Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 610/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_610/2008 {T 0/2}

Sentenza del 26 settembre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Parti
C.________, Italia,
ricorrente,

contro

Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt - Opera di previdenza della ditta
E.________ SA, 8022 Zurigo,
opponente.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
dell'11 giugno 2008.

Visto:
il ricorso 16 luglio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 11 giugno 2008
con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, accogliendo
parzialmente la petizione di C.________, ha condannato la Fondazione collettiva
LPP della Rentenanstalt a trasferire, in favore dell'assicurato, l'avere di
vecchiaia di fr. 180'504.- alla Fondazione istituto collettore LPP (per la
parte obbligatoria), e, per la parte sovraobbligatoria, l'importo di fr.
16'511.- sul conto di libero passaggio aperto dall'interessato presso la Banca
X.________, oltre agli interessi di mora del 5% dal 21 giugno 2007,

considerando:
che giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando segnatamente perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure
sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe
un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se
queste ultime non sono sollevate in sede federale,
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste
esigenze di motivazione,
che infatti il ricorrente - limitandosi a fare valere una non meglio precisata
disparità di trattamento rispetto ad altre fondazioni, che avrebbero provveduto
a liquidare colleghi con analoghe vicende professionali e di prepensionamento,
e un non meglio sostanziato pregiudizio per le aspettative e per l'affidamento
risposti nella disponibilità delle somme in lite -, non si confronta nelle
debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il
giudizio impugnato,
che in particolare l'insorgente non spiega perché e in quale misura
l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale riguardo al fatto che egli
debba rimanere, per la parte obbligatoria, assicurato all'istituto collettore
fino al 65esimo anno di età, sarebbe contraria al diritto applicabile,
che in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente,
soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 settembre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti