Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 278/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_278/2008

Sentenza del 5 settembre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Parti
C.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza, via della Repubblica 23, 73054
Presicce, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
del 14 febbraio 2008.

Visto:
il ricorso del 27 marzo 2008 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale
amministrativo federale del 14 febbraio 2008,
il decreto del 7 maggio 2008, con il quale il Tribunale federale ha assegnato a
C.________, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza, un termine suppletorio,
scadente il 26 maggio 2008, per versare un anticipo spese di fr. 500.-
avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato
dichiarato inammissibile,
l'atto del 26 giugno 2008, con il quale questa Corte ha respinto, in assenza di
un motivo particolare ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LTF, la domanda
dell'interessato di essere esonerato (quantomeno parzialmente) dal pagamento
dell'anticipo richiesto e gli ha assegnato un nuovo termine, non prorogabile,
di 10 giorni per provvedere al pagamento di detto importo,

considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio
impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile
conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non
si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 5 settembre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti