Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 785/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_785/2008 {T 0/2}

Sentenza del 16 ottobre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Parti
P.________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 14 agosto 2008.

Visto:
l'atto del 18 settembre 2008 (timbro postale) con cui P.________ ha dichiarato
di ricorrere contro il giudizio 14 agosto 2008 del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino,
lo scritto del 19 settembre 2008 con il quale, per ordine del Presidente,
l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile,
deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter
chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità
non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato
entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
la mancata reazione, da parte dell'interessato, allo scritto del 19 settembre
2008,

considerando:
che giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando segnatamente perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
che l'atto del 18 settembre 2008 non contiene né conclusioni né motivazione
alcuna,
che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile secondo la
procedura semplificata (art. 108 LTF),
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze, non
si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 16 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti