Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 540/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_540/2008 {T 0/2}

Sentenza del 22 agosto 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Parti
R._________,
ricorrente,

contro

1. G.________, patrocinato dall'avv. Alberto F. Forni, Via Luganetto 3, 6962
Viganello,
2. Personalvorsorgestiftung X.________
opponenti.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 9 giugno 2008.

Visto:
il ricorso 26 giugno 2008 (timbro postale) contro il giudizio 9 giugno 2008 con
il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, accertata
l'impossibilità di una divisione delle prestazioni di uscita acquisite dagli ex
coniugi G.________ durante il matrimonio, ha ritenuto inattuabile la
ripartizione stabilita dal giudice del divorzio in applicazione dell'art. 122
CC e ha rinviato gli atti alla Pretura di B.________ per ragione di competenza,

considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle
conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché
l'atto impugnato viola il diritto,
che pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in
ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
che nel caso di specie la Corte cantonale ha rilevato l'impossibilità di
procedere a una divisione ai sensi dell'art. 122 CC vista l'improponibilità di
una tale divisione per le aspettative di entrambi gli ex coniugi,
che i primi giudici hanno così accertato che sia l'avere previdenziale della
ricorrente sia quello dell'ex marito non sono suscettibili di essere divisi
giusta l'art. 122 CC, il primo perché è già stato versato in contanti nel mese
di febbraio 1997 a seguito dell'inizio di un'attività lavorativa indipendente
da parte dell'interessata, il secondo perché risulta da un credito dell'ex
coniuge nei confronti di un istituto previdenziale avente sede all'estero,
che l'istanza precedente ha inoltre osservato che l'ordinata divisione sarebbe
comunque inattuabile anche se l'impossibilità riguardasse la posizione di uno
solo dei due ex coniugi,
che la ricorrente si limita a lamentare un prelevamento di fr. 213'105.15 da
parte del marito sul conto previdenziale di quest'ultimo, a contestare di avere
concesso il suo perdono all'ex marito e a fare valere che la pronuncia di
divorzio è una sentenza svizzera e non estera,
che in tali condizioni la ricorrente non si confronta nelle debite forme con i
motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato,
che il ricorso si dimostra così manifestamente motivato in modo insufficiente,
che pertanto si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura
semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico della ricorrente,
soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 agosto 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti