Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 578/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_578/2008{T 0/2}

Sentenza del 29 maggio 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
C._________,
ricorrente,

contro

Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, rappresentata del suo Comitato, 6501
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 3 giugno 2008.

Fatti:

A.
A.a Con giudizio 19 ottobre 1999 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha accolto parzialmente una petizione proposta da C._________ contro la
Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, riconoscendole il diritto ad una
mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale dalla data di
cessazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro. Tale
pronuncia è cresciuta incontestata in giudicato e in sua applicazione
l'assicurata è stata posta al beneficio della mezza rendita con effetto dal 1°
ottobre 1993 (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni B 28/01
del 10 settembre 2003).
A.b Facendo tra le altre cose valere un peggioramento del suo stato di salute,
C._________ si è rivolta il 14 febbraio 2007 alla Cassa pensioni alla quale ha
chiesto di attribuirle una rendita intera. La Cassa ha respinto tale richiesta
con la motivazione che il preteso peggioramento dello stato di salute era da
ricondurre a una nuova causa, e più precisamente a un eczema atopico alle mani,
insorto quando l'interessata non sarebbe più stata assicurata presso di lei.

B.
In seguito al rifiuto oppostole dall'istituto di previdenza, C._________ ha
convenuto la Cassa pensioni dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino chiedendone la condanna al versamento di una rendita intera
d'invalidità (petizione del 10 maggio 2007).

Per pronuncia del 3 giugno 2008 la Corte cantonale ha respinto la petizione. A
motivazione del giudizio, ha osservato che gli atti prodotti dall'interessata
non erano idonei a sufficientemente oggettivare l'esistenza di una patologia
dermatologica avente carattere invalidante e che in ogni caso l'eventuale
peggioramento dello stato di salute sarebbe stato riconducibile a una causa
insorta in un momento in cui l'interessata non era più assicurata presso la
Cassa pensioni.

C.
C._________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia di
diritto pubblico con cui chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio
impugnato e il riconoscimento di una rendita piena d'invalidità della
previdenza professionale; in via subordinata postula l'annullamento del
giudizio cantonale e il rinvio della causa all'istanza precedente affinché
disponga un complemento istruttorio e renda un nuovo giudizio. Dei motivi si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

La Cassa pensioni si riconferma nelle conclusioni formulate in sede cantonale,
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a
determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir
censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che
comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid.
3.1 pag. 447, 462 consid. 2.3 pag. 466). Tenuto conto dell'esigenza di
motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, sotto pena d'inammissibilità
(art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina in linea di
principio solo le censure sollevate. Il ricorrente deve motivare il ricorso
(art. 42 cpv. 1 LTF) spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il
diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).

1.2 Inoltre, l'accertamento dei fatti può venir censurato solo entro limiti
ristretti, ovvero se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio
può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv.
1 e 2 LTF). Occorre quindi, ad esempio, che la valutazione delle prove risulti
arbitraria (sentenza 4A_223/2007 del 30 agosto 2007, consid. 3.2). La parte
ricorrente che intende scostarsi dai fatti stabiliti dall'autorità precedente
deve spiegare in maniera circostanziata per quali motivi ritiene che le
condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero
realizzate. In caso contrario, a meno di lacune manifeste da rettificare
d'ufficio, non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto
a fondamento della decisione impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254).

2.
Oggetto del contendere è il diritto della ricorrente ad ottenere una rendita
intera in luogo della mezza che le era stata riconosciuta in seguito al
giudizio del 19 ottobre 1999.

3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il Tribunale
cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare le regole che reggono il
diritto alle prestazioni di invalidità della previdenza professionale
obbligatoria (art. 23 LPP), l'inizio di tale diritto (art. 26 LPP) e la fine
dell'assicurazione obbligatoria (art. 10 cpv. 3 LPP). Alle considerazioni
dell'istanza precedente può inoltre pure essere fatto riferimento per quanto
concerne l'esposizione delle norme regolamentari della Cassa opponente relative
al diritto a prestazioni di invalidità (art. 6 cpv. 3, 16a, 28, 29 della legge
sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino [Lcpd; RL/Ti
2.5.5.1]).

