Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 605/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_605/2008 {T 0/2}

Sentenza del 2 giugno 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
G.________,
ricorrente, patrocinato
dall'avv. Marzia Borradori-Vignolini,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 9 giugno 2008.

Fatti:

A.
G.________, nato nel 1975, di formazione carpentiere, il 14 dicembre 2005 ha
presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI, e più
precisamente all'avviamento ad altra professione. A sostegno della sua domanda
ha fatto valere di essere incapace al lavoro nella professione appresa a causa
di blocco toracale cronico e dolori permanenti e acuti a livello lombare L4-L5,
L5-S1 con instabilità delle vertebre.

Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha
respinto la richiesta per il motivo che l'assicurato doveva essere ritenuto
pienamente abile al lavoro nell'attività di carpentiere (decisione del 23 marzo
2007).

B.
Patrocinato dall'avv. Marzia Borradori-Vignolini, G.________ si è aggravato al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, contestando la valutazione
amministrativa e chiedendo il riconoscimento di provvedimenti di riformazione
professionali consistenti nell'assunzione delle spese necessarie al
conseguimento del diploma di ingegnere del genio civile presso la Scuola
X.________. Egli ha inoltre chiesto di essere ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio.

Completati i propri accertamenti, il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso e confermato l'operato
dell'UAI. Ritenendo l'assicurato pienamente abile al lavoro nella sua
precedente attività di carpentiere (come del resto pure in altre attività
sostitutive), l'autorità giudiziaria cantonale ha confermato il diniego del
diritto a prestazioni di riformazione professionale. Per contro, ha posto
l'interessato al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita e del gratuito
patrocinio (pronuncia del 9 giugno 2008).

C.
Sempre rappresentato dall'avv. Borradori-Vignolini, l'assicurato ha interposto
ricorso al Tribunale federale, al quale ribadisce le proprie richieste di sede
cantonale, previo eventuale complemento istruttorio. Chiede inoltre di essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio
anche per la procedura federale.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha
già diffusamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia,
rammentando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il diritto a
provvedimenti di riformazione professionale (art. 8 e 17 LAI [nel tenore
applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007]; art. 6 OAI; DTF
124 V 108 consid. 2b pag. 110; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 18/05 dell'8 luglio 2005, in SVR 2006 IV n. 15 pag. 53). A tale
esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

3.
3.1 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità cantonale di ricorso in
merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

3.2 La circostanza per cui l'autorità giudiziaria cantonale ha ritenuto
l'assicurato totalmente abile al lavoro nella sua attività appresa di
carpentiere trova conferma negli avvisi chiari e motivati del dott. O._________
- specialista in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, che ha avuto
modo di esaminare il ricorrente una prima volta nel febbraio 2006 per conto
dell'assicuratore malattia e di valutare nuovamente la situazione, alla luce
della documentazione medica raccolta nel frattempo, nel maggio 2008 su
richiesta del Tribunale cantonale - come pure dei vari responsabili del
Servizio Z.________ intervenuti, che hanno a loro volta avuto modo di esaminare
e confrontarsi in dettaglio con la documentazione medica all'inserto e le
censure del paziente (più in generale, sul valore probatorio di questi rapporti
interni del Servizio Z.________ cfr. la sentenza I 143/07 del 14 settembre
2007, consid. 3.3). La Corte cantonale ha sufficientemente spiegato il motivo
per cui le ulteriori attestazioni dei medici curanti o dei periti ai quali si è
rivolto il ricorrente non fossero tali da invalidare le conclusioni del dott.
O._________ e del Servizio Z.________.
3.2.1 Il primo giudice ha così in particolare esposto, in maniera sostenibile,
i motivi che l'hanno indotto a ritenere l'annotazione scritta a mano dal medico
di fiducia dell'assicuratore malattia, dott. L.________, in calce alla nota
interna telefonica del 27 aprile 2007, e attestante una capacità per i lavori
da svolgere "per terra non su ponteggi", non tanto motivata da aspetti medici,
quanto piuttosto influenzata dalle affermazioni del datore di lavoro, che a
seguito del tentativo di ripresa lavorativa effettuata nel mese di aprile 2006,
aveva riscontrato delle difficoltà dell'assicurato a svolgere regolarmente
l'attività. Ora, anche se questa osservazione del dott. L.________ ha poi
indotto l'assicuratore malattia ad assegnare all'interessato un termine di tre
mesi per cercare una nuova attività confacente allo stato di salute e a
riconoscergli una perdita di guadagno del 20%, l'apprezzamento delle prove da
parte del primo giudice, anche se opinabile, non è manifestamente inesatto o
arbitrario.

