Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 294/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_294/2008

Sentenza del 19 marzo 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
B.________,
ricorrente, patrocinata da R.________,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 10 marzo 2008.

Fatti:

A.
A.a In seguito alla nascita delle due figlie, B.________, di professione
consulente per l'alimentazione, ha beneficiato di un congedo maternità non
pagato dal 1999 all'agosto 2003. Al rientro dal congedo e dopo avere subito, a
causa di un malessere, un incidente stradale (senza traumi importanti),
l'interessata è stata dichiarata inabile al lavoro dal 1° ottobre 2003. Il 12
novembre 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI.
A.b Allo scopo di chiarire la situazione, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI)
ha disposto due perizie a cura del dott. E.________, neurologo, e del dott.
T.________, specialista in psichiatria e psicoterapia presso l'Istituto
X.________. Dal punto di vista neurologico, l'interessata è stata ritenuta
pienamente abile al lavoro, senza alcuna riduzione di rendimento, nella sua
precedente attività professionale come pure in ogni altra attività. Dal profilo
psichiatrico, il dott. T.________, dopo avere posto la diagnosi di distimia
(ICD10-F34.1), nel suo referto del 6 dicembre 2005 ha rilevato una diminuzione
del rendimento del 30% nell'attività di casalinga e un'incapacità lavorativa
dell'80% in qualsiasi occupazione lucrativa, osservando che la ripresa
dell'attività lucrativa avrebbe determinato un sovraccarico dell'assicurata nel
suo doppio ruolo di madre e di impiegata con influsso negativo sulla situazione
psichica. Per l'ipotesi di una ripresa dell'attività lucrativa, il perito ha
precisato che l'assicurata avrebbe comunque dovuto essere sgravata da un aiuto
domestico.
A.c Nonostante queste conclusioni, il Servizio medico regionale dell'AI (SMR),
facendo notare come la distimia non configuri una psicopatologia di entità
sufficientemente grave da giustificare una incapacità lavorativa significativa,
come in precedenza l'assicurata non abbia mai presentato gravi problemi di
salute o professionali e come pertanto la situazione di disagio si sia venuta a
creare alla ripresa dell'attività professionale dopo 4 anni di assenza a causa
della presenza di fattori esterni non invalidanti, quali il sovraccarico dovuto
a più attività contemporanee e a un ambiente di lavoro sfavorevole, ha escluso
l'esistenza di un danno alla salute in grado di compromettere un'attività
lavorativa di tipo lucrativo o casalingo. Per questi motivi, l'UAI ha respinto
la domanda di prestazioni (decisione del 1° febbraio 2006).

A.d Rilevando la sostanziale convergenza di opinioni tra il dott. T.________ e
il suo curante, dott. O.________, che era pervenuto ad analoghe conclusioni a
proposito del suo stato invalidante, l'assicurata si è opposta il 22 febbraio
2006 al provvedimento. In seguito all'opposizione, il SMR ha chiesto al dott.
T.________ di precisare il grado di capacità lucrativa dell'assicurata facendo
astrazione della sua doppia funzione (madre e impiegata). Con risposta del 13
marzo 2007, il dott. T.________ ha quantificato al 70% la capacità lavorativa
dell'interessata (presenza tutto il giorno con rendimento ridotto del 30%) sia
per l'attività di casalinga sia per ogni attività leggera che non richiedesse
sollecitazioni particolari dal punto di vista psichico e fisico. Allineandosi a
questa valutazione, il SMR ha valutato al 70% il grado di capacità lavorativa
anche nella attività abituale. Di conseguenza, con decisione su opposizione del
13 aprile 2007, l'UAI ha confermato il rifiuto di prestazioni per carenza di
invalidità di grado pensionabile.

B.
Contestando l'operato dell'amministrazione e insistendo sulle conseguenze
invalidanti del danno alla salute psichica, B.________ si è aggravata al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale ha chiesto di
rinviare gli atti all'amministrazione per nuova valutazione e per assegnazione
di una rendita d'invalidità.

La Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame
(pronuncia del 10 marzo 2008). A motivazione del giudizio ha rilevato che in
realtà il danno alla salute psichica di cui è affetta l'assicurata non
provocherebbe nessuna inabilità lavorativa, ma che se anche, per ipotesi, le si
volesse riconoscere un tale effetto, questa inabilità si attesterebbe tutt'al
più al 30%, sia nella sua precedente attività di consulente per l'alimentazione
sia in ogni altra attività adeguata. In tale evenienza, ha concluso,
l'invalidità (del 30%) sarebbe comunque insufficiente per conferire il diritto
a una rendita, ancorché minima.

C.
Patrocinata da R.________, B.________ ha presentato ricorso al Tribunale
federale, al quale chiede che la causa venga retrocessa all'UAI per complemento
istruttorio e per nuova decisione. A motivazione del gravame pone l'accento
sulla pretesa contraddittorietà delle valutazioni del dott. T.________ che
imporrebbe la messa in atto di nuovi accertamenti.

L'UAI propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui
tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in
fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati
dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale
motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105
cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di
uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione
impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha
correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia,
rammentando in particolare il concetto d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI).
Egli ha pure pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto
alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile in concreto, in
vigore fino al 31 dicembre 2007), illustrando il sistema di confronto dei
redditi e il momento determinante per la determinazione del grado d'invalidità
di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222;
128 V 174), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore
probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un
tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura
applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353). Lo
stesso vale per l'esposizione dei principi sviluppati dalla giurisprudenza per
l'esame del carattere eventualmente invalidante di affezioni alla salute
psichica e per la delimitazione tra danni alla salute con conseguente
incapacità lavorativa e fattori socioculturali e psicosociali, i quali non
determinano un'invalidità ai sensi di legge in assenza di reperti psichiatrici
da essi distinguibili, quali possono essere una depressione in senso
medico-specialistico oppure uno stato patologico comparabile (DTF 127 V 294
consid. 4c pag. 298 con riferimenti). A tale esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione non senza tuttavia soggiungere che il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare una
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti
da un sistema di classificazione scientificamente riconosciuto (cfr. DTF 130 V
398 segg. consid. 5.3 e 6).

3.
Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in
merito al danno alla salute (diagnosi, prognosi, eziologia [nella misura in cui
questo accertamento si rende necessario, segnatamente per le infermità
congenite]), alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di
un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si
fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che
possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v.
consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398). Lo stesso vale quindi anche per
la valutazione medica delle risorse psichiche residue di una persona
assicurata.

Per contro, si è in presenza di una questione giuridica se il giudizio
sull'esigibilità di attività lavorative si fonda sull'esperienza generale della
vita. Ciò è il caso per le conclusioni medico-empiriche come ad esempio per la
presunzione che una sindrome da dolore persistente o uno stato sindromale
comparabile di origine non chiara possano essere superati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile (DTF 131 V 49 con riferimenti).

4.
4.1 L'istanza precedente ha attentamente esaminato le valutazioni del perito
dott. T.________ e le relative prese di posizione del SMR (più in generale, sul
valore probatorio di questi rapporti interni del SMR cfr. la sentenza I 143/07
del 14 settembre 2007, consid. 3.3), negando l'esistenza di un danno alla
salute invalidante.

4.2 In questo contesto, il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il
concetto per cui un disturbo psichico non deve necessariamente provocare
un'incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale in particolare nel caso - come
quello di specie - in cui la diagnosi pronunciata mette in evidenza unicamente
un danno di lieve entità.

4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato,
la distimia configura una depressione cronica dell'umore che non è
sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non sono
sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a
diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a seconda delle
circostanze - effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24 agosto 2006,
consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04 del 31
gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni
medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha
però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare
notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad
esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile
2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una
distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma
non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008
IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]).

4.4 In tali condizioni, l'UAI, prima, e il Tribunale cantonale, dopo, hanno
correttamente accertato che (soprattutto) la prima conclusione del dott.
T.________ sull'incapacità lavorativa residua dell'assicurata non poteva essere
ritenuta ai fini del giudizio. A fondamento della sua prima valutazione, il
dott. T.________ aveva infatti chiaramente fatto confluire elementi che non
erano attribuibili a un sostrato patologico nel senso stretto e giuridicamente
rilevante del termine (SVR 2008 IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1). Come
accertato in maniera certamente non arbitraria e pertanto vincolante da parte
del primo giudice, dal profilo psichiatrico la ricorrente era "unicamente"
affetta da distimia (cfr. in questo senso pure il certificato dello psichiatra
curante dott. O.________ del 14 febbraio 2005). La limitazione dell'attitudine
al lavoro era pertanto chiaramente (in larga misura se non addirittura
integralmente) conseguenza diretta di fattori psicosociali, estranei
all'invalidità, come ha peraltro (indirettamente) confermato il dott.
T.________ nella sua seconda valutazione del 13 marzo 2007. In essa, infatti il
perito, facendo astrazione della problematica psicosociale, aveva attestato una
capacità lavorativa del 70% sia per l'attività domestica sia per ogni attività
lucrativa leggera ed adeguata.

4.5 Ne discende che la decisione del giudice cantonale di ascrivere l'incidenza
negativa sulla capacità di rendimento a fattori estranei all'invalidità - e più
precisamente alla ripresa dell'attività lucrativa dopo il congedo di maternità
e al conseguente sovraccarico dell'interessata nel suo doppio ruolo di madre di
famiglia e di donna impegnata a livello professionale - e di negare pertanto
effetto invalidante al danno alla salute psichica di cui soffre la ricorrente,
oltre a essere conforme alla giurisprudenza in materia (v. SVR 2008 IV no. 8
pag. 23, consid. 3.3.1 in fine), non risulta da un accertamento manifestamente
errato dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove né lede alcuna
norma di diritto federale.

Del resto, anche volendo - come ha ipotizzato in via abbondanziale il primo
giudice sulla base delle conclusioni 13 marzo 2007 del dott. T.________ e della
valutazione 23 marzo 2007 del dott. S.________ del SMR - riconoscere
all'interessata un'inabilità al lavoro al 30% nella sua professione abituale e
in ogni altra attività (cfr. in questo senso ad esempio anche la sentenza
9C_127/2007 del 12 febbraio 2008), il grado d'invalidità, anch'esso del 30%
(cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti), non raggiungerebbe
comunque il minimo necessario per conferire il diritto a una rendita minima.

5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e
sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 19 marzo 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti