Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 203/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_203/2008 {T 0/2}

Sentenza del 26 marzo 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Parti
D._________,
ricorrente, patrocinata dal Sindacato Unia Ticino e Moesa, Segretariato
regionale, Via Canonica 3, 6901 Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 4 febbraio 2008.

Fatti:

A.
In data 22 settembre 2004 D._________, nata nel 1947, edicolante e casalinga,
ha presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI per adulti
lamentando un'inabilità lavorativa riconducibile a fibromialgia, dolori alla
colonna vertebrale, artrosi alle ginocchia, depressione e periartrite della
spalla sinistra.

Esperiti gli accertamenti di rito, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) con
decisione 13 febbraio 2007 ha riconosciuto all'assicurata una rendita intera
d'invalidità (con un grado d'invalidità complessivo dell'81%; ossia 64% in
attività lucrativa e 17% in attività casalinga) per il periodo dal 1° settembre
2004 al 31 marzo 2005, mentre ha negato la rendita dal 1° aprile 2005 in quanto
a partire da quel momento il grado d'invalidità complessivo si era ridotto al
34% (17% in attività lucrativa e 17% in attività casalinga), insufficiente per
conferire il diritto a una rendita.

B.
Assistita dal Sindacato Unia, D._________ si è aggravata al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, in via principale, il
riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche dopo il 1° aprile 2005
per un grado d'invalidità del 71% e, in via subordinata, l'assegnazione di una
mezza rendita per un grado d'invalidità del 51%.

Con pronuncia 4 febbraio 2008, dopo aver attentamente esaminato e confrontato
tutta la documentazione medica, come pure l'inchiesta economica esperita
dall'assistente sociale per le persone che si occupano dell'economia domestica,
la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame e
confermato l'operato dell'amministrazione.

C.
Sempre patrocinata dall'Unia, la ricorrente interpone ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale con il quale chiede di annullare il
giudizio cantonale e di riconoscerle ¾ di rendita per un grado di invalidità
del 64% a partire dal 1° aprile 2005 o comunque una mezza prestazione per un
grado di invalidità complessivo del 54%.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). A prescindere dai casi
in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288
in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati
dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale
motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste
dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può
tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della
decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con
riferimento).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha
già esposto le norme (nel loro tenore applicabile in concreto, in vigore prima
dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della 5a revisione dell'AI) e i
principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, ricordando in particolare
la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 7 e 8 LPGA), i presupposti e
l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI), nonché i vari
metodi di valutazione dell'invalidità: metodo ordinario sulla base del
confronto dei redditi per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa
(art. 28 cpv. 2 LAI in relazione con l'art. 16 LPGA); metodo specifico sulla
base del confronto delle mansioni consuete per gli assicurati non esercitanti
un'attività lucrativa e in particolare per gli assicurati che si occupano
dell'economia domestica (art. 28 cpv. 2bis LAI in relazione con gli art. 27 OAI
e 8 cpv. 3 LPGA) e metodo misto per gli assicurati esercitanti solo
parzialmente un'attività lucrativa (art. 28 cpv. 2ter LAI in relazione con gli
art. 27bis OAI e 16 LPGA, cfr. pure DTF 130 V 97, 393).

Pure correttamente il giudice cantonale ha rammentato la prassi relativa al
valore probatorio generalmente attribuito ai rapporti d'inchiesta economica
fatti esperire dagli UAI (DTF 128 V 93 consid. 4; SVR 2005 IV no. 21 pag. 81
consid. 5.1.1 pag. 84 [I 249/04]; cfr. pure sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 6.2 con riferimenti)
e ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione
conformemente alle regole di procedura applicabili, ricordando che se questi
ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in
piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il
giudice non vi si scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di
far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353).

Alle considerazioni della pronuncia impugnata può infine essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha correttamente enunciato le condizioni e
gli effetti temporali della riduzione o soppressione di una rendita in caso di
prima assegnazione retroattiva decrescente o temporanea (cfr. pure sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 297/03 del 3 maggio 2005, consid. 1
non pubblicato in DTF 131 V 164, ma in SVR 2006 IV n. 14 pag. 51).

3.
3.1 La ricorrente censura in primo luogo la valutazione del primo giudice a
proposito delle limitazioni funzionali complessive, decisive per la valutazione
della capacità lavorativa; ella contesta le conclusioni del dott. C.________,
reumatologo, perché in antitesi con quelle contenute nella perizia da lei
richiesta al dott. G.________, reumatologo. Inoltre, D._________ non condivide
il conteggio per la determinazione del grado di invalidità così come risulta
nel giudizio cantonale a pag. 51.

Non contestati sono per contro la ripartizione tra attività lucrativa (64%) e
mansioni domestiche (36%), il grado di invalidità parziale in quest'ultimo
ambito (17%, ossia 36% di 47%) e l'incapacità lavorativa del 50% riconosciuta
(in ambito lucrativo) dal profilo psichiatrico.

3.2 Dalla documentazione agli atti emerge che - dal profilo reumatologico - il
dott. C.________ ritiene l'assicurata pienamente abile al lavoro (con
rendimento del 100%) in un'attività adatta al suo stato di salute, abile nella
misura del 50% in un lavoro - quale quello, da ultimo svolto, di venditrice
presso un chiosco - esercitato esclusivamente a stazione eretta, e abile al
100%, ma con una diminuzione di rendimento del 10%, in un'attività all'interno
del negozio purché l'interessata abbia la possibilità di alternare la posizione
del corpo, con prevalenza dell'assetto seduto.

Il dott. G.________ è per contro dell'avviso che non si possa più proporle
un'attività quale venditrice presso un chiosco, perché vi sarebbe un'inabilità
lavorativa superiore al 70%. Egli assevera che dal "lato medico-teorico
sussiste una capacità lavorativa residuale del 66,6% per un'attività lucrativa
consona alle condizioni della paziente", ritenuto che la "riduzione di 1/3
della capacità lavorativa si giustifica dal rendimento ridotto dovuto alla
sintomatologia dolorosa plurifocale dell'apparato locomotorio".

3.3 Il giudice cantonale si è visto confrontato con pareri specialistici non
immediatamente sovrapponibili. Pur essendovi convergenze sostanziali sulle
patologie, le conclusioni sulla capacità lavorativa per contro divergono.

Nell'intento di superare le incertezze valutative, con atto 3 dicembre 2007
l'autorità giudiziaria cantonale ha sottoposto il referto 21 novembre 2006 del
dott. G.________ al dott. C.________, il quale con le sue determinazioni del 7
dicembre 2007 si è espresso in modo articolato e completo su tutti i punti
controversi, confrontandosi in termini esaustivi con le argomentazioni di segno
contrario e confutandole secondo modalità poi condivise dal primo giudice.

Le conclusioni dell'autorità giudiziaria cantonale sullo status valetudinario
di D._________, che si fondano in sostanza sulla documentazione specialistica
agli atti, segnatamente sui circostanziati rapporti medici del dott. C.________
che ha stabilito - tenuto conto dei dati oggettivi e soggettivi
dell'assicurata, avendola più volte sottoposta a visita medica - le limitazioni
della paziente nei singoli settori di attività, non possono dirsi
manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesive di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso
come pure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e di equità
(DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con
rinvii).

Tale accertamento vincola il Tribunale federale, atteso altresì che la
ricorrente fa piuttosto valere argomenti di natura appellatoria, non ammessi
nell'ambito del presente ricorso, e non dimostra affatto che il primo giudice
avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto.

Di conseguenza, la conclusione del Tribunale cantonale merita tutela.

3.4 Quanto alla contestazione del calcolo eseguito dal primo giudice per
determinare il grado di invalidità, è sufficiente il rilievo che la
determinazione del reddito ipotetico da invalido - così come operata
dall'istanza precedente - trova fondamento nella giurisprudenza di questa Corte
(v. sentenze del Tribunale federale [delle assicurazioni] I 428/06 e 429/06 del
25 maggio 2007, I 276/05 del 24 aprile 2006, in Plädoyer 2006/5 pag. 54, I 844/
04 del 25 luglio 2005 e I 258/04 del 13 maggio 2005). Per il resto, la
ricorrente non ha contestato né il reddito da valido né, per quanto concerne
quello da invalido, il dato statistico di fr. 46'988.--, e tanto meno la
riduzione globale del 20% per tenere conto delle particolarità personali è
professionali del caso (DTF 126 V 75). Poiché le argomentazioni dell'autorità
giudiziaria cantonale in merito alla capacità lavorativa residua della
ricorrente non sono state giudicate manifestamente errate (cfr. consid. 3.3),
il calcolo eseguito, secondo il metodo misto, va confermato.

Ne consegue che D._________ non ha diritto ad alcuna rendita d'invalidità dopo
il 1° aprile 2005.

4.
La procedura è onerosa (art. 62 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, che seguono
la soccombenza, devono di conseguenza essere poste a carico della ricorrente
(art. 66 cpv. 1, prima frase, LTF in relazione con l'art. 65 cpv. 4 lett. a
LTF).

Per questi motivi, iI Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 marzo 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti