Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 529/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_529/2008 {T 0/2}

Sentenza del 18 maggio 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
S._________, Italia,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Lilia Lucia Petrachi, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 13 maggio
2008.

Considerando:
che mediante decisione su opposizione del 16 novembre 2006, l'Ufficio AI per
gli assicurati residenti all'estero ha erogato in favore di S._________ -
cittadino italiano residente in Italia, nato il 22 ottobre 1942 e già attivo in
Svizzera dal 1960 al 1995 in qualità di muratore - una mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio al 31 ottobre
2006, stante un tasso di incapacità al guadagno del 52%,
che per il periodo successivo, l'assicurato è stato posto, in sostituzione
della rendita AI, al beneficio di una rendita ordinaria (anticipata)
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
che l'interessato si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in
materia di AVS/AI (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale)
chiedendo il riconoscimento di una rendita intera AI,
che per pronuncia del 13 maggio 2008 il Tribunale amministrativo federale ha
confermato l'operato dell'amministrazione,
che, patrocinato dall'avv. Lilia Lucia Petrachi, S._________ ha presentato
ricorso al Tribunale federale, al quale chiede di annullare il giudizio di
prima istanza e di riconoscergli il diritto a una rendita AI corrispondente a
un grado d'invalidità dell'80% almeno,
che il ricorrente è stato invitato a fornire l'importo di fr. 500.- a garanzia
delle presunte spese procedurali,
che alla Cassa del Tribunale federale è stato accreditato l'importo di fr.
488.- (valuta 8 luglio 2008),
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
che l'esame relativo alla ricevibilità dell'atto ricorsuale a dipendenza
dell'incompleto accredito dell'anticipo spese non necessita di ulteriori
istruzioni o particolari considerazioni perché il gravame risulta in ogni caso
infondato (cfr. sentenza 9C_724/2007 del 27 maggio 2008),
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
che per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora
questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),
che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i
principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle
quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv.
1 e 28 cpv. 1 LAI [nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2007] in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il sistema di confronto
dei redditi per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti
un'attività lucrativa (art. 16 LPGA) e il valore probatorio generalmente
riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353),
che per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso
in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),
che l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti, ha accertato, in
maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag.
398), che il ricorrente (quantomeno fino alla data della decisione su
opposizione in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362
consid. 1b pag. 366), pur dovendo essere ritenuto inabile al lavoro in misura
superiore al 70% nella sua attività abituale di muratore e in ogni altra
attività pesante, presentava un'abilità residua dell'80% in attività
sostitutive leggere e/o sedentarie - come quella di fattorino, operaio addetto
al controllo macchine di produzione automatica, operaio imballatore, aiuto
magazziniere, sorvegliante, autista di mezzi leggeri, ecc. - dal mese di
febbraio 2005,
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci oggettivamente
concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o
contrario al diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95
lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105
cpv. 2 LTF,
che le censure ricorsuali si esauriscono perlopiù in una - tenuto conto del
potere di riesame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente
procedura - inammissibile critica di natura appellatoria dell'accertamento
compiuto dai giudici di prime cure,
che l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento probatorio - essenzialmente
fondati sulle prese di posizione del dott. M.________ del servizio medico
dell'amministrazione, il quale, dopo attento esame della documentazione medica
agli atti, pur dando atto (contrariamente a quanto rilevato in un primo tempo
da un altro medico dell'amministrazione) di una parziale limitazione, ha
ridimensionato le ripercussioni sulla capacità lavorativa dei disturbi accusati
dal ricorrente (sul valore probatorio di simili rapporti interni cfr. la
sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3) - non risultano
arbitrari,
che è comunque opportuno ricordare all'insorgente che l'invalidità nell'ambito
delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b pag. 249; 110 V 273
consid. 4a pag. 275), il compito del medico consistendo nel porre un giudizio
sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più
svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri
mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261 con
riferimenti),
che la circostanza - comprovata dal verbale 16 aprile 2007 della Commissione di
prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile di X.________
- per cui il ricorrente sarebbe stato riconosciuto in patria invalido civile
nella misura dell'80% non è determinante ai fini del presente giudizio - come
del resto neppure la sarebbe stata l'erogazione di una pensione d'invalidità da
parte dell'INPS -, data la diversità delle disposizioni legali sull'invalidità
e dei criteri per determinarla vigenti nei due Paesi,
che infatti anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità si determina unicamente in base al diritto svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4 pag. 257),
che ad ogni modo il ricorrente non ha mai presentato, come sembra invocare,
un'incapacità permanente al guadagno, i presupposti per l'ammissione di
un'incapacità al guadagno permanente ritenendosi infatti unicamente adempiuti
allorché si deve presumere - secondo un'analisi prognostica e non retrospettiva
(DTF 111 V 21 consid. 3c in fine pag. 25) - che in futuro non debba intervenire
né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato
(29 OAI; DTF 119 V 98 consid. 4a pag. 102; 111 V 21 consid. 2c pag. 22),
che per il resto i redditi base di riferimento e la deduzione (massima; v. DTF
126 V 75) presi in considerazione dall'istanza precedente per il calcolo
dell'invalidità, oltre a essere stati solo genericamente contestati
(sull'obbligo di motivazione cfr. l'art. 42 cpv. 2 LTF), sono conformi alla
giurisprudenza in materia (cfr. ad esempio DTF 134 V 322 consid. 4 segg. pag.
325 segg.),

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 18 maggio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti