Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 465/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_465/2008 {T 0/2}

Sentenza del 16 luglio 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Parti
F.________,
ricorrente,

contro

Winterthur-Columna, Fondazione previdenza professionale, Paulstrasse 9, 8401
Winterthur,
opponente.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 13 maggio 2008.

Visto:
il ricorso 4 giugno 2008 (timbro postale) contro il giudizio 13 maggio 2008,
con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, accogliendo
parzialmente la petizione della Winterthur-Columna Fondazione per la previdenza
professionale, ha condannato F.________ a versarle fr. 6'750.85 oltre interessi
al 5% dal 13 aprile 2007 a seguito del mancato pagamento di arretrati
contributivi,

considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle
conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché
l'atto impugnato viola il diritto,
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere
necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della
causa (DTF 123 V 335),
che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto
completivo del 6 giugno 2008 - con i motivi che hanno indotto la Corte
cantonale a rendere il giudizio impugnato,
che egli infatti si limita in sostanza a dichiarare di non essere in grado al
momento di fare fronte al pagamento del debito, ma che pagherà quando ne avrà i
mezzi,
che in tali condizioni il ricorso, di natura dilatoria, è manifestamente
sprovvisto delle necessarie conclusioni e motivazioni,
che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si
può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente,
soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 16 luglio 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: p. Il Cancelliere:

Meyer Grisanti