Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 576/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_576/2008 {T 0/2}

Sentenza del 29 maggio 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
C.________,
ricorrente,

contro

Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, rappresentata dal suo Comitato, 6501
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 3 giugno 2008.

Fatti:

A.
Con giudizio 19 ottobre 1999 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha accolto parzialmente una petizione proposta da C.________ contro la
Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, riconoscendole il diritto ad una
mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale dalla data di
cessazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro. Tale
pronuncia è cresciuta incontestata in giudicato.

Dopo una prima domanda di revisione, respinta dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni il 10 dicembre 2007, l'interessata ha, in data 21 gennaio 2008,
presentato una seconda istanza di revisione del giudizio 19 ottobre 1999
chiedendone la modifica del dispositivo e più precisamente l'attribuzione di
una rendita intera anziché di una mezza. A sostegno della domanda, C.________
ha in particolare prodotto un certificato medico datato 29 luglio 1996 del
dott. B.________, all'epoca suo medico curante e deceduto (poco tempo) dopo la
resa del documento. Il certificato, attestante segnatamente delle gravi
allergie in grado di dare sincopi e un'invalidità del 100%, sarebbe stato
rinvenuto casualmente il 17 gennaio 2008 da L.________ tra le carte del defunto
dott. B.________ e consegnato all'istante.

B.
Per pronuncia del 3 giugno 2008, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
respinto l'istanza di revisione per carenza dei presupposti di legge, e più
precisamente per mancanza di un fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova
suscettibili di giustificare la domanda.

C.
C.________ ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, al quale chiede di annullare il giudizio cantonale, di accogliere
l'istanza di revisione e, in via subordinata, di rinviare gli atti alla
precedente istanza per nuovo giudizio. Dei motivi si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi.

La Cassa pensioni si conferma nelle conclusioni formulate nella procedura
cantonale, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato
a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 La lite verte sul diritto della ricorrente ad ottenere la revisione del
giudizio del 19 ottobre 1999 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino. La questione della ricevibilità dell'istanza di revisione non pone
(più) problemi, dopo che la sua tempestività - regolata dal diritto cantonale
(art. 15 cpv. 1 legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni del 6 aprile 1961 [LPTCA], applicabile in concreto) - non è
stata specificatamente contestata dai primi giudici. Avendo per il resto
l'istante invocato un motivo di revisione e, più precisamente, la scoperta di
fatti nuovi e di nuovi mezzi di prova, adempiendo così ai requisiti formali,
nulla osta all'esame nel merito della domanda (sulla differenza tra requisiti
di ricevibilità e ammissibilità di un'istanza di revisione cfr. DTF 108 V 170;
96 I 279 consid. 1 con riferimenti; cfr. pure sentenza U 397/05 del 24 gennaio
2007, consid. 2).

1.2 Per il resto il ricorso è tempestivo, sicché la domanda dell'interessata
volta a sapere come si debba "calcolare la data di intimazione nel caso di
fermo posta", non deve essere evasa per mancanza di un interesse pratico ed
attuale, che in concreto è puramente teorico ed astratto (DTF 120 Ia 258
consid. 1b pag. 259 [resa in applicazione della vecchia Organizzazione
giudiziaria, ma valida anche sotto la LTF: cfr. segnatamente la sentenza 5A_574
/2007 dell'11 marzo 2008, consid. 1.3]; sul tema del fermo posta cfr. tuttavia
sentenza 5P.425/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 3.2 e 3.3, e DTF 127 III 173
consid. 1 pag. 174).

2.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

3.
L'istanza precedente ha correttamente esposto le norme e i principi che
regolano le condizioni per una revisione di un giudizio cantonale (art. 61
lett. i LPGA; DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358 con riferimenti). A tale
esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

4.
4.1 In sostanza, controverso è il tema di sapere se il certificato 29 luglio
1996 del dott. B.________ sia atto a giustificare una revisione del giudizio 19
ottobre 1999 del Tribunale cantonale, il quale aveva essenzialmente basato la
sua valutazione sulle conclusioni peritali 2 luglio 1999 del dott. E.________.

4.2 Dopo avere in particolare esaminato il referto 2 luglio 1999 del dott.
E.________ e avergli contrapposto quello postumo del dott. B.________, i
giudici cantonali hanno osservato che da quest'ultimo, reso quasi tre anni
prima della perizia del dott. E.________, risultava una diagnosi (quella di
gravi allergie) già nota e adeguatamente esaminata all'epoca del giudizio del
19 ottobre 1999. I giudici di prime cure hanno infatti rilevato che con il
giudizio in questione il Tribunale cantonale, fondandosi sulla perizia del
dott. E.________ e sul referto 13 dicembre 1993 del dott. W.________, aveva tra
le altre cose constatato un'incapacità dell'interessata a svolgere la propria
professione (docente di scienze) a dipendenza segnatamente della laringite e
delle allergie, ma comunque una capacità a svolgere nella misura del 50%
determinate funzioni affini.

Questo accertamento è di natura fattuale e vincola di conseguenza il Tribunale
federale (consid. 2; cfr. pure sentenza 8C_372/2007 del 28 gennaio 2008,
consid. 4). La ricorrente non adduce nulla che lasci apparire questo
accertamento come manifestamente inesatto o lesivo del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF. Al contrario, come rilevato dai primi giudici, le conclusioni
del dott. B.________, oltre ad apparire comunque insufficientemente motivate,
configurano una diversa valutazione di fatti già noti e non sono pertanto di
natura tale da modificare la fattispecie alla base della pronuncia originaria e
da condurre a un giudizio diverso.

4.3 Con allegazioni di natura appellatoria, inammissibili nell'ambito di una
procedura di revisione, la ricorrente cerca, come già in sede cantonale, di
rimettere in discussione l'accertamento originario dei fatti, l'apprezzamento
delle prove e la motivazione della pronuncia di cui chiede la revisione. Essa
dimentica però che le sue censure, che sarebbero di per sé state invocabili
nell'ambito di un ricorso ordinario, non possono essere fatte valere con il
rimedio straordinario della revisione, la cui ammissibilità è rigorosamente
subordinata alla realizzazione di un motivo di revisione. La ricorrente non può
così neppure, con questo rimedio giuridico, validamente sostenere una
violazione del diritto di essere sentito di cui si sarebbe asseritamente resa
responsabile la Corte cantonale in occasione del giudizio del 19 ottobre 1999
per non avere sottoposto il parere del dott. E.________ a uno specialista in
allergologia, rispettivamente per non averle comunicato il nome del perito al
quale quest'ultimo si sarebbe eventualmente rivolto.

4.4 Né l'ammissibilità e le possibilità di successo di un eventuale ricorso di
diritto amministrativo contro il giudizio del 19 ottobre 1999 potevano
seriamente dipendere dall'attestazione del dott. B.________, come cerca
vanamente di invocare l'insorgente. Se l'interessata avesse, indipendentemente
dalle sue conoscenze mediche specifiche, reputato - come lo fa irritualmente in
questa sede - errata l'analisi del dott. E.________ - e di riflesso del
Tribunale cantonale - a proposito della situazione allergologica, avrebbe
sempre ancora potuto richiedere una consultazione specialistica e valutare
l'eventualità di un ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, senza
dover attendere l'esito della valutazione del dott. B.________, che peraltro,
quale internista, nemmeno era specializzato in allergologia e per giunta era
nel frattempo deceduto.

4.5 La ricorrente sembra infine equivocare sul senso della dichiarazione del
Tribunale cantonale delle assicurazioni contenuta a pag. 26 del giudizio del 19
ottobre 1999. L'invito, rivolto in quella sede all'assicurata, a presentare una
domanda di adeguamento e, se del caso, una petizione, qualora le affezioni
segnalate al perito avessero influito in modo rilevante sulla sua capacità
lavorativa, non era certamente - nemmeno per un profano - da intendere quale
opportunità per l'interessata di chiedere la revisione (nel senso tecnico) del
giudizio medesimo.

4.6 Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste
a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 maggio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti