Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 329/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_329/2008

Sentenza del 3 aprile 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
S.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Giovanni Belossi,

contro

Cassa cantonale di compensazione, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 20 marzo 2008.

Fatti:

A.
S.________ ha ricoperto la carica di amministratore unico della X.________ SA
dal 18 novembre 1993 alla data del suo fallimento, decretato l'8 maggio 2006 e
liquidato in via sommaria, come pure della sua succursale Y.________ dal 24
giugno 1998 al 18 maggio 2004, data alla quale quest'ultima è stata cancellata
dal registro di commercio.

Essendo la società entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici,
la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, presso la quale la ditta era
affiliata in qualità di datrice di lavoro, ha dovuto sistematicamente
diffidarla e precettarla.

Il 20 ottobre 2005 l'Ufficio esecuzione Z.________ ha rilasciato alla Cassa due
attestati di carenza di beni relativi ai contributi paritetici non pagati dalla
società per il 2002 e per il periodo luglio - settembre 2004.

Il 14 luglio 2006 la Cassa ha insinuato all'Ufficio fallimenti W.________ un
credito di fr. 85'153.20 per contributi non pagati dal 2001 al mese di maggio
2006. In seguito al deposito della graduatoria, cresciuta in giudicato in
assenza di contestazioni, la Cassa, constatato di aver subito un danno di fr.
85'153.20, ne ha postulato il risarcimento a S.________ (decisione del 22 marzo
2007 e decisione su opposizione del 3 luglio 2007).

B.
Adito su ricorso di quest'ultimo, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha respinto il gravame e condannato S.________ al risarcimento del
danno, addebitandogli negligenza grave nell'osservanza dei propri doveri di
amministratore (pronuncia del 20 marzo 2008).

C.
Patrocinato dall'avv. Giovanni Belossi, S.________ insorge contro il giudizio
cantonale del quale chiede l'annullamento. Dei motivi si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il
resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo
accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o
in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
2.1 L'autorità giudiziaria cantonale ha già correttamente esposto le norme
legali e i principi di giurisprudenza disciplinanti la responsabilità del
datore di lavoro (art. 52 LAVS, nella versione valida prima e dopo l'entrata in
vigore, il 1° gennaio 2003, della relativa novella legislativa). A tale
esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

2.2 Il ricorrente, che altrimenti non mette in dubbio la propria responsabilità
sussidiaria, contesta di dovere risarcire alla Cassa opponente l'integralità
del danno fatto valere. Osserva in sostanza che la richiesta sarebbe prematura
in quanto la liquidazione fallimentare non è ancora terminata. Si richiama a
tal proposito allo scritto 24 luglio 2007 con il quale l'Ufficio fallimenti
W.________ ha comunicato che il credito di seconda classe della Cassa verrà
verosimilmente tacitato unicamente, ma pur sempre, per una frazione del dovuto.
Ritiene pertanto che, nel condannarlo al risarcimento dell'importo invocato, la
decisione impugnata gli arrecherebbe un pregiudizio ingiustificato poiché
porrebbe a suo carico anche la parte del possibile pagamento della fallita che
"andrebbe fatalmente a finire nel calderone fallimentare e non sarebbe più
recuperabile".

3.
3.1 Per giurisprudenza, il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS subentra nel
momento in cui si deve ritenere che i contributi dovuti non potranno più essere
recuperati, per motivi giuridici o di fatto (DTF 129 V 193 consid. 2.2 pag.
195; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 con riferimenti). Ciò si avvera in caso di
perenzione dei contributi oppure, nell'ipotesi di fallimento, in ragione
dell'impossibilità per la cassa di riscuotere i contributi secondo la procedura
ordinaria. In questa seconda evenienza, il danno subito dalla cassa è presunto
intervenire il giorno del fallimento stesso; il giorno dell'insorgenza del
danno segna quello dell'insorgenza del credito risarcitorio (DTF 123 V 12
consid. 5c pag. 16). In caso di esecuzione in via di pignoramento, il danno
insorge per contro con il rilascio di un attestato di carenza di beni (DTF 113
V 256 consid. 3c pag. 257 seg.).

3.2 Quanto alla conoscenza del danno, questa Corte ha di recente statuito che i
principi elaborati a proposito del vecchio art. 82 OAVS mantengono la loro
validità anche sotto l'imperio dell'art. 52 cpv. 3 LAVS (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni H 18/06 dell'8 maggio 2006, consid. 4.2). Di
conseguenza, la cassa è reputata avere conoscenza del danno quando, facendo
prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto
che le circostanze effettive non permettevano più di esigere il pagamento dei
contributi, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF 128 V
15 consid. 2a pag. 17; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 e sentenze ivi citate).

Ora, in caso di esecuzione in via di pignoramento la conoscenza del danno
interviene con la notifica di un attestato di carenza di beni definitivo (DTF
113 V 256 consid. 3c in fine pag. 258). Nel caso di fallimento o di concordato
con abbandono dell'attivo, il creditore acquisisce invece normalmente
conoscenza del danno con il deposito della graduatoria (DTF 129 V 193 consid.
2.3 pag. 195 con riferimenti). Se in quel momento l'entità del danno non può
essere determinata né con esattezza né con sufficiente approssimazione, data
l'incertezza sul dividendo, la decisione di risarcimento deve essere formulata
in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità
dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo
(DTF 113 V 180). Questi principi si applicano anche al fallimento con procedura
sommaria poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente
ancora, da sola, di conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con
riferimenti).

3.3 Stante quanto precede, né il fatto che la società si trovi ancora in fase
di liquidazione né l'incertezza a proposito del danno finale ostano al
riconoscimento del credito fatto valere dalla Cassa poiché queste circostanze
non inibiscono l'inizio della decorrenza dei termini di prescrizione (cfr. pure
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 142/04 del 12 agosto
2005, consid. 4.4). La Cassa, che nel termine di prescrizione di due anni (cfr.
DTF 131 V 425, in cui questa Corte ha stabilito che ai diritti di risarcimento
danni non ancora perenti al 1° gennaio 2003 sono applicabili le nuove regole
sulla prescrizione di cui all'art. 52 cpv. 3 LAVS) dall'emissione degli
attestati di carenza di beni ha fatto valere il relativo danno insieme a quello
insorto in seguito alla dichiarazione di fallimento, ha agito correttamente.

3.4 Per rispondere alle critiche del ricorrente si rimanda a quanto affermato
in DTF 113 V 80, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ricordato
non solo che la determinazione di caso in caso dell'inizio della decorrenza del
termine di prescrizione sarebbe opinabile dal profilo dell'economia processuale
e della sicurezza del diritto, ma anche che corrisponde meglio agli obiettivi
del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del
danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (consid. 3b
pag. 184).

4.
Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi
poste a carico della parte ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 3 aprile 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti