Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 633/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_633/2008 {T 0/2}

Sentenza del 21 ottobre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Parti
B.________, Italia,
ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2008.

Visto:
il ricorso di B.________ del 30 luglio 2008 contro il giudizio 17 giugno 2008
con cui il Tribunale amministrativo federale ha confermato il rifiuto di una
rendita,

considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle
conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché
l'atto impugnato viola il diritto,
che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto
completivo del 15 settembre 2008 - con i motivi che hanno indotto l'istanza
precedente a rendere il giudizio impugnato,
che in particolare l'insorgente non spiega perché e in quale misura
l'argomentazione sviluppata dai primi giudici riguardo al fatto che egli
sarebbe stato - quantomeno fino alla data della decisione amministrativa in
lite che delimita temporalmente il potere cognitivo di questa Corte (DTF 129 V
1 consid. 1.2 pag. 4) - in grado di svolgere la sua precedente attività di
aiuto meccanico trasportatore o ogni altro lavoro non eccessivamente pesante in
misura superiore al 60%, sarebbe contraria al diritto applicabile,
che in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che ciò non toglie comunque al ricorrente la possibilità di formulare una nuova
domanda di prestazioni qualora dalla più recente documentazione medica agli
atti - che non può essere considerata da questa Corte poiché esulante dal
proprio potere cognitivo - dovesse effettivamente risultare un peggioramento
dello stato di salute, come ha ipotizzato il Tribunale amministrativo federale,
che pur essendo la procedura di per sé onerosa, viste le circostanze, si
prescinde dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 21 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti