Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 38/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_38/2008

Sentenza del 15 gennaio 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
R.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, via Parco 2, 6500 Bellinzona,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 21 novembre 2007.

Considerando:
che per decisione del 4 dicembre 2006 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha
respinto la domanda di prestazioni presentata da R.________,
che per pronuncia del 21 novembre 2007 il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato,
che patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, R.________ ha deferito il giudizio
cantonale al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico e
contestuale domanda di assistenza giudiziaria gratuita,
che con il ricorso l'assicurato ha chiesto il riconoscimento di una rendita
intera d'invalidità,
che ritenendo, a un primo esame sommario, le conclusioni ricorsuali prive di
possibilità di successo, il Tribunale federale ha respinto la domanda di
assistenza giudiziaria gratuita con decreto dell'8 aprile 2008,
che questa Corte ha fissato al ricorrente un termine, scadente il 29 aprile
2008, per pagare un anticipo spese di fr. 500.-,
che l'insorgente ha versato l'importo richiesto entro il termine stabilito,
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
che il Tribunale cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi
disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è
subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28
cpv. 1 LAI - nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2007 -, in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il metodo di
valutazione e il momento determinante per l'accertamento del grado d'invalidità
di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222;
128 V 174), i compiti del medico, rispettivamente del consulente professionale,
nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; MEYER,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.), il concetto di
mercato del lavoro equilibrato (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; cfr. pure
DTF 130 V 343 consid. 3.2 pag. 346) e il valore probatorio generalmente
riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353),
che l'istanza precedente, preso atto delle conclusioni 7 febbraio 2006 della
perizia pluridisciplinare (psichiatrica, angiologica e ortopedica) affidata al
Servizio accertamento medico dell'AI (SAM), ha accertato, in maniera vincolante
per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che il
ricorrente, pur dovendo essere considerato inabile al lavoro nella misura
dell'80% nella sua attività abituale di agricoltore come pure in ogni altra
professione pesante, presentava - quantomeno fino alla data determinante della
decisione amministrativa in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V
362 consid. 1b pag. 366) - una residua capacità lavorativa del 75% in
un'attività leggera e rispettosa dei limiti funzionali evidenziati dalla
perizia del SAM,
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un
accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95
lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105
cpv. 2 LTF,
che le censure ricorsuali, nella misura in cui non si limitano a riprendere le
obiezioni mosse in sede cantonale ed efficacemente smontate dall'autorità
giudiziaria cantonale, si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere
di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura
- inammissibile critica appellatoria dell'accertamento compiuto dal giudice di
prime cure,
che ad ogni modo l'istanza precedente ha esposto in dettaglio i motivi per i
quali ha deciso di fondare la propria valutazione sulle conclusioni, complete,
motivate e convincenti del SAM, anziché su quelle dei medici curanti,
che tale valutazione non è (manifestamente) censurabile anche perché conforme
alla giurisprudenza in materia,
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. ad esempio le sentenze 9C_602/2007 dell'11
aprile 2008, consid. 5.3, 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in
fine, e I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2),
che una diversa valutazione da parte del ricorrente non basta a rendere
manifestamente inesatto l'apprezzamento dell'istanza precedente,
che le limitazioni funzionali sulle quali si sofferma l'atto ricorsuale sono
peraltro quelle che già sono state messe in evidenza dagli esperti del SAM e
che tuttavia non hanno impedito loro di attestare, nell'ambito delle proprie
competenze, un grado di capacità lavorativa residua del 75% in attività
sostitutive adeguate,
che del resto anche la valutazione del primo giudice a proposito delle attività
economiche entranti in linea di conto - ad esempio nel settore della produzione
o dei servizi - nonostante il danno alla salute è conforme alla giurisprudenza
e si fonda sulle convincenti conclusioni tratte dalla consulente in
integrazione professionale sulla scorta degli accertamenti medici in atti,
che infine la Corte cantonale non ha certamente ecceduto o abusato del potere
di apprezzamento riservatole dalla giurisprudenza (DTF 132 V 393 consid. 3.3
pag. 399) per avere applicato - in considerazione delle particolarità personali
e professionali del caso, e in particolare della ridotta capacità lavorativa in
un'attività confacente e delle limitazioni funzionali (DTF 126 V 75) - un tasso
di riduzione del 15% sul reddito base da invalido (incontestato e quantificato,
al 100%, in fr. 57'258.- per l'anno 2004),
che, manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura
semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle
pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF),

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 15 gennaio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti