II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 633/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_633/2008 {T 0/2} Sentenza del 21 ottobre 2008 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico, cancelliere Grisanti. Parti B.________, Italia, ricorrente, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2008. Visto: il ricorso di B.________ del 30 luglio 2008 contro il giudizio 17 giugno 2008 con cui il Tribunale amministrativo federale ha confermato il rifiuto di una rendita, considerando: che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione, che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo del 15 settembre 2008 - con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a rendere il giudizio impugnato, che in particolare l'insorgente non spiega perché e in quale misura l'argomentazione sviluppata dai primi giudici riguardo al fatto che egli sarebbe stato - quantomeno fino alla data della decisione amministrativa in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo di questa Corte (DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4) - in grado di svolgere la sua precedente attività di aiuto meccanico trasportatore o ogni altro lavoro non eccessivamente pesante in misura superiore al 60%, sarebbe contraria al diritto applicabile, che in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che ciò non toglie comunque al ricorrente la possibilità di formulare una nuova domanda di prestazioni qualora dalla più recente documentazione medica agli atti - che non può essere considerata da questa Corte poiché esulante dal proprio potere cognitivo - dovesse effettivamente risultare un peggioramento dello stato di salute, come ha ipotizzato il Tribunale amministrativo federale, che pur essendo la procedura di per sé onerosa, viste le circostanze, si prescinde dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 21 ottobre 2008 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Il Cancelliere: Borella Grisanti