Giova nondimeno rammentare che, affinché l'istituto di previdenza possa essere
chiamato a fornire prestazioni, l'incapacità di lavoro deve essersi manifestata
in un'epoca in cui l'assicurato era affiliato presso il medesimo istituto.
Inoltre, tra detta incapacità e la susseguente invalidità deve sussistere uno
stretto nesso materiale e temporale. A questo riguardo questa Corte ha
precisato che vi è segnatamente connessione materiale se il danno alla salute
all'origine dell'invalidità è essenzialmente lo stesso che si era già
manifestato durante l'affiliazione al precedente istituto di previdenza e che
ha causato un'incapacità di lavoro di una certa importanza (di almeno il 20%;
DTF 123 V 262 consid. 1c pag. 264; cfr. inoltre sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni B 127/04 del 21 aprile 2005, consid. 4.1, riassunta in RSAS
2005 pag. 549; B 96/01 del 10 luglio 2003, consid. 3.3, riassunta in RSAS 2004
pag. 449; B 36/01, consid. 1, riassunta in RSAS 2003 pag. 511, e B 100/00 del
16 febbraio 2001, consid. 2). Questo presupposto trova ugualmente applicazione
per determinare la responsabilità del vecchio istituto di previdenza di un
assicurato che in seguito non è più stato affiliato ad altro istituto (sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni B 34/01 del 15 novembre 2001,
consid. 1b). Quantomeno in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie
contrarie, questi principi valgono pure in materia di previdenza professionale
più estesa (DTF 123 V 262 consid. 1b pag. 264 con riferimenti).

Va infine precisato che la modifica di una rendita secondo la LPP soggiace alle
medesime condizioni materiali della revisione di una rendita dell'assicurazione
per l'invalidità (DTF 133 V 67).

4.
4.1 L'insorgente lamenta in particolar modo una violazione del principio
inquisitorio che ravvisa nel fatto che i giudici cantonali si sarebbero
limitati ad esaminare la documentazione da lei prodotta a sostegno della sua
domanda di adeguamento della rendita e a dichiararla inidonea a dimostrare o
almeno rendere verosimile l'intervento di un peggioramento rilevante delle sue
condizioni di salute rispetto all'epoca di attribuzione della mezza rendita.
Per la ricorrente, l'osservanza del predetto principio avrebbe quantomeno
dovuto imporre la messa in atto di ulteriori accertamenti.

4.2 Nel settore delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio
inquisitorio. In virtù di tale principio il giudice deve accertare d'ufficio i
fatti determinanti della causa, fermo restando tuttavia l'obbligo per le parti
di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro
possibile ed esigibile. Il giudice deve segnatamente procedere o disporre
indagini supplementari in presenza di valide ragioni, quali possono essere
delle censure invocate dalle parti o comunque degli indizi risultanti dagli
atti (DTF 117 V 282 consid. 4a con riferimenti).

4.3 Ora, nella misura in cui, procedendo a un apprezzamento anticipato delle
prove (vedi al riguardo DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428 seg.; 125 I 127
consid. 6c/cc pag. 135; 124 I 208 consid. 4a pag. 211 con rinvii), hanno
rinunciato a disporre ulteriori accertamenti, i primi giudici non sono incorsi
in un apprezzamento arbitrario delle prove (sul vasto margine di apprezzamento
che compete all'autorità cantonale in quest'ambito e, di riflesso, sul
ristretto margine di intervento del Tribunale federale cfr. DTF 131 I 153
consid. 3 pag. 157 seg. con riferimenti).

Né si sono resi responsabili di un accertamento manifestamente inesatto o
incompleto dei fatti, segnatamente in ordine alla valutazione dell'incapacità
lavorativa dovuta alla patologia dermatologica (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.2
e 3.3 pag. 398 in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha osservato
che la valutazione giudiziaria della (in)capacità lavorativa sulla base di
conclusioni mediche è un accertamento di fatto). Basti qui ricordare, come ha
fatto notare la Corte cantonale, che il certificato 26 gennaio 2007 del dott.
W.________, prodotto dalla ricorrente a sostegno del fatto che l'eczema alle
mani sarebbe notevolmente peggiorato, non si esprime chiaramente sulle concrete
ripercussioni della patologia sulla capacità lavorativa dell'interessata.
Addirittura, il certificato conclude dicendo che la paziente dovrebbe potere
portare sul lavoro guanti di cotone, rispettivamente a base di Dermasilk,
lasciando così (implicitamente) intendere che l'eczema cronico ragadiforme di
natura atopica al palmo delle mani non le impedisce di svolgere un'attività
lavorativa regolare.

4.4 Sia come sia, i primi giudici non avevano valide ragioni per disporre
indagini supplementari. Essi potevano infatti - come hanno del resto fatto -
lasciare aperta la questione relativa al peggioramento dello stato di salute
dovuto alla patologia dermatologica dal momento che alla data di uscita dalla
Cassa resistente - fatta risalire dalla Corte cantonale, in conformità agli
atti, al 16 novembre 1993 (vale a dire al giorno in cui l'assicurata era stata
rimossa con effetto immediato dalla sua carica), rispettivamente alla fine di
dicembre 1993 (cfr. art. 10 cpv. 3 LPP) - l'eczema atopico alle mani non si era
(ancora) manifestato in misura rilevante (cfr. consid. 3). Tale circostanza,
oltre a risultare inequivocabilmente dall'insieme dei certificati medici del
dott. W.________ (cfr. gli attestati del 27 febbraio 1992, del 13 dicembre 1993
e del 26 gennaio 2007) e del dott. E.________, che aveva svolto l'esame
peritale nell'estate del 1999, si evince anche dal giudizio del Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 19 ottobre 1999 (consid. 2.19), cresciuto
incontestato in giudicato, come pure da quanto ammesso dalla ricorrente stessa
in occasione della sua richiesta del 14 febbraio 2007 all'indirizzo della Cassa
pensioni (per il resto, riguardo alle esigenze probatorie altrimenti richieste
per potere sufficientemente accertare l'inizio di un'incapacità lavorativa di
rilievo, cfr. sentenza B 68/06 del 31 agosto 2007, consid. 6.4, e sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni B 82/02 del 18 febbraio 2003, riassunta
in RSAS 2003 pag. 438, consid. 2.2 con riferimenti). Non potendosi in alcun
modo definire questo accertamento manifestamente errato, l'autorità giudiziaria
cantonale non ha di certo violato il principio inquisitorio.

4.5 Da tale accertamento deriva pertanto l'impossibilità per la ricorrente di
fondare validamente la propria domanda di adeguamento sul preteso - e comunque
non provato - peggioramento della patologia dermatologica. Non è infatti
l'apparizione dei disturbi in quanto tale a costituire l'evento assicurato ai
sensi dell'art. 23 LPP, ma piuttosto l'intervento di una incapacità lavorativa
di una certa importanza (di almeno il 20%) dovuta all'affezione invalidante
(sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni B 74/01 del 29 maggio
2002, riassunta in RSAS 2003 pag. 361, B 100/00 del 16 febbraio 2001, consid.
2, e B 36/01, consid. 2b). Pur potendo ammettere che l'eczema atopico delle
mani fosse già apparso in un'epoca in cui l'assicurata era ancora assicurata
presso la Cassa opponente (v. ad esempio a tal proposito il certificato 27
febbraio 1992 del dott. W.________), ciò non basta a giustificare un obbligo di
prestazione a carico di quest'ultima poiché il disturbo in questione
(quantomeno fino al 19 ottobre 1999, quando ormai la ricorrente non era più
affiliata) non aveva ancora avuto alcuna incidenza (di rilievo) sulla capacità
lavorativa (sentenza citata B 36/01, consid. 2c).

4.6 Per il resto, il preteso peggioramento delle condizioni di salute non può
essere attribuito alle patologie di natura otorinolaringoiatrica e allergica,
che avevano già assunto una dimensione invalidante prima dell'uscita
dall'istituto di previdenza e che avevano determinato la decisione di assegnare
una mezza rendita. Pur potendo eventualmente riconoscere anche all'eczema alle
mani una componente eziologica di tipo allergico, si può ritenere, insieme ai
primi giudici, che le patologie presentate dalla ricorrente fossero del tutto
distinte l'una dall'altra e che pertanto le affezioni in esame difettassero
dell'interazione e quindi del nesso materiale necessari (cfr. sentenza citata B
74/01, consid. 5b/bb; sul tema v. inoltre sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni B 62/01 del 24 giugno 2002, riassunta in RSAS 2003 pag. 361,
consid. 4). Le confuse contestazioni ricorsuali non sono certamente tali da
fare apparire arbitrario questo accertamento che in questo modo vincola il
Tribunale federale.

4.7 La ricorrente non può quindi validamente fondare la sua domanda sul fatto
che il giudizio del 19 ottobre 1999 (consid. 2.19, pag. 26) l'avrebbe invitata
a presentare una domanda di adeguamento nell'ipotesi in cui avesse ritenuto che
le affezioni allora segnalate al perito avrebbero influito in modo rilevante
sulla sua capacità lavorativa. C._________ non può infatti invocare il
principio della buona fede per pretendere un trattamento contrario alla legge e
questo non fosse altro perché non fa valere né dimostra di avere, fidente nelle
indicazioni ricevute, preso delle disposizioni non reversibili senza
pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1 pag. 636; 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60
con riferimenti).

4.8 Infondato è pure il richiamo a una violazione del diritto di essere sentita
in un'udienza; diritto che le sarebbe stato negato dalla Corte cantonale.

L'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1
CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici
domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (DTF 122 V 47 consid. 3a pag. 54
seg.). In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di
procedere ad un'udienza pubblica (l'assicurata ha presentato in sede cantonale
una generica richiesta di "vegliare alla parità delle armi [...] e
all'applicazione dell'art. 6 CEDU" [v. osservazioni del 21 gennaio 2008, pag.
2]), non vi è stata da parte del Tribunale di prime cure alcuna violazione
dell'art. 6 CEDU.

4.9 Inammissibili, in quanto già evase dal Tribunale cantonale in occasione del
giudizio del 19 ottobre 1999, sono infine le censure ricorsuali nella misura in
cui cercano vanamente di rimettere in discussione la valutazione allora operata
dai primi giudici in merito alla possibilità di svolgere un'attività adeguata -
in professioni affini a quella precedentemente esercitata di docente di scienze
- nonostante il danno alla salute.

5.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono dunque poste
a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 maggio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti