che egli avrebbe potuto
realizzare in qualità d'impiegato d'ordine nell'industria lattiera (fornitore
di latte) (cfr. del resto: consid. 6.2 non pubblicato in DTF 130 V 253;
sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 655/02 del 16 luglio 2003
consid. 2.3 e I 299/00 dell'8 gennaio 2002 consid. 4d/bb).

6.2 A ciò si aggiunge che i primi giudici hanno fatto uso della deduzione
massima consentita (del 25%), per ridurre il reddito da invalido, anch'esso
peraltro accertato sulla base dei dati statistici dell'Ufficio internazionale
del lavoro e pertanto non stabilito in modo sfavorevole all'assicurato (v.
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 773/05 del 28 febbraio
2007 consid. 3.3).

7.
Contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, le sue affezioni (psico-)fisiche
configurano inoltre chiaramente uno stato patologico labile, ossia suscettibile
di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. ad esempio sentenza
I 389/06 del 15 maggio 2007 consid. 3). I primi giudici hanno dunque rettamente
stabilito che le varie affezioni di cui soffre non possono essere considerate
irreversibili ed ampiamente stabilizzate in modo tale da causargli
un'incapacità al guadagno presumibilmente permanente, bensì devono essere
qualificate di natura labile ed evolutiva. Pertanto, la decisione del Tribunale
amministrativo federale di esaminare le affezioni alla luce dell'art. 29 cpv. 1
lett. b LAI (nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2007) non lede alcuna norma di diritto federale e la censura è dunque
infondata. Inoltre, giova precisare che anche in applicazione dell'ipotesi
prevista dalla lett. a dell'art. 29 cpv. 1 LAI, l'esito del procedimento
rimarrebbe sostanzialmente invariato, visto che l'assicurato presenterebbe
un'incapacità al guadagno comunque inferiore al 40% richiesto per legge.

8.
Sia infine rilevato, a titolo abbondanziale, che il riconoscimento di una
rendita italiana d'invalidità non è determinante ai fini del presente giudizio,
data la diversità delle disposizioni legali sull'invalidità e dei criteri per
determinarla vigenti nei due Paesi. Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, infatti, il grado d'invalidità si determina unicamente in base al
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4 pag. 257).

9.
Visto quanto precede, la pronuncia impugnata dev'essere confermata e il ricorso
respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a
carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 ottobre 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti