Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 614/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_614/2008 {T 0/2}

Sentenza del 1° luglio 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
A.________, patrocinato
dall'avv. Marco Cereghetti,
ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501
Bellinzona,
opponente,

S._________, patrocinata dall'avv. Filippo Gianoni,
R._________, patrocinata dall'avv. Simone Gianini,
H._________.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 19 giugno 2008.

Fatti:

A.
La ditta individuale E.________ di A.________ è stata iscritta il ... a
registro di commercio con lo scopo di esercitare tutte le operazioni di
carattere aviatorio (segnatamente: produzione, rappresentanza, mediazione,
acquisto/vendita, assistenza, manutenzione, riparazione di aeromobili,
accessori ed attrezzi; trasporto privato, commerciale o umanitario di persone e
beni con aeromobili; gestione e formazione del personale necessario al
raggiungimento di tali scopi).

Mediante decisione dell'11 gennaio 2007, sostanzialmente confermata il 1°
giugno successivo anche in seguito all'opposizione dell'interessato, la Cassa
di compensazione del Cantone Ticino ha comunicato a A.________ di non poterlo
affiliare a titolo di lavoratore indipendente per l'esercizio delle suddette
operazioni di carattere aviatorio. Osservando come fosse retribuito con un
compenso giornaliero, fosse legato a istruzioni concernenti l'orario e
l'esecuzione dei lavori, avesse diritto a un indennizzo spese e non utilizzasse
un mezzo proprio, l'amministrazione ha ritenuto l'interessato dipendente delle
società H._________, R._________ e S._________ con cui aveva collaborato.

B.
Patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, A.________ si è aggravato al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, esperiti i propri
accertamenti, ha respinto il ricorso ritenendo predominanti gli elementi a
favore di un'attività dipendente rispetto a quelli contrari di carattere
indipendente (pronuncia del 19 giugno 2008).

C.
Sempre patrocinato dall'avv. Cereghetti, A.________ ha presentato ricorso al
Tribunale federale, al quale chiede di annullare il giudizio cantonale e di
riconoscerne l'iscrizione AVS a titolo indipendente.

S._________, tramite il suo legale, avv. Filippo Gianoni, si limita a rilevare
di avere affidato un mandato ben preciso al ricorrente, che pertanto non
sarebbe mai stato suo dipendente. R._________, attraverso l'avv. Simone
Gianini, segnala di non avere (ulteriori) osservazioni da formulare. Dal canto
suo la Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il
Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr.
tuttavia la riserva del cpv. 2). Esso non è vincolato né dagli argomenti
sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore. Tenuto
conto dell'esigenza di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, sotto
pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale
esamina tuttavia in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per
contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte
le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in
sede federale. Per il resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui
fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da
questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già esposto le disposizioni e i principi applicabili
in materia, rammentando in particolare le regole da osservare per delimitare
un'attività lucrativa dipendente da una indipendente (art. 5 cpv. 2 e art. 9
cpv. 1 LAVS; DTF 123 V 161 consid. 1 pag. 162; 122 V 169 consid. 3a pag. 171
con riferimenti; cfr. pure DTF 132 V 257 segg.). A tale esposizione può essere
fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che di
principio si deve ammettere l'esistenza di un'attività dipendente secondo
l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per
quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (criterio,
questo, che riveste particolare importanza nell'ambito della prestazione di
servizi: sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 30/99 del 14
agosto 2000, in VSI 2001 pag. 58, consid. 6b) e non sopporta uno specifico
rischio imprenditoriale (DTF 123 V 161 consid. 1 pag. 163; Ueli Kieser, Alters-
und Hinterlassenenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed. 2007, pag. 1235, n. 98). Questi principi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza
dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata
generalmente dalla priorità di certi elementi, quali appunto il rapporto di
subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore
di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 pag. 162; 122 V 169 consid. 3a
pag. 171; 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata).

3.
3.1 Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il lavoro svolto
dall'insorgente si apparenterebbe a quello di un lavoratore "free lance", ossia
di un lavoratore libero che viene chiamato ad esercitare la sua attività a
seconda delle necessità aziendali. Questa valutazione è stata tratta dai primi
giudici (anche) sulla base delle dichiarazioni delle parti in causa.
Analogamente a quanto statuito dalla giurisprudenza in materia in relazione ai
giornalisti free lance, i quali, al pari degli agenti e dei viaggiatori di
commercio, sarebbero qualificabili come lavoratori indipendenti solo alla
triplice condizione cumulativa che dispongano di propri locali commerciali,
occupino personale proprio e si facciano carico in maniera essenziale delle
spese di esercizio, la Corte cantonale ha rilevato che già per il solo fatto
che doveva fare capo al personale e alle strutture messegli a disposizione
dalle società con cui collaborava, l'interessato andava affiliato in qualità di
lavoratore dipendente, a prescindere dal fatto che i contratti d'impiego con
H._________ e R._________ prevedessero esplicitamente una presa a carico degli
oneri sociali da parte sua.

L'autorità giudiziaria cantonale ha così accertato che pur avendone la
possibilità, A.________ non noleggiava (l'acquisto essendo particolarmente
oneroso) un elicottero per le missioni da compiersi, bensì faceva capo ai mezzi
perfettamente equipaggiati (compreso l'assistente, normalmente di terra) e
interamente assicurati dalle società con cui collaborava. Queste circostanze,
come pure la mancata assunzione dei costi di ammortamento e di manutenzione
degli elicotteri utilizzati, hanno indotto i giudici cantonali a ritenere che
l'assicurato non si assumeva un rischio imprenditoriale tale da giustificarne
la qualifica di lavoratore indipendente. E questo indipendentemente dal fatto
che egli avesse dovuto effettuare alcuni investimenti (per tuta, casco, linee
di trasporto materiale, documentazione tecnica, spese per la licenza, ecc.). I
giudici di prime cure hanno pure constatato che il rischio di incasso era a
carico della società "committente", dal momento che l'interessato fatturava le
sue prestazioni per i clienti delle società proprietarie degli elicotteri
(H._________ e R._________) senza preoccuparsi se i relativi onorari venissero
o meno incassati dal cliente finale.

Specificatamente ai rapporti con le società H._________ e R.________, essi
hanno evidenziato la presenza di elementi di subordinazione nei loro confronti,
atteso che con la sottoscrizione dei contratti "d'impiego" (a chiamata)
l'assicurato si era impegnato a rispettare il regolamento aziendale di dette
società, mentre queste ultime si erano impegnate a loro volta a consegnargli
mezzi e materiali perfettamente efficienti e ad assegnargli personale
debitamente formato ed equipaggiato, oltre a garantire l'assunzione delle spese
effettive in caso di intervento fuori cantone o all'estero.

In relazione a S._________ i giudici cantonali hanno ravvisato un rapporto di
dipendenza ancora più marcato, dovendo l'assicurato occuparsi prevalentemente
di un'attività di carattere amministrativo, e quindi tipicamente di natura
subordinata, e più precisamente della messa a punto delle pratiche necessarie
all'ottenimento dell'autorizzazione ad avviare una attività di manutenzione di
elicotteri. Essi hanno pure accertato che la presenza dello stesso negli uffici
della società doveva essere debitamente comprovata. Il fatto che
all'interessato fosse stato assegnato un mandato ben preciso e che due fatture
non sarebbero state saldate non ha per contro modificato la valutazione
dell'autorità giudiziaria cantonale.

3.2 Richiamandosi alla documentazione in atti e alle risultanze istruttorie, il
ricorrente contesta la valutazione delle precedenti istanze e ricorda in primo
luogo che egli non era assolutamente obbligato ad accettare gli incarichi delle
società e che anzi poteva (come ha del resto anche fatto in alcune occasioni)
rifiutare i propri servizi, i quali non necessariamente dovevano consistere in
compiti di pilotaggio. In questo modo verrebbe a cadere uno dei presupposti
fondamentali del contratto di lavoro. Allo stesso modo, osserva che anche le
società con cui collaborava non erano tenute in alcuna maniera ad assegnargli
del lavoro, foss'anche in minima parte. Contesta inoltre pure l'esistenza di un
rapporto di subordinazione, facendo notare che, eccezion fatta per lo scopo da
raggiungere, egli non riceveva alcuna istruzione su come svolgere il lavoro.
Quanto al fatto che il contratto lo obbligasse a rispettare il regolamento
aziendale delle due società H._________ e R._________, l'insorgente rinvia alle
dichiarazioni dei testi B.________ e K.________, i quali avrebbero segnalato
che egli poteva agire con la massima libertà e che il regolamento non si
applicava ai piloti "esterni". A proposito del mancato noleggio, da parte sua,
del mezzo di trasporto, osserva che per un pilota free lance questa modalità
operativa si scontrerebbe con difficoltà pratiche, poiché non vi sarebbe la
garanzia di trovare sempre un elicottero disponibile in caso di necessità.
Sottolinea che contrariamente ai piloti dipendenti di dette società, per i
quali esse si assumono i costi dell'equipaggiamento e di rinnovo della licenza,
egli utilizza il proprio equipaggiamento (fuorché l'elicottero) a spese
proprie. Un rischio imprenditoriale lo sopporterebbe infine anche nella misura
in cui non avrebbe garantiti né un minimo di lavoro, né l'incasso della
mercede, come confermerebbe l'esecuzione promossa nei confronti di S._________.

4.
4.1 I primi giudici hanno accertato in maniera vincolante (consid. 1) per la
Corte giudicante che dal 2000 al 2004 il ricorrente è stato salariato della
H._________. Agli atti figura pure un contratto di lavoro concluso il 18
gennaio 2005 tra l'insorgente e la I.________, in forza del quale il dipendente
A.________, assunto in qualità di pilota, si impegnava a prestare servizio
presso altre società affiliate alla G.________ e R._________.

Ora, per giurisprudenza, nel caso di una persona assicurata che, come in
concreto, continua ad essere attiva in maniera significativa per il precedente
datore di lavoro, vanno poste esigenze più severe per poter riconoscerne con
riferimento alla specifica attività lo statuto di indipendente. In questa
evenienza, infatti, i criteri che depongono in favore di un'attività
indipendente devono chiaramente prevalere su quelli che parlano per un'attività
lucrativa dipendente (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H
83/04 del 23 giugno 2005, consid. 3.2 con riferimenti), soprattutto se il
genere di attività corrisponde essenzialmente a quella svolta in precedenza e
se concerne lavori tipicamente svolti (nell'azienda o comunque nel settore
interessati) da lavoratori dipendenti (cfr. sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni H 396/00 del 20 gennaio 2003, consid. 3).

4.2 Nel caso di specie gli elementi che depongono in favore di una attività
lucrativa indipendente non sono chiaramente predominanti ai sensi di tale
giurisprudenza.
4.2.1 Aderendo alla valutazione della Corte cantonale, va innanzitutto
relativizzata la forniti del rischio imprenditoriale del ricorrente in
relazione alle attività in esame. Gli investimenti effettuati (ufficio,
materiale, assicurazione perdita di guadagno, ecc.), di cui la Corte cantonale
ha ampiamente tenuto conto, non possono infatti definirsi considerevoli ai
sensi della giurisprudenza in materia (cfr. ad esempio sentenza citata H 30/99,
consid. 5a). Inoltre, l'unico rischio (peraltro limitato) per il ricorrente
risiedeva nella possibilità che le ditte "committenti" non onorassero le
fatture da lui emesse. Ma poiché il primo prestava pressoché esclusivamente i
propri servizi per le seconde, il rischio a suo carico era assimilabile a
quello sopportabile da un lavoratore dipendente il cui datore di lavoro non è
più in grado o non è più intenzionato a versare il salario per il lavoro svolto
(v. sentenza citata H 30/99, consid. 5a).
4.2.2 A ciò si aggiunge che, quantomeno per le attività di pilotaggio intese
quale trasporto merci o persone, si giustificava, come hanno fatto i giudici di
prime cure, di applicare per analogia la giurisprudenza creata in relazione con
i servizi di trasporto. Orbene, in quell'ambito, per determinare l'esistenza o
meno di un rischio imprenditoriale, la prassi ha posto l'accento sulla
questione se l'assicurato abbia effettuato importanti investimenti, ciò che si
avvera con l'acquisto in proprietà del mezzo di trasporto (che dev'essere
destinato [quasi] esclusivamente all'uso professionale) e la presa a carico dei
relativi costi di esercizio (cfr. ad esempio sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni H 60/81 del 22 giugno 1983, in RCC 1983 pag. 427, consid.
4b). Per quanto accertato senza arbitrio dalla Corte cantonale, anche se
l'acquisto di un elicottero risultava effettivamente troppo oneroso, il
ricorrente avrebbe comunque potuto ricorrere al suo noleggio, essendo tale
operazione prassi costante in Svizzera, come ha avuto modo di segnalare
l'Ufficio federale dell'aviazione civile. Non avendolo fatto e avendo
utilizzato i mezzi messigli a disposizione (già assicurati ed equipaggiati), il
ricorrente - che per il resto neppure ha dovuto partecipare alle spese di
ammortamento e di manutenzione - non si è assunto un vero e proprio rischio
imprenditoriale ai sensi della giurisprudenza. Le pretese difficoltà di
reperibilità degli elicotteri non sono del resto tali da modificare questo
giudizio, anche perché i destinatari finali dei servizi forniti dal ricorrente
erano clienti delle società in questione, le quali, già solo per queste
ragioni, avrebbero avuto tutto l'interesse a noleggiare i mezzi.
4.2.3 Per quanto concerne poi il rapporto di subordinazione, la tesi della
Corte cantonale secondo cui, per la determinazione dello statuto contributivo,
la posizione di pilota free lance si apparenterebbe a quella di giornalista
free lance, non è contraria al diritto federale. Anzi, come per il libero
giornalista, anche per il libero pilota può valere la considerazione che chi
lavora regolarmente per la stessa società, si pone, nei confronti di
quest'ultima, in un certo rapporto di dipendenza tale da determinare, in caso
di cessazione del rapporto, una situazione simile a quella che verrebbe a
prodursi in caso di perdita di lavoro da parte di un lavoratore dipendente (DTF
119 V 161 consid. 3b pag. 163). E come per il libero giornalista, anche per il
libero pilota si può pertanto validamente sostenere che in questi casi, dal
profilo dell'AVS, entrambi vanno di regola considerati lavoratori dipendenti.
4.2.4 È vero che il ricorrente, in virtù degli accordi conclusi, aveva la
facoltà di non accettare gli incarichi provenienti dalle società con cui
collaborava. Tuttavia, questo aspetto, da solo, non è tale da ribaltare la
presunzione in favore dello statuto di lavoratore dipendente (v. consid. 4.1).
Contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, il solo fatto che ogni
singolo intervento fosse soggetto al consenso delle parti e potesse di
conseguenza essere da lui accettato o meno, non osta di per sé al
riconoscimento di un rapporto di lavoro (cfr. DTF 124 III 249 consid. 2a pag.
250; cfr. inoltre Adrian Staehelin, Zürcher Kommentar, 4a ed. 2006, n. 58 ad
art. 319 CO, per il quale in questo caso si sarebbe in presenza di un rapporto
di lavoro su chiamata improprio). E a confermare ulteriormente la presunzione
in favore dello statuto di dipendente si aggiunge la constatazione, ricavata
dalle audizioni testimoniali, che il ricorrente, che peraltro non era l'unico
pilota esterno a disposizione cui H.________ ed R._________ potevano rivolgersi
in caso di necessità, veniva di fatto chiamato a svolgere (anche) i lavori che
venivano altrimenti assegnati ai piloti "fissi" (dipendenti) quando questi
erano assenti (a causa dei turni di riposo o di vacanze) oppure in estate
quando il lavoro aumentava.
4.2.5 Quanto al fatto che la pronuncia impugnata avrebbe constatato - in
contrasto con le risultanze istruttorie (ma comunque, vale la pena ricordarlo,
in conformità con il contratto formulato dallo stesso A.________) - che il
ricorrente si era impegnato a rispettare il regolamento aziendale delle due
società proprietarie degli elicotteri utilizzati, si osserva che se è vero che
l'audizione di K.________, responsabile dell'amministrazione di H.________, ha
effettivamente permesso di relativizzare questo aspetto, ciò non modifica
comunque il giudizio complessivo. Al contrario, anche altre disposizioni
contrattuali - quali ad esempio la rinuncia delle ditte "committenti" a ogni
forma di rivalsa finanziaria nei confronti dell'insorgente per danni a persone
o cose conseguenti dall'attività professionale svolta, se non poteva essere
dimostrata una "deliberata intenzionalità", o l'obbligo per le stesse di
consegnargli mezzi e materiali perfettamente efficienti e di assegnargli
personale debitamente formato ed equipaggiato come pure quello (invero mai
concretizzatosi) di risarcire le spese effettive (trasferte, telefono, vitto ed
alloggio) per impieghi fuori cantone o all'estero - avvalorano ulteriormente la
tesi dei giudici cantonali. Senza dimenticare che il ricorrente, che per
contratto era tenuto a curare l'immagine e la professionalità delle ditte
"committenti", doveva ugualmente e inevitabilmente seguire le direttive
necessarie all'esecuzione degli incarichi ricevuti, e più precisamente quelle
relative ai tempi, ai luoghi e alle modalità di impiego (cfr. per analogia
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 101/78 del 6 marzo 1979,
in RCC 1979 pag. 346, consid. 3). In queste condizioni, si giustificava
senz'altro di considerare l'attività in esame di natura dipendente, al pari di
quanto sarebbe peraltro già avvenuto in relazione agli altri collaboratori free
lance di R._________.
4.2.6 Riguardo infine al rapporto di dipendenza da S._________, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha accertato, senza arbitrio, che il ricorrente
doveva portare a termine le pratiche amministrative - attività ritenuta di
carattere subordinato - necessarie all'ottenimento, da parte della società,
dell'autorizzazione a svolgere un'attività di manutenzione di elicotteri e che,
a tal fine, il personale di S._________ doveva certificare la presenza del
ricorrente negli uffici societari di L.________. Il ricorrente, che non
contesta questa circostanza, si limita a segnalare di avere ricevuto un mandato
ben preciso, senza per il resto confrontarsi adeguatamente con gli accertamenti
operati dall'istanza precedente. Anche per questo motivo, la valutazione dei
primi giudici non può essere censurata. Si ricorda comunque al ricorrente che
la regolamentazione dei tempi di presenza è di solito il corollario di un
rapporto di dipendenza (Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2a ed. 1996, pag. 118).

5.
Visto quanto precede, il ricorso si dimostra infondato e va respinto. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art.
66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 1° luglio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti