Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 694/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_694/2008 {T 0/2}

Sentenza del 7 ottobre 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
B.________,
ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona,
opponente,

M.________ SA (già D.________ SA).

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(obbligo contributivo),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 23 luglio 2008.

Fatti:

A.
A.a A seguito di un controllo eseguito il 3 aprile 2003, la Cassa di
compensazione del Cantone Ticino ha accertato che negli anni sottoposti a
verifica (1999-2002) la D.________ SA, ora M.________ SA, aveva corrisposto a
B.________ retribuzioni per complessivi fr. 155'077.- (fr. 146'987.- per
salario e fr. 8'090.- per spese non ammesse), sulle quali non erano stati
prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ritenendo queste retribuzioni
provento da attività lucrativa dipendente, la Cassa, con decisione di
tassazione d'ufficio 3 luglio 2003, ha fissato l'importo a carico di D.________
SA in fr. 24'321.25 e con ulteriore decisione, di stessa data, ha preteso da
B.________ l'importo di fr. 10'157.55.
A.b Al termine di un lungo iter procedurale, il Tribunale federale, accogliendo
parzialmente i ricorsi della società interessata e di B.________, ha stralciato
le riprese per le rimunerazioni versate dal 1° gennaio 1999 al 31 ottobre 2001,
mentre ha confermato (in via definitiva) la prevalenza degli elementi di
un'attività lucrativa dipendente rispetto a quelli di natura indipendente per
il periodo dal 1° novembre 2001 al 31 dicembre 2002. Al fine di determinare
l'entità esatta della ripresa per quest'ultimo periodo, il Tribunale federale
ha rinviato gli atti all'amministrazione per nuovo calcolo e nuova decisione
(sentenza H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
A.c Ottemperando all'ordine giudiziario, il 14 gennaio 2008 la Cassa ha reso la
nuova decisione di tassazione d'ufficio relativa al periodo 1° gennaio 1999 -
31 dicembre 2002, riprendendo fr. 111'090.- fra salari non dichiarati e spese
non ammesse e fissando in fr. 20'734.15 il nuovo contributo da pagare dalla
datrice di lavoro. Con separati provvedimenti del 4 febbraio 2008, la Cassa ha
respinto le opposizioni della datrice di lavoro e del dipendente confermando il
contenuto della decisione di tassazione d'ufficio.

B.
Patrocinati dall'avv. Andrea Bersani, M.________ SA e B.________ si sono
aggravati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, dopo
avere congiunto le cause, nella misura in cui li ha ritenuti ricevibili, ha
respinto i ricorsi dichiarandoli nel contempo temerari (pronuncia del 23 luglio
2008).

C.
B.________ ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede
essenzialmente di annullare il giudizio cantonale e la decisione su opposizione
in lite. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo
qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

Per il resto, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv.
1 LTF), però esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non
è per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza,
tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono
presentate nella sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254).

2.
Di regola non è ammessa la produzione di nuovi scritti una volta scaduto il
termine di ricorso, salvo in occasione di uno scambio di scritti disposto dal
Tribunale federale (art. 102 LTF). Ciò non era però il caso in concreto, sicché
lo scritto prodotto dal ricorrente il 29 dicembre 2008 non può essere preso in
considerazione ai fini della presente procedura.

3.
Come già in sede cantonale, il ricorrente fa valere una violazione del suo
diritto di essere sentito da parte dell'autorità amministrativa. Ravvisa questa
violazione nel fatto di non avere avuto la possibilità - in quella sede - di
esprimersi in contraddittorio.

3.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite.
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1
pag. 370 e sentenze ivi citate).
Anche in virtù dell'art. 42 LPGA le parti hanno il diritto di essere sentite.
Non devono tuttavia obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni
impugnabili mediante opposizione.

3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la sua
posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell'ambito della procedura di
opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato
salvaguardato. Resta tutt'al più da esaminare se il ricorrente poteva
pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa.

3.3 Sennonoché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere
sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere
posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il
diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AlV no. 5 pag. 15,
consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno
la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza
citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto
concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente
sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da
queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato che il
ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue
argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale
delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non
vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.

4.
4.1 Il Tribunale cantonale ha accertato, in maniera vincolante (consid. 1),
che, pur essendo iscritto e quindi affiliato come indipendente presso la Cassa
dal 1° gennaio 2002 per l'attività principale di consulente commerciale,
l'assicurato era comunque già stato esonerato per lo stesso anno dal pagamento
dei premi AVS a titolo di indipendente in quanto il salario versato dalla
D.________ SA nel 2002 - definitivamente considerato come reddito da attività
dipendente - era superiore al reddito netto aziendale da attività indipendente
che il ricorrente aveva dichiarato di avere conseguito sempre nel 2002 con la
X.________ & Co e sul quale egli aveva già versato contributi personali sotto
forma di acconti. Allo stesso modo la Corte cantonale ha, senza arbitrio,
accertato che non vi è stata doppia imposizione AVS dei redditi conseguiti dal
ricorrente per il 2002 perché questi redditi sono stati utilizzati una volta
sola come base di conteggio dei contributi, ossia solo per la qualifica di
B.________ come dipendente di D.________ SA e non anche come indipendente. A
dimostrazione di questa circostanza, i contributi versati sotto forma di
acconto per l'attività di indipendente per il 2002 sono stati computati - a
favore dell'assicurato - su un altro periodo di contribuzione (pronuncia
impugnata, pag. 8).

4.2 Questo accertamento non è più adeguatamente contestato. Il ricorrente
lamenta per contro il fatto che il primo giudice avrebbe senza giustificazione
omesso di trattare le ulteriori conclusioni da lui invocate in sede di ricorso
cantonale e riproposte in sede federale. In particolare chiede che venga fatto
ordine alla Cassa di sospendere l'emanazione di nuove decisioni nell'attesa che
venga riaperta la sua tassazione 2001-2002, che sia riconsiderata la sua
imposizione IVA (ormai confermata dall'Amministrazione federale delle
contribuzioni, AFC [v. scritto 29 febbraio 2008 dell'AFC]), che venga definita
la posizione contributiva della moglie, V.________ (ormai ugualmente chiarita;
v. sentenza 9C_792/2007 del 7 novembre 2008), e infine che sia stabilita la sua
percentuale di occupazione quale dipendente di D.________ SA negli anni 2001 e
2002.

4.3 Per ribattere a tali censure è tuttavia sufficiente il rinvio al giudizio
cantonale che ha già evidenziato come unico oggetto impugnato fosse la
questione dell'eventuale esistenza di una doppia imposizione (AVS) dei redditi
conseguiti dal ricorrente nel 2002 e come di conseguenza le altre richieste
ricorsuali, che non avevano alcuna attinenza con la decisione su opposizione (e
che peraltro risultano nel frattempo parzialmente superate), dovessero essere
dichiarate inammissibili. Per le stesse considerazioni risulta inammissibile,
anche perché insufficientemente motivata (sugli obblighi di motivazione: art.
42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 I 23 consid. 5.2 pag. 30; 133 IV 286
consid. 1.4 pag. 287), pure la censura relativa alla pretesa disparità di
trattamento che creerebbe il giudizio impugnato "con chi è considerato
dipendente, rispettivamente indipendente, da tutti gli istituti assicurativi
sociali, dall'AFC e dall'Ufficio circondariale di tassazione cantonale di
riferimento".

5.
Ne segue che, in quanto ricevibile, il ricorso in materia di diritto pubblico
deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono
pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1800.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 7 ottobre 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti