Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 638/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_638/2008 {T 0/2}

Sentenza del 10 settembre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Seiler,
cancelliere Grisanti.

Parti
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
ricorrente,

contro

D.__________,
opponente, patrocinata dall'avv. Marzia Borradori-Vignolini, Via Ciseri 6, 6601
Locarno.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 1° luglio 2008.

Fatti:

A.
Rilevando - su segnalazione dell'assicuratore infortuni - il sospetto di una
riscossione illecita di prestazioni AI e prospettando l'allestimento di
ulteriori accertamenti medici, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha sospeso
a titolo cautelare, con effetto dal 1° maggio 2008, il versamento della rendita
intera assegnata, dal mese di maggio 1994, a D.__________ (decisione del 15
aprile 2008). Allo stesso tempo, l'amministrazione ha tolto l'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso.

B.
Adito dall'interessata, che con il patrocinio dell'avv. Marzia
Borradori-Vignolini contestava le valutazioni mediche e i riscontri delle
indagini investigative operate dall'assicuratore LAINF, il Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso (pronuncia del 1° luglio
2008). Ravvisando nel comportamento dell'UAI - e più precisamente nel fatto che
quest'ultimo non avesse dato all'assicurata la possibilità di esprimersi sulla
ventilata soppressione (provvisoria) della prestazione - una grave e insanabile
violazione del diritto di essere sentito, la Corte cantonale ha annullato la
decisione del 15 aprile 2008 e ha rinviato gli atti all'amministrazione
affinché rimediasse a questo vizio procedurale e rendesse una nuova decisione.

C.
L'UAI si è aggravato al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto
pubblico. Con esso chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma
della decisione amministrativa del 15 aprile 2008. Nel contempo, chiede che al
ricorso venga concesso l'effetto sospensivo.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Giusta l'art. 29 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua
competenza. Esso statuisce così liberamente sulla ricevibilità dei ricorsi che
gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti).

2.
Dal momento che non pone termine alla procedura e che non contiene ordini
vincolanti di natura materiale suscettibili di sottrarre all'amministrazione
ogni margine decisionale (cfr. SVR 2008 IV no. 39 pag. 131, consid. 1.1 [9C_684
/2007]; cfr. pure sentenza 8C_682/2007 del 30 luglio 2008 non ancora pubblicata
nella Raccolta ufficiale), il giudizio impugnato costituisce una decisione
incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481).
L'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa -
che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a)
oppure che l'accoglimento del ricorso comporti immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (cpv. 1 lett. b).

3.
3.1 Un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un
danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un
giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV
139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno
meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un
aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile (DTF 133 I 57
consid. 1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).

3.2 Un giudizio cantonale di rinvio per complemento istruttorio e nuova
decisione è atto a causare un danno irreparabile all'amministrazione soltanto
se contiene delle istruzioni sul modo in cui questa dovrà statuire su
determinati aspetti del rapporto giuridico litigioso e se restringe
significativamente la sua latitudine di giudizio, impedendole di scostarvisi
(DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483).

3.3 L'ammissibilità del ricorso per motivi di economia processuale (art. 93
cpv. 1 lett. b LTF) contro una decisione incidentale costituisce un'eccezione e
va interpretata restrittivamente, tanto più che le parti non subiscono alcun
pregiudizio se non impugnano immediatamente tali decisioni che possono essere
contestate contestualmente con la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF). Il
Tribunale federale esamina liberamente se l'accoglimento del ricorso
permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. A
tal proposito ha tuttavia precisato che il rinvio della causa all'Ufficio AI
per istruzione complementare e nuova decisione non si traduce di principio in
una procedura probatoria provocante un dispendio di tempo e di denaro
importanti (sentenza 9C_898/2007 del 24 luglio 2008, consid. 1.2 con
riferimenti).

4.
4.1 L'Ufficio ricorrente non spiega adeguatamente in quale misura il giudizio
impugnato gli provocherebbe un danno irreparabile né in che misura
l'accoglimento del ricorso eviterebbe una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa nel senso suindicato (sull'obbligo di motivazione incombente, in
questo contesto, al ricorrente cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.3.1 pag. 632).

L'UAI fa unicamente valere che il Tribunale cantonale avrebbe applicato a torto
gli art. 57a LAI e 73ter OAI, relativi alla procedura di preavviso, invece di
applicare gli art. 55 LPGA e 56 PA, disciplinanti i provvedimenti d'urgenza.
Sostiene che la sua decisione del 15 aprile 2008 sarebbe da qualificare quale
provvedimento cautelativo (provvedimento d'urgenza) esplicitamente contemplato
dall'art. 56 PA (applicabile in virtù del rinvio operato dall'art. 55 cpv. 1
LPGA) e che in quanto tale sarebbe necessariamente sottratta a una procedura di
preavviso. A sostegno della sua tesi, osserva che se si seguisse la valutazione
del primo giudice, il rinvio previsto dall'art. 55 cpv. 1 LPGA non avrebbe più
alcuna ragione di esistere e impedirebbe all'amministrazione di ricorrere ai
provvedimenti d'urgenza.

4.2 A prescindere dall'adempienza o meno degli obblighi di motivazione e dalla
correttezza o meno delle valutazioni espresse dall'UAI a proposito della natura
giuridica della decisione del 15 aprile 2008 (al riguardo cfr. ad ogni modo
Franz Schlauri, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der
Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen
in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, pag. 223), la condizione del
pregiudizio irreparabile prevista dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF risulta
comunque insoddisfatta. In effetti, il rinvio della causa all'UAI per dare
l'opportunità alla resistente di esprimersi sul ventilato provvedimento non
restringe la latitudine di giudizio del ricorrente per quel che concerne la sua
(eventuale) possibilità di sospendere provvisoriamente le prestazioni.

4.3 Per quanto riguarda infine la seconda ipotesi contemplata dall'art. 93 cpv.
1 lett.b LTF, non si vede in che misura l'osservanza del diritto di essere
sentito possa dare luogo a una procedura lunga e dispendiosa (cfr. sentenza
citata 9C_898/2007 con riferimento).

4.4 Ne segue che le conclusioni del ricorrente volte ad ottenere l'annullamento
della decisione di rinvio della Corte cantonale sono irricevibili.

5.
5.1 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste
a carico dell'Ufficio ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'introduzione del
ricorso da parte dell'UAI non ha per contro provocato spese alla resistente
poiché essa non è stata invitata a determinarsi sul gravame.

5.2 Con l'emanazione della presente sentenza, infine, la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 10 settembre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti