Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 753/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_753/2008 {T 0/2}

Sentenza del 26 ottobre 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
P.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Rosangela Locatelli,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 6 agosto 2008.

Fatti:

A.
P.________, nato nel 1950, già attivo quale forgiatore-stampatore, è stato
posto al beneficio di una rendita intera AI a partire dal 1° gennaio 1987,
ridotta ad un quarto con effetto dal 1° marzo 1991. Quest'ultima è stata
confermata successivamente con atti dell'Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) del
20 maggio 1996, del 1° febbraio 1999 e del 29 ottobre 2001.

L'amministrazione ha concesso all'interessato una riformazione professionale
quale venditore-consulente di computer dal 1987 al 1990. Successivamente egli
ha svolto diverse attività lucrative, a tempo parziale, sino all'ottobre 2004.

B.
Al termine di una procedura di revisione della rendita d'invalidità, l'UAI,
accertata una completa incapacità lavorativa dal 28 ottobre 2004 al 6 novembre
2006, dovuta ai postumi di una caduta avvenuta il 14 settembre 2002 e più in
particolare agli interventi chirurgici messi in atto, ha riconosciuto
all'assicurato una rendita intera dal 1° gennaio 2005 sino al 28 febbraio 2007,
sopprimendo la stessa con effetto dal 1° novembre 2007 (decisione del 17
settembre 2007).

A motivazione del provvedimento, l'amministrazione ha ritenuto che, sulla base
della perizia pluridisciplinare del Servizio X.________ del 20 dicembre 2006,
P.________ era pienamente abile al lavoro dalla data della visita peritale del
reumatologo, avvenuta il 6 novembre 2006, in attività adeguate, in particolare
sia nella professione da ultimo esercitata come operaio in una ditta di
verniciatura industriale, sia, tenuto conto di limiti funzionali dovuti al
danno alla salute, nell'attività d'impiegato d'ufficio e in quella di
venditore-consulente di computer. L'UAI ha stabilito l'assenza di una perdita
economica dopo avere proceduto a un raffronto dei redditi da invalido (fr.
62'960.-, calcolato sulla base dell'Inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari [ISS], 2004, tabella TA1, categoria 3, e dopo avere applicato una
deduzione del 10% dal valore base per attività leggera e per la scarsa
adattabilità dovuta ai limiti ergonomici) e da valido (fr. 61'750.-).

C.
Adito su ricorso dell'assicurato, rappresentato dall'avv. Rosangela Locatelli,
il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato l'operato
dell'amministrazione (pronuncia del 6 agosto 2008). In particolare, la Corte
cantonale ha pienamente aderito alle conclusioni del Servizio X.________,
ritenute complete, affidabili e sufficienti per valutare la capacità lavorativa
dell'assicurato. Per il resto ha sottolineato come l'assicurato non subirebbe
in alcun caso una perdita economica che giustificherebbe il diritto a una
rendita, il grado d'invalidità attestandosi al 16% (stante un reddito da valido
di fr. 61'750.- e un reddito da invalido di fr. 52'047.- [base di calcolo: ISS
2004, TA1, categoria 4, e deduzione del 10% dal valore base per attività
leggera e per la scarsa adattabilità dovuta ai limiti ergonomici]).

D.
Sempre patrocinato dall'avv. Locatelli, l'assicurato ha presentato un ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale chiede
sostanzialmente di annullare il giudizio cantonale e di ripristinare il diritto
alla rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° novembre 2007. Dei motivi
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 A sostegno della sua domanda, il ricorrente produce nuova documentazione
medica datata 15 settembre 2008. Dal momento che questa documentazione è
posteriore alla resa del giudizio impugnato, essa costituisce un inammissibile
nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (Ulrich Meyer, in Basler
Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 ad art. 99 LTF).

1.2 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente
a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica
d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Per il resto fonda la sua sentenza
sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può
scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF). A prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133
IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende
contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera
circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso
contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto
a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag.
254 con riferimento).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già esaurientemente ricordato le disposizioni legali e
i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in
particolare i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv.
1 LAI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre
2007), il sistema di confronto dei redditi di assicurati esercitanti
un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico e del consulente
professionale per l'accertamento dell'invalidità, il valore probatorio
attribuito ai referti medici nell'ambito di tale accertamento (DTF 125 V 256
consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; sul momento determinante cfr.
inoltre DTF 129 V 222; 128 V 174), nonché i presupposti e gli effetti della
revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGA;
art. 88a e 88bis OAI; sui termini temporali di confronto v. pure DTF 133 V
108). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

3.
3.1 L'assicurato censura il fatto che l'amministrazione e la giurisdizione
cantonale non hanno affidato la perizia a uno specialista in chirurgia, ma si
sono accontentati delle conclusioni del Servizio X.________. Rimprovera al
giudice di prime cure di avere ritenuto maggiormente attendibile la perizia del
Servizio X.________ rispetto ai pareri medico-specialistici del dott.
B._________, capo servizio di neurochirurgia all'Ospedale Y.________, e
dell'Istituto P.________. Egli ravvisa una valutazione errata e arbitraria dei
fatti e delle prove offerte.

3.2 Nella misura in cui contesta la valutazione dell'incapacità lavorativa
operata dal primo giudice, il quale facendo uso del proprio potere
d'apprezzamento delle prove, ha ritenuto maggiormente attendibili le
conclusioni del Servizio X.________ e ha concluso per una piena capacità
lavorativa in attività adeguate e leggere, rispettose delle limitazioni
indicate dal perito, l'insorgente censura un giudizio su una questione di fatto
che, in quanto tale, vincola per principio questo Tribunale (DTF 132 V 393
consid. 3.2 pag. 398 seg.).

3.3 Orbene, questa conclusione non lede alcuna norma di diritto federale, né
risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un
apprezzamento arbitrario delle prove.

Il giudice cantonale, nel fare proprie le conclusioni dell'UAI, ha tra l'altro
accertato che la valutazione dei periti del Servizio X.________, dettagliata e
approfondita, non è stata (validamente) smentita da altri certificati
specialistici attestanti un peggioramento della situazione valetudinaria tra la
data della perizia del Servizio X.________ e la resa della decisione
amministrativa, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4). In particolare,
per quanto concerne i referti del dott. B._________, l'autorità giudiziaria di
prima istanza ha osservato che il medico, dopo avere, nel certificato del 28
aprile 2006, dichiarato di attendersi un significativo miglioramento dello
stato lombalgico poiché la risonanza magnetica del 27 aprile 2006 aveva messo
in evidenza uno stato postoperatorio perfettamente nella norma, non spiega i
motivi né della mancata ripresa lavorativa, nonostante il miglioramento
dell'insufficienza segmentaria del paziente, né della necessità di una perizia
neutra.

Inoltre, riguardo al ricovero presso l'Istituto P.________ e ai relativi
referti, la Corte cantonale ha rettamente osservato che essi sono posteriori
alla decisione dell'UAI e che pertanto esulano dal potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali, il quale esamina la legalità delle decisioni in
base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione
impugnata è stata resa (DTF 121 V 362 consid. 1b pag. 366 e sentenze ivi
citate; per contro, nulla impedisce all'assicurato di fare valere questi fatti
e di invocare, in separata sede, un eventuale peggioramento della situazione
dopo la data della decisione amministrativa).

Senza arbitrio, il primo giudice poteva ugualmente ritenere non censurabile il
fatto che il Servizio X.________ avesse fatto capo a una perizia reumatologica
a cura del dott. C.______ per la valutazione delle patologie vertebrali del
ricorrente. Questa conclusione è del resto avvalorata dal fatto che il dott.
B._________ aveva evidenziato in data 28 aprile 2006 uno stato postoperatorio
perfettamente nella norma. Sempre senza arbitrio, l'istanza precedente poteva
procedere a un apprezzamento anticipato delle prove e rinunciare ai complementi
istruttori chiesti dal ricorrente (DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157).

3.4 L'insorgente fa pure notare di non disporre di una formazione specifica,
salvo la licenza della scuola media italiana. Di conseguenza, non condivide le
conclusioni tratte dalla consulente in integrazione professionale dell'UAI,
secondo cui egli avrebbe acquisito e approfondito, durante il suo percorso
lavorativo, delle conoscenze professionali in differenti settori. Dal profilo
del reinserimento professionale ritiene impensabile chiedere ad una persona di
58 anni, senza qualifiche, di rientrare nel mondo lavorativo.

3.5 Sulla base del rapporto della consulente in integrazione professionale e
tenuto conto delle indicazioni mediche, la Corte cantonale non ha individuato
impedimenti al reinserimento professionale, considerando quali attività
adeguate quelle professioni legate al settore dell'industria, in cui possono
venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei
servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di
cambiare frequentemente posizione. Tale accertamento dei fatti non può dirsi
manifestamente errato (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) ed è anzi conforme
alla giurisprudenza in materia (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, in
RtiD II-2008 pag. 274, consid. 4.3 con riferimenti). Riguardo all'esigibilità e
alla possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato
equilibrato del lavoro, va ricordato che al momento determinante della
decisione amministrativa in lite, l'opponente aveva 57 anni. Dal profilo
dell'età, le condizioni per ammettere una incapacità di lavoro e di guadagno
per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità non erano
pertanto realizzate (v. sentenza citata 9C_13/2007 consid. 4.3; cfr. pure
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 359/06 del 22 giugno 2007
consid. 4.2 e I 304/06 del 22 gennaio 2007 consid. 4.2 con i rispettivi
riferimenti). A ciò si aggiunge che, per quanto esposto dall'amministrazione in
merito alle concrete attività suscettibili di entrare in linea di
considerazione, pur dovendo riconoscere una difficoltosa collocabilità
dell'assicurato dovuta soprattutto al fattore età, al medesimo si presentava -
nel momento determinante della decisione su opposizione in lite - un ventaglio
relativamente ampio di professioni possibili (e peraltro anche sufficientemente
specificate) che non richiedevano necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).

4.
Ne discende che la decisione del giudice cantonale di attribuire pieno valore
probatorio alla perizia pluridisciplinare del Servizio X.________ e di
considerare l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% in attività
adeguate, può essere tutelata anche perché meglio tiene conto della differenza,
a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. sentenze
9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007
consid. 2). Per il resto, i redditi di riferimento per il calcolo
dell'invalidità, determinati in conformità alla giurisprudenza (sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, in SVR 2007
UV n. 17 pag. 56), risultano dagli atti e non sono, in quanto tali, contestati.
Di conseguenza, la soppressione della rendita deve essere confermata anche
qualora si volesse, per ipotesi (sui limiti di un tale riesame cfr. DTF 132 V
393 consid. 3.3 pag. 399), riconoscere una deduzione superiore a quella, del
10%, applicata dal primo giudice sul reddito da invalido per tenere conto delle
particolarità del caso (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; cfr. tuttavia sentenza
citata 9C_13/2007, consid. 5, dove si evidenzia che il fattore età incide
piuttosto favorevolmente sul reddito ipotetico).

5.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e
sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 ottobre 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti