Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 681/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_681/2008

Sentenza del 10 ottobre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Parti
K.________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Ghiringhelli 15a, 6501
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 21 agosto 2008.

Visto:
il ricorso 26 agosto 2008 (timbro postale) contro il giudizio del 21 agosto
2008 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato
inammissibile, per una serie di vizi formali (assenza di conclusioni, carente
motivazione, trasmissione dell'atto, in lingua tedesca, per mezzo di un
telescritto mancante, nonostante l'invito della Corte cantonale a porvi
rimedio, della necessaria firma), il gravame presentato da K.________ contro
l'operato degli organi dell'AVS e del Cantone Ticino,

considerando:
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue
ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella
lingua della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana,
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il
ricorrente risiede da anni in Ticino - di redigere questo giudizio in italiano,
pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente,
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle
conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché
l'atto impugnato viola il diritto,
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere
necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della
causa (DTF 123 V 335),
che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio
d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita
allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335),
che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto
completivo, reso il 5 settembre 2008 (timbro postale) - con i motivi che hanno
indotto la Corte cantonale a ritenere inammissibile il suo gravame,
che in mancanza di chiare conclusioni come pure di una argomentazione topica
che risponda alle motivazioni del giudizio cantonale, il ricorso di K.________
non può essere ritenuto ricevibile,
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura
semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente inammissibili
(lett. a) o comunque manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 10 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
p. il Presidente: Il Cancelliere:

Borella Grisanti