Per invalsa giurisprudenza, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; cfr. pure sentenza 9C_337/2007
del 12 giugno 2008, in: SVR 2008 IV n. 60 pag. 195 consid. 6.2.2). Ora, queste
circostanze non si realizzano nel caso di specie. Non va infatti dimenticato
che lo stesso dott. L.________ il 3 aprile 2006 aveva auspicato una parziale
ripresa lavorativa del 50% dal 3 aprile 2006, con un aumento al 100% dal 2
maggio 2006, facendo notare che la problematica era soprattutto legata alla
perdita di fiducia, come causa principale dell'inabilità, e non a una patologia
dell'apparato locomotore strutturale grave. Similmente, il dott. M.________,
reumatologo curante, nel suo referto dell'11 aprile 2006 all'indirizzo del
dott. L.________, dopo avere riferito che, con la ripresa del lavoro, era
intervenuta una esacerbazione dei dolori con sensazione di bloccaggio, pur
riscontrando una (comunque moderata) diminuzione della mobilità della colonna
lombare con una spiccata disfunzione segmentale L5-S1 e L1-L2 a sinistra, aveva
nondimeno spiegato l'importanza di una ripresa lavorativa per evitare un
ulteriore isolamento sociale (più in generale sul valore probatorio attribuito
ai referti dei medici curanti e sulla differenza tra mandato di cura e mandato
di perizia cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc e sentenza I 701/05 del 5 gennaio
2007, consid. 2 in fine con riferimenti; cfr. inoltre pure sentenza I 514/06
del 25 maggio 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 pag. 43).
3.2.2 Certamente senza arbitrio, la Corte cantonale poteva ugualmente ritenere
insufficiente a stravolgere le conclusioni del dott. O._________ la valutazione
del dott. I._______, specialista in chirurgia ortopedica, se non altro per
l'inconcludenza, ai fini del presente giudizio, dell'affermazione con la quale
detto specialista ha rilevato che con la patologia presentata lo svolgimento di
un lavoro pesante come quello di carpentiere poteva diventare impegnativo.
3.2.3 Nemmeno dal parere 23 ottobre 2006 del prof. B.________ si ricavano
elementi in grado di sovvertire l'accertamento della Corte cantonale. Dal
profilo neurologico, egli non ha infatti riscontrato anomalie degne di nota
(Der neurologische Befund ist [...] unauffällig). Nonostante il parere
contrario, ma non specialistico in materia, della patrocinatrice del
ricorrente, il dott. O._________ ha addirittura fatto stato di una situazione
radiologica rimasta sostanzialmente invariata tra il 2005 e il 2006. Alla luce
di queste considerazioni e, come rilevato in maniera sostenibile dal dott.
O._________, in assenza di indizi a favore di un'affezione evolutiva sul piano
strutturale, la Corte cantonale poteva, senza arbitrio, aderire alla
valutazione 7 maggio 2008 di detto reumatologo e ritenere che le affezioni
presentate dall'assicurato non fossero tali da metterlo a rischio di una futura
invalidità. Il fatto che il prof. B.________ - che peraltro ha precisato di non
sapere esattamente in che misura l'attività di carpentiere fosse fisicamente
impegnativa - abbia espresso la difficoltà di farsi un'opinione sulla
caricabilità della colonna lombare e abbia invitato a riflettere su quello che
sarebbe potuto accadere nell'arco di tempo di 5-10 anni se l'assicurato avesse
continuato a lavorare come carpentiere, suggerendo tra le altre cose la messa
in atto di un accertamento presso il servizio di accertamento medico dell'AI,
non basta a rendere arbitrario l'apprezzamento delle prove da parte del primo
giudice.
3.2.4 Vanamente il ricorrente si richiama allo scritto 15 febbraio 2006 del
dott. S._________, capo servizio del reparto di neurologia presso l'Ospedale
Y.________, e rimprovera al giudice di prime cure di non avere motivato le
ragioni per le quali non avrebbe ritenuto attendibile tale scritto. A parte il
fatto che la pronuncia impugnata ricorda espressamente come anche il dott.
S._________ non avesse riscontrato deficits, basta per il resto la semplice
lettura dello scritto per capire come le valutazioni di detto sanitario circa
l'indicazione di una riqualifica professionale fossero state formulate a titolo
meramente possibilistico ("Non mi è [...] possibile prendere posizione sul
piano neurologico quanto all'indicazione a misure di riqualificazione
professionale, anche se in considerazione del carattere cronico delle lombalgie
e dell'età del paziente questo è probabilmente indicato nel caso specifico") e
non fossero atte a stravolgere il giudizio impugnato.
3.2.5 Analogo discorso va fatto in merito alle valutazioni della dott.ssa
R.________, peraltro nemmeno specialista nella disciplina in esame, e dei
responsabili della Clinica Q.________ intervenuti durante la degenza
dell'assicurato dal 6 novembre al 3 dicembre 2005. Alle considerazioni del
giudizio impugnato, cui può essere rinviato per brevità, si aggiunge
l'osservazione che il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in
fase di esacerbazione di una patologia, raggiunge facilmente una diversa
impressione circa la gravità del danno alla salute rispetto a quella che può
farsi un perito che non incentra il proprio esame principalmente sulle esigenze
terapeutiche in un determinato momento (cfr. sentenza citata I 514/06, consid.
2.2.1).

3.3 Riguardo all'insinuata parzialità del dott. O._________, peraltro esterno
all'amministrazione, occorre rammentare al ricorrente che, secondo costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella
fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di
attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209). Le perizie ordinate in
adempimento di questo compito non possono essere considerate di parte (DTF 123
V 175 e 122 V 157). Né il solo fatto che un libero professionista, quale è il
dott. O._________, venga eventualmente interpellato con regolarità ad esprimere
valutazioni specialistiche per conto di un assicuratore, è di per sé
sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità (sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni U 212/97 del 21 ottobre 1998, in RAMI
1999 no. U 332 pag. 193).

3.4 L'accertamento dei fatti da parte del primo giudice non può infine neppure
essere censurato per essersi fondato sulle più recenti valutazioni del dott.
O._________ e del Servizio Z.________ senza che questi abbiano esaminato il
peritando. A tal proposito è sufficiente ricordare che una perizia basata sui
soli atti ("Aktengutachten") è senz'altro possibile se dispone - come nel caso
di specie - di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 10/87 del 29 aprile
1988, in RAMI 1988 no. U 56 pag. 371 consid. 5b con riferimenti).

3.5 Stante quanto precede, dovendo ritenere l'assicurato pienamente abile nella
professione abituale, la Corte cantonale poteva direttamente - senza ricorrere
a complementi istruttori e senza con ciò incorrere in una violazione del
diritto di essere sentito del ricorrente (DTF 120 V 90 consid. 4b pag. 94 con
riferimenti) - confermare il diniego di prestazioni AI.

4.
Ne segue che, in quanto infondato, il ricorso va respinto.

Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria gratuita e del gratuito patrocinio. Ora, egli effettivamente
risulta trovarsi in una situazione di indigenza ai sensi dell'art. 64 cpv. 1
LTF. Per il resto, considerato che il gravame non appariva privo di esito
favorevole e che non si poteva pretendere che il richiedente difendesse i suoi
interessi senza l'ausilio di un patrocinatore qualificato, la domanda può
essere accolta (art. 64 LTF). L'insorgente viene comunque avvisato che qualora
la sua situazione finanziaria dovesse migliorare, egli sarà tenuto a risarcire
la cassa del Tribunale, così come prescritto dall'art. 64 cpv. 4 LTF.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Al ricorrente viene concessa l'assistenza giudiziaria.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e per il
momento assunte dalla cassa del Tribunale.

4.
L'avvocata Marzia Borradori-Vignolini, Locarno, viene designata patrocinatrice
del ricorrente per la procedura innanzi al Tribunale federale. La Cassa del
Tribunale le verserà un'indennità di fr. 2'800.-.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 2 giugno 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti