Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 400/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_400/2008 {T 0/2}

Sentenza del 30 giugno 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Parti
D.________, Italia,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Aldo Licci, Via P. Micheli nr. 36, 73100
Lecce, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale,
Corte III, del 7 aprile 2008.

Visto:
il ricorso 2 maggio 2008 (timbro postale) contro la decisione incidentale 7
aprile 2008 con la quale il Tribunale amministrativo federale ha invitato
D.________ a versare un importo di fr. 300.- a titolo di anticipo per le
presunte spese processuali,

considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle
conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché
l'atto impugnato viola il diritto,
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere
necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della
causa (DTF 123 V 335),
che la ricorrente, patrocinata dall'avv. Aldo Licci, solleva censure
concernenti il merito della vertenza, quando invece la decisione incidentale
riguarda unicamente e semplicemente una domanda di anticipo delle spese
processuali, alla quale l'interessata ha peraltro dato seguito con il
versamento del 19 aprile 2008,
che già solo per la mancanza di una argomentazione topica, il ricorso di
D.________ è manifestamente irricevibile,
che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si
può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che viste le circostanze, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66
cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 30 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti