Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 367/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_367/2008 {T 0/2}

Sentenza del 17 aprile 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
L._________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni,

contro

Cassa Pensione GastroSocial, 5001 Aarau,
opponente, patrocinata dall'avv. Mattia A. Ferrari,

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 13 marzo 2008.

Fatti:

A.
A.a L._________, nato nel 1960, è stato alle dipendenze del C.________ dal 1°
marzo 2001 al 29 giugno 2002 in qualità di pizzaiolo ed è stato assicurato, per
il tramite del suo datore di lavoro, alla Cassa pensione GastroSocial.

Il 30 maggio 2002, l'interessato è rimasto vittima di un incidente stradale a
seguito del quale ha sbattuto violentemente il capo contro il vetro e lo
stipite dell'auto in cui viaggiava. Il giorno seguente, accusando un dolore
cervicale, si è recato presso il proprio medico curante, dott. G.________, il
quale ha accertato uno stato conseguente a colpo di frusta e gli ha attestato
una inabilità lavorativa. La Swica assicurazioni ha assunto il caso e ha
corrisposto le prestazioni di legge.
A.b L'assicuratore infortuni ha quindi incaricato il dott. Z.________,
specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica, di esaminare l'assicurato.
Dopo essersi avvalso, per l'aspetto psichiatrico, del parere del dott.
I.________, il perito ha, con rapporto del 3 ottobre 2003, osservato che lo
status quo sine era stato raggiunto al più tardi alla fine di febbraio 2003 e
che lo stato psicotico ad impronta paranoide, manifestatosi nel febbraio-marzo
2003, non era riconducibile all'infortunio del 30 maggio 2002. Con decisione
del 18 dicembre 2003, avversata dall'interessato, Swica ha di conseguenza
sospeso l'erogazione delle prestazioni con effetto dal 1° marzo 2003, facendo
notare che la pratica sarebbe diventata di competenza dell'assicuratore
malattia. In seguito alla conclusione di un accordo transattivo, le indennità
giornaliere sono state versate fino al 2 aprile 2003 e l'opposizione è stata
ritirata.
A.c Il 7 gennaio 2004 L._________ ha presentato una domanda volta
all'ottenimento di prestazioni AI. Esperiti gli accertamenti del caso e preso
in particolare atto della perizia psichiatrica del dott. V._________ nella
quale veniva attestata una incapacità lavorativa dell'80% dal maggio 2002,
l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) gli ha riconosciuto il diritto a una
rendita intera a far tempo dal 1° maggio 2003 (decisione del 15 dicembre 2005).
A seguito dell'opposizione della Cassa pensione, che aveva contestato l'inizio
dell'incapacità lavorativa, il servizio medico regionale dell'UAI (SMR) ha
considerato la valutazione specialistica del dott. I.________ più completa,
dettagliata e motivata rispetto a quella del dott. V._________, ritenendo
coerenti con l'apprezzamento medico le indennità giornaliere versate
dall'assicuratore infortuni sulla base di una incapacità lavorativa del 75% dal
2 giugno 2002 e del 50% dal 1° agosto 2002 al 28 febbraio 2003. Dando per il
resto atto che la patologia extra-somatica accusata dall'assicurato non era
correlata all'incidente del 30 maggio 2002 e che la stessa aveva subito una
evoluzione negativa a partire dal febbraio 2003, l'UAI, confermato l'inizio (al
30 maggio 2002) dell'incapacità lavorativa rilevante, ha rettificato il diritto
alle prestazioni, erogando una mezza rendita dal 1° maggio 2003 e una rendita
intera dal 1° agosto 2003 (decisione su opposizione del 25 settembre 2006,
cresciuta in giudicato).
A.d Interpellata dall'assicurato, la Cassa pensione ha negato un obbligo di
prestazioni dal profilo della previdenza professionale, facendo notare che, per
quanto aveva constatato l'UAI, la patologia extra-somatica non si riferiva
all'infortunio del 30 maggio 2002 e che l'inabilità lavorativa causata da
motivi psichici si era manifestata in un momento (nel febbraio 2003) in cui
l'interessato non era più assicurato presso di lei.

B.
L._________, patrocinato dall'avv. Tamagni, ha convenuto la Cassa pensione
dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto
il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità dal 1° maggio 2003 e di una
rendita intera dal 1° agosto 2003, nonché l'assegnazione delle rendite per i
due figli, N._________ e K.________, oltre a interessi del 5%. Per il resto,
l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio (petizione del 15 marzo 2007).

Esperiti i propri accertamenti, il Tribunale cantonale ha respinto la
petizione, confermando in particolare l'assenza del necessario nesso materiale
tra l'attuale patologia psichiatrica e l'infortunio del 30 maggio 2002. Per il
resto, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
(pronuncia del 13 marzo 2008).

C.
Sempre patrocinato dall'avv. Tamagni, L._________ interpone ricorso in materia
di diritto pubblico con il quale ribadisce in via principale le sue richieste
di prima sede. In via subordinata, chiede l'annullamento del giudizio cantonale
e il rinvio degli atti all'istanza precedente per complemento istruttorio.
Domanda infine di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio anche in sede federale. Dei motivi si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi.
La Cassa pensione, patrocinata dall'avv. Mattia Ferrari propone la reiezione
del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha
rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro,
l'accertamento dei fatti può venir censurato solo entro limiti ristretti,
ovvero se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere
determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2
LTF). Occorre quindi, ad esempio, che la valutazione delle prove risulti
arbitraria (sentenza 4A_223/2007 del 30 agosto 2007, consid. 3.2). La parte
ricorrente che intende scostarsi dai fatti stabiliti dall'autorità precedente
deve spiegare in maniera circostanziata per quali motivi ritiene che le
condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero
realizzate. In caso contrario, a meno di lacune manifeste da rettificare
d'ufficio, non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto
a fondamento della decisione impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254).

2.
2.1 Allo scopo di infirmarne l'attendibilità, il ricorrente osserva che la
perizia del dott. I.________, sulle cui valutazioni si sono fondati in maniera
determinante sia l'assicuratore infortuni sia l'UAI, sarebbe viziata da un
grave errore di fondo che avrebbe inciso in maniera rilevante (anche) sulle
decisioni di questi assicuratori. Il dott. I.________ avrebbe infatti
ricondotto l'insorgenza della patologia psichiatrica al mese di febbraio-marzo
2003 fondandosi unicamente sulle dichiarazioni della moglie, dalla quale egli
vivrebbe però separato già da fine agosto 2002 e che pertanto non avrebbe
potuto esprimersi con la necessaria cognizione sull'evoluzione dei suoi
disturbi psichici dopo l'incidente del maggio 2002. A sostegno della sua tesi
produce copia del verbale di udienza 26 novembre 2002 della Pretura di
X.________.

2.2 Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
Eccezionalmente ammissibili, in quanto indotti dal giudizio impugnato, sono
segnatamente quei fatti e quei mezzi di prova nuovi relativi a vizi formali
della decisione contestata che l'interessato non doveva, in buona fede,
attendersi come pure quei fatti e quei mezzi di prova nuovi relativi a
circostanze che acquistano per la prima volta rilevanza giuridica in seguito al
giudizio impugnato (ULRICH MEYER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, n.
46 seg. ad art. 99 LTF).

2.3 Ora, come fa giustamente notare la Cassa resistente, i fatti e i mezzi di
prova allegati per la prima volta dal ricorrente in sede federale, non ricadono
di certo nella categoria dei nova ammessi dall'art. 99 cpv. 1 LTF, non fosse
altro perché il ricorrente avrebbe potuto agevolmente addurli in precedenza. Di
conseguenza, a prescindere dalla loro rilevanza - per nulla scontata -, i nuovi
fatti e i nuovi mezzi di prova sono inammissibili e non possono essere
considerati ai fini del giudizio.

3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il Tribunale
cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare le regole che reggono il
diritto alle prestazioni di invalidità della previdenza professionale
obbligatoria (art. 23 LPP) e l'inizio di tale diritto (art. 26 LPP; quo alla
fine dell'assicurazione obbligatoria, cfr. l'art. 10 cpv. 3 LPP) nonché quelle
relative al coordinamento materiale tra primo e secondo pilastro (DTF 134 V 64
consid. 4.1.2 pag. 70; 133 V 67 consid. 4.3.2 pag. 69 con riferimenti). Alle
considerazioni dell'istanza precedente può inoltre pure essere fatto
riferimento per quanto concerne l'esposizione delle norme regolamentarie della
Cassa opponente relative al diritto a prestazioni di invalidità.

Giova nondimeno rammentare che, affinché l'istituto di previdenza possa essere
chiamato a fornire prestazioni, l'incapacità di lavoro deve essersi manifestata
in un'epoca in cui l'assicurato era affiliato presso il medesimo istituto.
Inoltre, tra detta incapacità e la susseguente invalidità deve sussistere uno
stretto nesso materiale e temporale. A questo riguardo questa Corte ha
precisato che vi è segnatamente connessione materiale se il danno alla salute
all'origine dell'invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato
durante l'affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato
un'incapacità di lavoro di una certa importanza (di almeno il 20%; DTF 123 V
262 consid. 1c pag. 264; cfr. inoltre sentenze del Tribunale federale delle
assicurazioni B 127/04 del 21 aprile 2005, consid. 4.1, riassunta in RSAS 2005
pag. 549; B 96/01 del 10 luglio 2003, consid. 3.3, riassunta in RSAS 2004 pag.
449; B 36/01, consid. 1, riassunta in RSAS 2003 pag. 511, e B 100/00 del 16
febbraio 2001, consid. 2). Questo presupposto trova ugualmente applicazione per
determinare la responsabilità del vecchio istituto di previdenza di un
assicurato che in seguito non è più stato affiliato ad altro istituto (sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni B 34/01 del 15 novembre 2001,
consid. 1b). Quantomeno in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie
contrarie, questi principi valgono pure in materia di previdenza professionale
più estesa (DTF 123 V 262 consid. 1b pag. 264 con riferimenti).

4.
4.1 Il ricorrente rimprovera principalmente ai giudici cantonali di avere
fondato il loro giudizio su una valutazione parziale e pilotata del perito
della Swica, dott. Z.________, il quale, pur disponendo già di due pareri
medici specialistici, l'uno neurologico del dott. B.________, l'altro
psichiatrico del dott. F.________, avrebbe "scrupolosamente cercato uno
specialista in psichiatria - che poi ha trovato nella persona del dott.
I.________ - che fosse disposto a confortarlo nei propri dubbi".

Sennonché l'insorgente, rispettivamente il suo patrocinatore di allora,
avrebbero potuto e dovuto sollevare l'eccezione di parzialità nell'ambito della
procedura LAINF, anziché attendere oltre 3 anni prima di farla valere nel
presente ambito, contravvenendo così al principio della buona fede, valido pure
in ambito processuale (DTF 132 V 93; 127 II 227 consid. 1b pag. 230 con
riferimenti; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 3.5). In
via abbondanziale si osserva comunque che il dott. Z.________ non sembra avere
influenzato indebitamente il parere del dott. I.________ (per un caso del
genere cfr. invece sentenza I 1051/06 del 4 maggio 2007, in SVR 2007 IV n. 39
pag. 132). Si rinvia a tal proposito allo scritto 15 aprile 2003 del dott.
Z.________ alla Swica, in cui, riferendo del colloquio avuto con il dott.
I.________ prima dell'assegnazione del mandato, il medico fiduciario della
Swica osservava chiaramente che "Per poter prendere posizione [il dott.
I.________, ndr] dovrebbe comunque vedere il paziente".

4.2 I giudici cantonali non si sono quindi resi responsabili di un accertamento
manifestamente inesatto o incompleto dei fatti nel ritenere che l'inizio
dell'incapacità lavorativa (nel maggio 2002) fosse dovuto a motivi somatici e
non psichici e che l'incapacità lavorativa per motivi psichici
(extra-infortunistici) fosse intervenuta in maniera giuridicamente rilevante
quando l'insorgente non era più affiliato alla Cassa resistente (cfr. DTF 132 V
393 consid. 3.2 e 3.3 pag. 398 in cui il Tribunale federale delle assicurazioni
ha osservato che la valutazione giudiziaria della [in]capacità lavorativa sulla
base di conclusioni mediche è un accertamento di fatto).
4.2.1 L'accertamento dei primi giudici trova riscontro negli atti medici della
procedura LAINF come pure di quella AI. Il ricorrente, che a sostegno della sua
tesi si richiama alla perizia del 15 marzo 2005 del dott. V._________ - nella
quale il perito incaricato dall'UAI ha ritenuto probabile il nesso di causalità
tra i disturbi psicologici accusati dall'assicurato e l'incidente in parola -,
dimentica che lo stesso Ufficio, nella procedura su opposizione, ha considerato
maggiormente attendibili le conclusioni del dott. I.________ ed escluso una
correlazione fra la patologia extra-somatica e l'incidente del 30 maggio 2002
(cfr. decisione su opposizione, pag. 4). In tali circostanze, l'insorgente non
può validamente sostenere che le conclusioni dell'AI non escluderebbero che
l'incidente del 30 maggio 2002 sarebbe stato l'effetto scatenante delle
affezioni extra-somatiche apparse successivamente, né può altrimenti
rimproverare alla Corte cantonale di essere incorsa in un accertamento dei
fatti o in un apprezzamento delle prove arbitrari (sulla nozione di arbitrio in
quest'ambito cfr. sentenza 9C_337/2007 del 12 giugno 2008, consid. 6.2, in SVR
2008 IV n. 60 pag. 195). Per le stesse ragioni, il Tribunale cantonale poteva,
senza arbitrio, procedere a un apprezzamento anticipato delle prove e
prescindere dall'esperimento di ulteriori accertamenti (DTF 131 I 153 consid. 3
pag. 157; 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
4.2.2 A sostegno della sua tesi, il ricorrente rileva inoltre come l'UAI, pur
segnalando che la patologia extra-somatica non fosse correlata all'incidente,
avesse comunque soggiunto che la stessa aveva subito una evoluzione negativa da
febbraio 2003 (provocando una incapacità lavorativa dell'80% in ogni tipo di
attività). Da tale affermazione deduce che la patologia non configurava un
"novum". Sennonché, anche qualora si volesse seguire il ragionamento
ricorsuale, si ricorda che non è l'apparizione dei disturbi in quanto tale a
costituire l'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP, ma piuttosto
l'intervento di una incapacità lavorativa di una certa importanza (di almeno il
20%) dovuta all'affezione invalidante (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni B 74/01 del 29 maggio 2002, consid. 3b/bb, riassunta in RSAS 2003
pag. 361, e sentenze citate B 100/00, consid. 2, e B 36/01, consid. 2b). Pur
volendo di conseguenza, e per ipotesi, ammettere l'esistenza di uno stato
psichico premorboso (extra-infortunistico), ciò non basterebbe a giustificare
un obbligo di prestazione a carico della Cassa pensione poiché, per quanto
accertato senza arbitrio dai primi giudici, non risulta inequivocabilmente agli
atti l'esistenza di un'incapacità di rilievo ad esso riconducibile (sentenza
citata B 36/01, consid. 2c).

4.3 Per quanto precede, il ricorrente non può infine nemmeno prevalersi della
giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in DTF 134 V 109 per
rimproverare ai primi giudici di non avere messo in atto un approfondimento
peritale specifico che tenesse conto delle particolarità della lesione subita
(contusione cranica e colpo di frusta cervicale). A parte il fatto che un
accertamento interdisciplinare (quantomeno ortopedico e psichiatrico) è
comunque stato messo in atto dall'assicuratore infortuni, il richiamo alla
giurisprudenza in materia di colpi di frusta non è di aiuto alla causa
dell'interessato, non fosse altro perché i primi giudici hanno, senza arbitrio,
escluso una correlazione tra i disturbi psichici invalidanti e l'incidente del
30 maggio 2002 (circostanza, questa, peraltro implicitamente riconosciuta, con
l'accettazione della transazione, dallo stesso ricorrente in ambito LAINF).

Ne segue che, in quanto infondato, il ricorso in materia di diritto pubblico va
respinto.

5.
Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria gratuita.

5.1 Il Tribunale federale dispensa la parte che dimostra di essere in uno stato
di bisogno e le cui conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo,
dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 64 cpv. 1 LTF). Se occorre,
il Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui
onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 64 cpv. 2
LTF). Quando la parte sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuta alla sua
rifusione alla cassa del Tribunale (art. 64 cpv. 4 LTF).

5.2 Alla luce del questionario per l'assistenza giudiziaria gratuita prodotto
su richiesta di questo Tribunale, il ricorrente effettivamente risulta trovarsi
in una situazione di indigenza ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LTF. Per quanto
riguarda le conclusioni del ricorso, esse non erano fin dall'inizio sprovviste
di possibilità di esito favorevole per cui l'assistenza giudiziaria può venire
accordata. La Cassa pensione resistente non ha per contro diritto al rimborso
di spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Al ricorrente viene concessa l'assistenza giudiziaria.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e per il
momento assunte dalla cassa del Tribunale.

4.
L'avvocato Paolo Tamagni, Bellinzona viene designato patrocinatore del
ricorrente per la procedura innanzi al Tribunale federale. La Cassa del
Tribunale gli verserà un'indennità di fr. 2800.-.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 17 aprile 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti