Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 525/2008
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_525/2008 {T 0/2}

Sentenza del 14 novembre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Parti
F._________, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 14 maggio 2008.

Visto:
il ricorso del 23 giugno 2008 (timbro postale) contro il giudizio 14 maggio
2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto presidenziale del 9 ottobre 2008 con il quale questa Corte ha
assegnato alla ricorrente un termine suppletorio, scadente il 20 ottobre 2008,
per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il
ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:
che l'invio postale, spedito quale atto giudiziario, contenente tale decreto
non è stato ritirato dall'interessata,
che giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro
firma del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo
il primo tentativo di consegna infruttuoso,
che pertanto il decreto 9 ottobre 2008 va considerato notificato alla
ricorrente al più tardi sette giorni dopo la sua consegna alla Posta di
Acquarossa,
che non essendo intervenuto pagamento alcuno, il Tribunale federale non può
entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF),
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in
procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, si rinuncia, viste le
circostanze, a prelevare spese di giustizia (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 novembre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti