Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 741/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_741/2008

Sentenza del 26 novembre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
ricorrente,

contro

P.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò, via Stazione 9, 6602 Muralto.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 6 agosto 2008.

Fatti:

A.
A.a Mediante decisione del 12 settembre 2002, cresciuta in giudicato, l'Ufficio
AI del Cantone Ticino (UAI) ha posto P.________, di professione ausiliaria di
pulizie, al beneficio di una mezza rendita di invalidità con effetto dal 1°
giugno 2000. A motivazione della decisione, l'amministrazione ha stabilito che
l'assicurata presentava una incapacità di lavoro (nella sua attività abituale)
e di guadagno del 50 %.

In precedenza, l'assicurata era pure stata ritenuta pienamente abile a svolgere
attività sostitutive leggere. In quell'ambito, la consulente in integrazione
professionale dell'AI aveva ugualmente concluso, nel suo rapporto finale del 4
giugno 2002, per una invalidità del 50 %, stante un reddito senza invalidità di
fr. 46'658.- e un reddito da invalida di fr. 23'730.- (ottenuto in applicazione
dei valori statistici regionali e dopo avere dedotto dall'importo base un tasso
del 25 % per tenere conto delle particolarità personali e professionali del
caso).
A.b Al termine di una procedura di revisione avviata nel mese di luglio 2006,
l'UAI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dalla fine del mese
seguente l'intimazione del provvedimento (decisione del 6 giugno 2007). Pur
facendo stato di una situazione valetudinaria invariata, l'amministrazione ha
rilevato che il diritto alla mezza rendita era stato in origine erroneamente
riconosciuto poiché era stato stabilito senza effettuare una corretta
valutazione della capacità di guadagno residua. Di conseguenza ha soppresso la
prestazione per via di riconsiderazione, osservando che, sulla base di un
corretto confronto dei redditi secondo la più recente giurisprudenza in materia
(e quindi in applicazione dei valori statistici salariali nazionali),
l'assicurata avrebbe presentato un grado di invalidità del 12 % (reddito senza
invalidità: fr. 46'035.-; reddito da invalida, dopo deduzione del 15 % per
attività leggera e scarsa adattabilità dovuta alle limitazioni funzionali: fr.
40'620.-), insufficiente per conferirle un tale diritto.

B.
Patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò, P.________ si è aggravata al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico,
ha accolto il ricorso, annullando la decisione del 5 luglio (recte: 6 giugno)
2007 e ripristinando, dal 1° agosto 2007, il diritto alla mezza rendita
d'invalidità (pronuncia del 6 agosto 2008). Dopo avere preliminarmente
osservato che, in assenza di una modifica della situazione valetudinaria, non
sussisteva un motivo di revisione, il giudice cantonale ha ugualmente negato le
condizioni per ammettere una riconsiderazione ritenendo che la decisione di
assegnazione di rendita non fosse palesemente errata e che anzi facesse seguito
a una corretta valutazione economica.

C.
L'UAI interpone ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede
l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma della decisione 6 giugno
2007. Nel contempo chiede che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo.
Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Sempre patrocinata dall'avv. Dadò, P.________ propone la reiezione del gravame,
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a
determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a
quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale fonda la sua
sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può
scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF
(art. 105 cpv. 2 LTF). Per il resto, di regola il Tribunale federale applica
d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezioni di cui al
cpv. 2) e non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai
motivi addotti dall'autorità inferiore.

2.
Unico oggetto del contendere in questa sede è la questione della
riconsiderazione della decisione di assegnazione della mezza rendita. In
sostanza, l'UAI, facendo valere una violazione del diritto federale, ribadisce
che la decisione originale sarebbe palesemente errata e meriterebbe di essere
riconsiderata poiché scaturirebbe da un'inammissibile e automatica
trasposizione del tasso di incapacità lavorativa - stabilito dal medico nella
attività abituale - nel grado di invalidità. In subordine osserva che nemmeno
il - contestato, in quanto avrebbe, senza motivo, applicato una riduzione
massima sul reddito da invalida - raffronto dei redditi effettuato il 4 giugno
2002 dalla consulente in integrazione professionale avrebbe comunque
giustificato il riconoscimento di una mezza rendita poiché da tale confronto
deriverebbe in realtà un grado di invalidità del 49 % e non del 50 %.

3.
Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o
sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato
che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza. Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione per il
motivo che essa sarebbe senza dubbio erronea, occorre fondarsi sulla situazione
giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata resa prendendo
in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389
con riferimenti). Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata,
l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di
un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la
decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di
diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione
iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date
(cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti).

4.
4.1 La Corte cantonale ha accertato in maniera vincolante per il Tribunale
federale - e in conformità con le tavole processuali - che nel rapporto 4
giugno 2002 l'allora consulente in integrazione professionale, sulla scorta
della documentazione medica all'inserto, aveva ritenuto l'assicurata abile al
lavoro nella misura del 50 % (mezza giornata) nella sua professione di
ausiliaria di pulizia e pienamente abile in lavori leggeri (che non
richiedessero il sollevamento di pesi oltre i 5 chili) e prevalentemente
sedentari (che permettessero di alzarsi occasionalmente). Il primo giudice ha
altresì constatato che la consulente, dopo avere fatto capo - secondo una
prassi allora tollerata dal Tribunale federale delle assicurazioni (v. sentenza
U 75/03, in: SVR 2007 UV n. 17 pag. 56) - ai dati statistici salariali
regionali, aveva quantificato in fr. 23'730.- il reddito ipotetico da invalida
(ottenuto dopo una deduzione del 25 % dal valore base), al quale aveva
contrapposto quello senza invalidità di fr. 46'658.-.

4.2 Alla luce di questi accertamenti, il Tribunale federale ritiene che il
primo giudice poteva validamente negare l'esistenza dei presupposti per
riconsiderare la decisione di assegnazione della mezza rendita.
4.2.1 In primo luogo, non si può sostenere, come lo pretende l'Ufficio
ricorrente, che la decisione iniziale fosse palesemente errata per il fatto che
l'incapacità di guadagno sarebbe stata nel 2002 automaticamente dedotta dal
grado di incapacità lavorativa. A ben vedere, l'amministrazione aveva fatto
coincidere il tasso di invalidità con quello di incapacità lavorativa nella
professione abituale solo dopo avere anche accertato il grado di invalidità in
attività sostitutive leggere ed avere ottenuto un risultato pressoché identico.
4.2.2 Per il resto, l'analisi non cambia per il fatto che il raffronto dei
redditi operato dalla consulente nel giugno del 2002 avrebbe in realtà, come fa
giustamente notare l'UAI, dovuto dare un grado - dopo arrotondamento (DTF 130 V
121; 127 V 129) - del 49 % e non del 50 %. Né modifica tale valutazione la
circostanza che sulla base della giurisprudenza già allora in vigore un tale
valore non poteva più essere elevato al 50 % (DTF 127 V 129; cfr. e contrario
pure sentenza citata 9C_439/2007, consid. 3.2, e sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 16/02 del 21 marzo 2002). Dal momento che i due
valori rilevati nei due ambiti di attività (abituale e sostitutiva) risultavano
pressoché identici e che la valutazione dell'invalidità è comunque
un'operazione il cui risultato comporta necessariamente un certo margine di
imprecisione (sentenza citata I 16/02), la decisione di riconoscere un grado di
invalidità del 50 % non può infatti per questo certamente dirsi manifestamente
errata. Pretendere il contrario significherebbe mettere gravemente a
repentaglio il principio della sicurezza giuridica.
4.2.3 Per le stesse considerazioni, l'amministrazione non può validamente
cercare di tornare sulla sua decisione iniziale rimettendo in discussione in
questa sede la deduzione (del 25 %) che aveva applicato nel 2002 sul reddito
base da invalido facendo uso del potere di apprezzamento riconosciutole per
tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V
75). Sebbene la deduzione allora applicata si riveli senz'altro generosa, non
per questo la decisione iniziale appare inammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto allora vigenti. Ne segue che, essendo
infondato, il ricorso dell'UAI va respinto.

5.
5.1 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste
a carico dell'Ufficio ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), il quale rifonderà
all'opponente, patrocinata da un legale, un'indennità per ripetibili della sede
federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

5.2 Con l'emanazione della presente sentenza, infine, la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 1000.- a titolo di
ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 novembre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti